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6 febbraio 2017

IL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO, CONSIGLIO DI STATO ED E' DI NUOVO CAOS

Ci eravamo già occupati del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Vogliamo prima ricordare che per canone concessorio patrimoniale non ricognitorio si intende un corrispettivo dovuto all’amministrazione come controprestazione per l’uso del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico relativi all’occupazione del suolo. Il Consiglio di Stato, con un recente parere del 2017, si è espresso nuovamente sul tema controverso, ma in questo caso, i Giudici di Palazzo Spada hanno fornito un orientamento totalmente contrario a quello espresso dagli stessi Giudici nel maggio scorso, sul quale avevamo prontamente redatto l’articolo CANONE NON RICOGNITORIO: IL CONSIGLIO DI STATO INVERTE L'ORIENTAMENTO

Il parere in oggetto riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una società soggetta al canone concessorio per richiedere l'annullamento del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.
La ricorrente, lamentava, tra i motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che si occupano della costruzione e della tutela stradale. In particolare, la società ritiene illegittima la scelta del Comune di disciplinare il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27 del Codice della strada con lo strumento regolamentare, avente per sua natura, applicazione indifferenziata su tutte le fattispecie, atteso che la norma citata presuppone l'avvenuta formalizzazione di un rapporto concessorio e, pertanto, l'emanazione, previa idonea istruttoria, di specifici provvedimenti amministrativi puntualmente motivati sotto il profilo del rispetto dei criteri normativi indicati al comma 8, e, quindi, dell'adeguata proporzionalità tra il quantum previsto per l'occupazione e le caratteristiche della stessa. Il regolamento sarebbe, inoltre, illegittimo, secondo tale società, in quanto assoggetterebbe al pagamento del canone tutte le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune, anche quelle realizzate al di fuori della sede stradale, in spregio degli artt. 25 e ss. del Codice della strada che, invece, limitano la debenza del canone alle sole occupazioni relative alla sede stradale e alle sue pertinenze. Secondo la ricorrente il canone non potrebbe, tra l'altro, essere richiesto non essendo ancora stato adottato il decreto del Ministro dei lavori pubblici, previsto dall'art 67, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (recante il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada) per la determinazione degli importi massimi per le occupazioni delle strade di competenza statale poste in essere dai soggetti affidatari di un pubblico servizio. Altresi', il canone in oggetto è contestato poichè, secondo il ricorrente, si configura una doppia imposizione in capo al soggetto al quale è richiesto anche il pagamento della TOSAP e del COSAP. Nel merito, i Giudici di Palazzo Spada ritengono infondato il ricorso per i motivi che seguono:

1) sulla potestà regolamentare: è confermato il potere degli Enti di regolamentare siffatta materia tramite lo strumento del regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1. Sottolineando altresì che, l'art. 27 del Codice della Strada statuisce di indicare, nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione, la somma dovuta all'ente proprietario delle strade ma certamente non vieta al medesimo ente di stabilire con atto generale, anche a carattere normativo, i criteri per il computo di detta somma;
2) sulla doppia imposizione: è esclusa la configurabilità della doppia imposizione, che si ricorda è vietata in materia tributaria, in quanto il canone concessorio non ricognitorio non può essere annoverato tra le entrate tributarie. Il Consiglio di Stato, in questo caso, ribadisce quanto già consolidato con precedente giurisprudenza, ovvero che il presupposto della TOSAP è diverso, fondandosi sulla manifestazione di capacità contributiva che deriva dall'attività svolta dal contribuente; diversamente il canone concessorio, si configura come entrata patrimoniale in quanto presuppone una limitazione all'utilizzo del suolo pubblico dalla quale l'Ente proprietario deve necessariamente trarre un corrispettivo. Per quanto riguarda il COSAP, i Giudici di Palazzo Spada ricordano come anche lo stesso regolamento comunale limita il prelievo sul soggetto pagatore prevedendo la detrazione di ulteriori canoni versati.

Orbene, il Consiglio di Stato, con parere 1120 del 19/01/2017 invertendo nuovamente la decisione presa a maggio 2016, ribadisce la potestà regolamentare in materia, legittimando - ancor di più- la possibilità dei Comuni che hanno istituito il canone di procedere alla riscossione dello stesso.


Ci sembra evidenti quindi che la materia e la giurisprudenza siano ancora in gran fermento e non si possa in alcun modo ritenere la disciplina definita. 
 
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