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17 febbraio 2017

EQUITALIA E I DEBITI NON RISCOSSI

Equitalia sta notificando a numerosi contribuenti cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, volte a sollecitare l’adempimento dei debiti fiscali e a interrompere la prescrizione, di pari passo stanno arrivando anche le cosiddette “comunicazioni dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel 2016”: si tratta, in questo caso, di una semplice informativa con cui, in ottemperanza al recente decreto fiscale che ha regolamentato la cosiddetta rottamazione delle cartelle, si informa il cittadino dell’imminente arrivo di una cartella o di un avviso di addebito e per i cui importi – iscritti a ruolo nell’ultimo anno – può comunque presentare domanda di «definizione agevolata». In molti però hanno scambiato tale comunicazione con una normale cartella esattoriale, dalla quale invece differisce perché non si tratta di un titolo esecutivo, né di un sollecito. Quindi, contro di essa non è possibile proporre ricorso al giudice, né presentare istanze di autotutela: bisognerà, eventualmente, attendere il successivo atto con la richiesta vera e propria di pagamento, sempre che non si preferisca chiudere subito la partita, con la rottamazione. Da ciò si evince la volontà dell’agente della riscossione di chiudere con la minor pendenza dei carichi possibile, in vista della definitiva chiusura che dovrebbe coincidere con il 1 Luglio 2017 se il Governo rispetterà la tabella di marcia.

Ma la domanda più ricorrente è quale fine faranno tutte le cartelle e i debiti pendenti con Equitalia nel momento in cui questa scomparirà? Quesito che si pone non solo per le imposte erariali, ma anche per quelle locali.

E’ l’articolo 1 del decreto fiscale 193/2016 a fornirci adeguata risposta, con la soppressione di Equitalia, tutti i rapporti giuridici pendenti, comprese le cause in corso, si trasferiscono al nuovo soggetto che ne prende il posto, ossia Agenzia delle Entrate-Riscossione. La norma dispone testualmente che il nuovo “ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia (…) e assume la qualifica di agente della riscossione (…)”.

Tutto ciò testimonia la volontà della continuità nei crediti, pertanto, le cartelle non dovranno essere rinotificate con l’indicazione del nuovo creditore, il quale diventa tale a pieno titolo già in forza della legge, così l’intera competenza per la gestione, riscossione e rottamazione eventuale delle cartelle passa da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, subentrando a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché processuali. Dunque le novità sembrano essere più formali che sostanziali.
Orbene, coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento o hanno in atto un piano di rateizzazione dovranno corrispondere le somme all’Agenzia delle Entarte-Riscossione, continuando nella sostanza con la medesima modalità di adempimento del debito.
D’altro canto, non possiamo non considerare quale sia l’andamento e la consuetudine del nostro Paese. Diventa quindi verosimile inquadrare un periodo a “doppio binario” o transitorio, nel quale gli uffici dovranno essere riorganizzati e dotati di nuovi moduli per le comunicazioni ai contribuenti. Tale intervallo temporale, potrebbe comportare la prescrizione di una mole non determinata di cartelle. Ecco dunque che, tutti coloro che, hanno preferito la via del temporeggiatore, e atteso la definizione “naturale” della stessa potrebbero essere “premiati”.
 
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