Equitalia sta notificando a numerosi contribuenti cartelle
esattoriali e intimazioni di pagamento, volte a sollecitare l’adempimento dei
debiti fiscali e a interrompere la prescrizione, di pari passo stanno arrivando
anche le cosiddette “comunicazioni dei carichi affidati all’Agente della
riscossione nel 2016”: si tratta, in questo caso, di una semplice informativa
con cui, in ottemperanza al recente decreto fiscale che ha regolamentato la
cosiddetta rottamazione delle cartelle, si informa il cittadino dell’imminente
arrivo di una cartella o di un avviso di addebito e per i cui importi –
iscritti a ruolo nell’ultimo anno – può comunque presentare domanda di «definizione agevolata». In molti però
hanno scambiato tale comunicazione con una normale cartella esattoriale, dalla
quale invece differisce perché non si tratta di un titolo esecutivo, né di un
sollecito. Quindi, contro di essa non è possibile proporre ricorso al giudice,
né presentare istanze di autotutela: bisognerà, eventualmente, attendere il
successivo atto con la richiesta vera e propria di pagamento, sempre che non si
preferisca chiudere subito la partita, con la rottamazione. Da ciò si evince la
volontà dell’agente della riscossione di chiudere con la minor pendenza dei
carichi possibile, in vista della definitiva chiusura che dovrebbe coincidere
con il 1 Luglio 2017 se il Governo rispetterà la tabella di marcia.
Ma la domanda più
ricorrente è quale fine faranno tutte le cartelle e i debiti pendenti con
Equitalia nel momento in cui questa scomparirà? Quesito che si pone non
solo per le imposte erariali, ma anche per quelle locali.
E’ l’articolo 1 del decreto fiscale 193/2016 a fornirci
adeguata risposta, con la soppressione di Equitalia, tutti i rapporti giuridici
pendenti, comprese le cause in corso, si
trasferiscono al nuovo
soggetto che ne prende il posto, ossia Agenzia delle
Entrate-Riscossione. La norma dispone testualmente che il nuovo “ente subentra,
a titolo universale, nei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
Equitalia (…) e assume la qualifica di agente della riscossione (…)”.
Tutto ciò testimonia la volontà della continuità nei crediti, pertanto, le cartelle non dovranno essere
rinotificate con l’indicazione del nuovo creditore, il quale diventa tale a
pieno titolo già in forza della legge, così l’intera competenza per la
gestione, riscossione e rottamazione eventuale delle cartelle passa da
Equitalia all’Agenzia delle Entrate, subentrando a titolo universale nei rapporti
giuridici attivi e passivi, nonché processuali. Dunque le novità sembrano
essere più formali che sostanziali.
Orbene, coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento o
hanno in atto un piano di rateizzazione dovranno corrispondere le somme
all’Agenzia delle Entarte-Riscossione, continuando nella sostanza con la
medesima modalità di adempimento del debito.
D’altro canto, non possiamo non considerare quale sia
l’andamento e la consuetudine del nostro Paese. Diventa quindi verosimile
inquadrare un periodo a “doppio binario” o transitorio, nel quale gli uffici
dovranno essere riorganizzati e dotati di nuovi moduli per le comunicazioni ai
contribuenti. Tale intervallo temporale, potrebbe comportare la prescrizione di
una mole non determinata di cartelle. Ecco dunque che, tutti coloro che, hanno
preferito la via del temporeggiatore, e atteso la definizione “naturale” della
stessa potrebbero essere “premiati”.