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13 febbraio 2017

LE DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE, I REGOLAMENTI E L'OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i comuni valutano se procedere all’approvazione di un unico regolamento recante la disciplina dei tre tributi che compongono la IUC - IMU, TASI e TARI - o, all’adozione di atti distinti per ciascun tributo. 

Le norme riferite all’IMU e alla TASI sono contenute nel comma 13 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e nel comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013. Specularmente sanciscono l’obbligo di trasmettere, entro il 14 ottobre ai fini della successiva pubblicazione entro il 28 ottobre, i regolamenti e la delibera di approvazione delle aliquote come condizione di efficacia.

Come noto, mentre in acconto si utilizzano le aliquote dell’anno precedente, al momento del saldo, si utilizzano i nuovi atti ma solo se rispettano la suddetta condizione di efficacia, finalizzata a fornire al contribuente tutti gli elementi utili in tal senso. I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.  Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI, in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.

Ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet, i regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e TARI devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo degli stessi nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it. Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.

La norma commina un effetto sanzionatorio, per cui il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. E’ l’articolo 52 che, in abbinata all’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, impone di approvare regolamenti e tariffe relativi alle entrate locali entro il termine nazionale previsto per l’approvazione del bilancio.

Per quanto concerne, poi, il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, si precisa che:
per l’IMU e la TASI l’inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre; per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Si sottolinea che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l’inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la natura perentoria.

Per effettuare l’inserimento degli atti, occorre accedere all’area riservata del Portale del federalismo fiscale, selezionare il servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata IUC(IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS, seguendo poi le istruzioni riportate nell’apposita guida. Il medesimo adempimento deve essere eseguito per i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote relativi ai tributi IMI e IMIS, applicabili, rispettivamente, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano e in quelli della Provincia Autonoma di Trento. Si precisa che, come chiarito con nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, non deve essere trasmessa al MEF la delibera della Giunta comunale con cui viene nominato il funzionario responsabile della IUC o dei singoli tributi di cui l’imposta si compone.

Questione fortemente dibattuta è il tema dell’approvazione di regolamenti e tariffe di tutte le entrate dell’ente dopo l’adozione del bilancio. Spesso gli enti si trovano a dover accelerare con l’approvazione del bilancio per potersi gestire ma, successivamente, possono avere l’esigenza di fare delle modifiche. E’ intervenuta la Corte dei Conti Lombardia, con parere 431 del 3 ottobre 2012, ammettendo la possibilità di rimodulare le tariffe. In assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio. La questione è stata analizzata anche dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio.
 
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