Ci premeva trattare la materia relativa alla riscossione dei
tributi in pendenza di giudizio, la quale ha da sempre riscontrato non poche
problematiche e apportato numerose criticità all’interno degli uffici tributi. La disciplina è regolata dall’art. 68, D.Lgs. n. 546/1992, la
finalità della disposizione è quella di evitare che il contribuente possa
subire un danno economico-finanziario dall’esazione di somme il cui presupposto
è sottoposto al vaglio dei giudici tributari e contestualmente ribadire che gli
atti impositivi sono dotati di esecutività e dunque la proposizione del ricorso
non sospende la riscossione del
tributo.
L’iter normativo che l’ufficio deve seguire non è dei più
lineari, difatti, c’è la necessità di rintracciare più dottrina e norme per
giungere alla definizione della fattispecie. Inizialmente, in mancanza di una espressa previsione
normativa, i diversi uffici dell’Amministrazione finanziaria agivano in maniera
differenziata: talvolta, con l’iscrizione a ruolo dell’intero tributo, altre
volte, con l’iscrizione di un terzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 15
D.P.R. n. 602/1973 secondo cui “Le imposte, i contributi ed i premi
corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi,
nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo
la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo dell'ammontare corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”. In seguito,
l’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992, interviene disponendo che nelle ipotesi in
cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga
a quanto previsto dalle singole leggi di imposta, il tributo con i relativi interessi deve essere versato:
- per i due terzi, dopo
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
- per l'ammontare
risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- per il residuo
ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Per ovviare alla limitazione della riscossione frazionata,
non prevista per alcuni tributi locali, è intervenuto l’articolo 19 del D.Lgs.
n° 472/97, il quale disciplina la materia della "esecuzione delle
sanzioni", che dunque rende
applicabile la materia anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata del tributo.
Con il D.Lgs. n. 156/2015, entrato in vigore il 1° gennaio
2016, si è assistito alla modifica in base alla quale si è introdotta all'art.
68, comma 1, in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, la
lettera c-bis in base alla quale, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a richiedere, in caso di
annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, l’ammontare del
tributo e degli interessi dovuti nella pendenza del giudizio di primo grado.
Dunque, mentre l’art. 15 del D.P.R n. 602/1973 interviene in
una fase ancora amministrativa, presupponendo una sorta di legittimità
dell’azione pubblica prima che sia intervenuta la pronuncia di un organo
giurisdizionale, la nuova lettera c-bis) dell’art. 68 D.Lgs. n. 546/1992
interviene invece a regolare la riscossione in una fase in cui la pretesa
impositiva è stata già oggetto di plurimi sindacati da parte di un organo
giudicante.
Diversamente, per quanto riguarda le sanzioni, in base al combinato disposto degli artt. 19 del D.Lgs.
n° 472/97 e del citato art. 68 del D.Lgs. n° 546/92, le sanzioni
amministrative, in presenza di ricorso, non
possono essere riscosse, a prescindere dalla tipologia di tributo cui si
riferiscono.