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4 febbraio 2017

RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO TRIBUTI LOCALI

Ci premeva trattare la materia relativa alla riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, la quale ha da sempre riscontrato non poche problematiche e apportato numerose criticità all’interno degli uffici tributi. La disciplina è regolata dall’art. 68, D.Lgs. n. 546/1992, la finalità della disposizione è quella di evitare che il contribuente possa subire un danno economico-finanziario dall’esazione di somme il cui presupposto è sottoposto al vaglio dei giudici tributari e contestualmente ribadire che gli atti impositivi sono dotati di esecutività e dunque la proposizione del ricorso non sospende la riscossione del tributo.

L’iter normativo che l’ufficio deve seguire non è dei più lineari, difatti, c’è la necessità di rintracciare più dottrina e norme per giungere alla definizione della fattispecie. Inizialmente, in mancanza di una espressa previsione normativa, i diversi uffici dell’Amministrazione finanziaria agivano in maniera differenziata: talvolta, con l’iscrizione a ruolo dell’intero tributo, altre volte, con l’iscrizione di un terzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.P.R. n. 602/1973 secondo cui “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo dell'ammontare corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”. In seguito, l’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992, interviene disponendo che nelle ipotesi in cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di imposta, il tributo con i relativi interessi deve essere versato:

- per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il  ricorso;

- per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Per ovviare alla limitazione della riscossione frazionata, non prevista per alcuni tributi locali, è intervenuto l’articolo 19 del D.Lgs. n° 472/97, il quale disciplina la materia della "esecuzione delle sanzioni", che dunque rende applicabile la materia anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata del tributo.

Con il D.Lgs. n. 156/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, si è assistito alla modifica in base alla quale si è introdotta all'art. 68, comma 1, in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, la lettera c-bis in base alla quale, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a richiedere, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, l’ammontare del tributo e degli interessi dovuti nella pendenza del giudizio di primo grado.
Dunque, mentre l’art. 15 del D.P.R n. 602/1973 interviene in una fase ancora amministrativa, presupponendo una sorta di legittimità dell’azione pubblica prima che sia intervenuta la pronuncia di un organo giurisdizionale, la nuova lettera c-bis) dell’art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 interviene invece a regolare la riscossione in una fase in cui la pretesa impositiva è stata già oggetto di plurimi sindacati da parte di un organo giudicante.

Diversamente, per quanto riguarda le sanzioni, in base al combinato disposto degli artt. 19 del D.Lgs. n° 472/97 e del citato art. 68 del D.Lgs. n° 546/92, le sanzioni amministrative, in presenza di ricorso, non possono essere riscosse, a prescindere dalla tipologia di tributo cui si riferiscono.

Le disposizioni del citato art. 68 riguardano le controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione sanzioni e di riscossione; lo stesso articolo non è applicabile alle controversie concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, per le quali invece si deve far riferimento all'art. 69 del D.Lgs. n° 546/92, che obbliga l'Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato, art. 9, comma 1, lett. gg) del D.Lgs. n° 156/2015.

La tabella di seguito riportata vuole essere un utile strumento per gestire al meglio gli interrogativi inerenti la riscossione degli atti riferiti ai tributi locali in pendenza di giudizio:


 
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