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1 marzo 2017

IL RIACCERTAMENTO ANNUALE DEI RESIDUI NEL BILANCIO

La Ragioneria generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni le istruzioni per la chiusura dell'esercizio 2016 in relazione ai residui perenti con la circolare n. 9/2017 del 24 febbraio. 
Il Dlgs 93/2016 in materia di riforma dei residui passivi, ha introdotto diverse novità rispetto al regime di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi, abrogando alcune disposizioni del Rd 2440/1923, recante la legge di contabilità dello Stato, riguardanti soprattutto i termini di conservazione in bilancio e le modalità di eliminazione, le modalità di riaccertamento annuale delle partite iscritte nel conto del patrimonio (in quanto residui passivi perenti) e la maggiore flessibilità per la rimodulazione delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio sulle autorizzazioni di spesa pluriennale e per le spese in conto capitale. 
La formalizzazione, in particolare, avviene con il decreto di accertamento dei residui, i cui prospetti allegati sono stati aggiornati proprio per tenere conto delle nuove disposizioni, finalizzate alla migliore individuazione delle somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. A questo proposito, la circolare ricorda quali sono specificamente i contenuti previsti dalla normativa e che devono essere evidenziati, in modo dettagliato, nei prospetti da inviare alle amministrazioni interessate: tra essi, in particolare, ci sono le somme relative a ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto, le somme che trovano riscontro in formali e documentati provvedimenti dell'amministrazione interessata regolarmente impegnate piuttosto che le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli uffici postali. Naturalmente, le somme di parte corrente che non soddisfano i requisiti specificamente previsti dalle norme, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio, fatti salvi i casi in cui sia esplicitamente disposta una deroga.

Altra fattispecie da esaminare ai fini della rideterminazione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti rispetto al 2016, tenuto conto dell'anno di provenienza è la nuova disciplina che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale.
Nel primo caso, infatti, i residui non pagati entro il secondo esercizio successivo (rispetto a quello di assunzione dell'impegno), fatti salvi i trasferimenti, costituiscono economie di bilancio a meno che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione e al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza della sussistenza del debito. A tale scopo, la circolare evidenzia l'iter, i passaggi e le tempistiche per provvedere, anche rispetto all'iscrizione delle somme corrispondenti nell'ambito del conto del patrimonio.
Nel secondo caso, invece, si prevede che i residui non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno di spesa si intendono perenti agli effetti amministrativi, con la conseguenza che i residui di provenienza 2014 sono destinati a subire uno slittamento di un ulteriore anno per la conservazione in bilancio.

Passiamo poi al riaccertamento annuale delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in esercizi precedenti rispetto a quello di consuntivazione, nella prospettiva di ridurre e gestire il loro stock mediante la verifica annuale delle ragioni di mantenimento. Il riaccertamento comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute con apposite scritture nel conto del patrimonio, che possono essere iscritte in bilancio su base pluriennale solo successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti. Operativamente, a tale scopo, il sistema informativo del patrimonio della Ragioneria generale dello Stato (Sipatr) rende disponibile agli Uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello Stato un apposito file excel, contenente l'anagrafe dei residui perenti oggetto di riaccertamento. Sulla base dei riscontri operati, entro il 30 aprile 2017, dovranno essere effetto le operazioni di economia dei perenti da attribuire all'esercizio finanziario 2016, utilizzando le specifiche funzioni presenti nell'ambito della procedura applicativa.

Concludendo si evidenzia che le eventuali operazioni connesse all'assunzione di impegni formali oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario 2016 dovevano essere disposte entro il 10 febbraio 2017, o improrogabilmente entro il 2 marzo 2017 per i soli provvedimenti assunti al protocollo a dicembre 2016 ed oggetto di formale osservazione da parte degli uffici di controllo. Si tratterebbe di alcune fattispecie particolari che riguardano i decreti di variazione di bilancio adottati in attuazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre o per la ripartizione di fondi a seguito di un provvedimento amministrativo che ne stabilisca la destinazione.
 
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