La Ragioneria generale dello Stato ha fornito alle
amministrazioni le istruzioni per la chiusura dell'esercizio 2016 in relazione
ai residui perenti con la circolare n. 9/2017 del 24 febbraio.
Il Dlgs 93/2016 in materia di riforma dei residui passivi, ha introdotto
diverse novità rispetto al regime di accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi, abrogando alcune disposizioni del Rd 2440/1923, recante la
legge di contabilità dello Stato, riguardanti soprattutto i termini di
conservazione in bilancio e le modalità di eliminazione, le modalità di
riaccertamento annuale delle partite iscritte nel conto del patrimonio (in
quanto residui passivi perenti) e la maggiore flessibilità per la rimodulazione
delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio sulle autorizzazioni di
spesa pluriennale e per le spese in conto capitale.
La formalizzazione, in
particolare, avviene con il decreto di accertamento dei residui, i cui
prospetti allegati sono stati aggiornati proprio per tenere conto delle nuove
disposizioni, finalizzate alla migliore individuazione
delle somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto. A questo proposito, la circolare ricorda quali sono
specificamente i contenuti previsti dalla normativa e che devono essere
evidenziati, in modo dettagliato, nei prospetti da inviare alle amministrazioni
interessate: tra essi, in particolare, ci sono le somme relative a ordini di
accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto, le somme che trovano
riscontro in formali e documentati provvedimenti dell'amministrazione
interessata regolarmente impegnate piuttosto che le eventuali somme riferibili
a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate
dagli uffici postali. Naturalmente, le
somme di parte corrente che non soddisfano i requisiti specificamente previsti
dalle norme, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie
di bilancio, fatti salvi i casi in cui sia esplicitamente disposta una
deroga.
Nel primo caso, infatti, i residui non pagati entro il
secondo esercizio successivo (rispetto a quello di assunzione dell'impegno),
fatti salvi i trasferimenti, costituiscono economie di bilancio a meno che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione e al competente
Ufficio centrale di bilancio, la permanenza della sussistenza del debito. A
tale scopo, la circolare evidenzia l'iter, i passaggi e le tempistiche per
provvedere, anche rispetto all'iscrizione delle somme corrispondenti
nell'ambito del conto del patrimonio.
Nel secondo caso, invece, si prevede che i residui non
pagati entro il terzo esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno
di spesa si intendono perenti agli effetti amministrativi, con la conseguenza
che i residui di provenienza 2014 sono destinati a subire uno slittamento di un
ulteriore anno per la conservazione in bilancio.
Passiamo poi al riaccertamento annuale delle partite
debitorie iscritte nel conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in
esercizi precedenti rispetto a quello di consuntivazione, nella prospettiva di
ridurre e gestire il loro stock mediante la verifica annuale delle ragioni di
mantenimento. Il riaccertamento comporta l'eliminazione delle partite debitorie
non più dovute con apposite scritture nel conto del patrimonio, che possono
essere iscritte in bilancio su base pluriennale solo successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti. Operativamente, a tale scopo, il sistema informativo del
patrimonio della Ragioneria generale dello Stato (Sipatr) rende disponibile
agli Uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello Stato un
apposito file excel, contenente l'anagrafe dei residui perenti oggetto di
riaccertamento. Sulla base dei riscontri operati, entro il 30 aprile 2017,
dovranno essere effetto le operazioni di economia dei perenti da attribuire
all'esercizio finanziario 2016, utilizzando le specifiche funzioni presenti
nell'ambito della procedura applicativa.
Concludendo si evidenzia che le eventuali operazioni
connesse all'assunzione di impegni formali oltre la data di chiusura dell'esercizio
finanziario 2016 dovevano essere disposte entro il 10 febbraio 2017, o
improrogabilmente entro il 2 marzo
2017 per i soli provvedimenti assunti al protocollo a dicembre 2016 ed
oggetto di formale osservazione da parte degli uffici di controllo. Si
tratterebbe di alcune fattispecie particolari che riguardano i decreti di
variazione di bilancio adottati in attuazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nel mese di dicembre o per la ripartizione di fondi a seguito di un
provvedimento amministrativo che ne stabilisca la destinazione.