Come per l’illecito civile, le ipotesi di danno erariale sono atipiche
e frutto di condotte a forma libera. Inoltre si assiste da anni alla progressiva dilatazione del concetto di bene e di patrimonio pubblico, fino a comprendere ogni interesse della comunità, purché affidato in cura ad un apparato pubblico ed economicamente valutabile. La Corte dei conti ha interpretato dunque estensivamente tale nozione, giungendo ad assumere nella sua portata applicativa la compromissione di interessi di carattere generale del corpo sociale o la lesione dell'interesse pubblico generale all'equilibrio economico e finanziario dello Stato e di interessi pubblici costituzionalmente protetti. Trattasi, secondo la Corte, di danni a beni che non appartengono al patrimonio dello Stato come entità superiore, ma a tutti i membri indifferenziati della collettività. Tale responsabilità si configura non solo a fronte di danni subiti direttamente dall'amministrazione ma anche quando il danno sia stato subito indirettamente dalla Pubblica Amministrazione. Esempio che catalizza la nostra attenzione relativamente a detta ipotesi è il danno connesso alla mancata riscossione delle entrate. È questa una delle più significative fattispecie di danno erariale, trattate dalle procure regionali nel 2016.
La notizia arriva dal procuratore generale della Corte dei conti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. A fronte di 1.507 citazioni in giudizio notificate nel corso del 2016, 128 si riferiscono a mancate riscossioni di entrate.
Si coglie da quanto detto che la riscossione delle entrate
locali è un obbligo per l’Ente e non solo sotto il profilo del facere, ma anche nella modalità. Diventa
dunque imperativo non solo “fare”, ma “fare bene”. La riscossione delle entrate
deve quindi essere svolta con attenzione ed efficienza dalla fase di
accertamento alla fase coattiva finale. Gli Enti devono incentrare le loro
forze su questo adempimento necessario e spesso non diretto con la massima
attenzione.
Non dimentichiamo che lo stesso Agente della Riscossione Equitalia
che ha in questi anni supportato i Comuni nell'adempimento di tale compito si è
reso più volte reo di inadempimenti contrattuali, non procedendo alla
riscossione corretta di tutti i ruoli emessi e trasmessi dagli Enti.
Riconducibile a tale principio relativamente alla mala
gestione della riscossione e la conseguente accusa di danno erariale
richiamiamo all'attenzione una sentenza della Corte dei conti, sez. giur.
Molise, n. 77, depositata il 17/11/2015. Nel caso di specie la procura
contabile aveva richiesto il risarcimento del danno erariale arrecato all’ente
in conseguenza dell’illegittimità ed irregolarità delle procedure adottate per
la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di
taluni contribuenti, nonché in conseguenza del mancato recupero di tributi
evasi. Per tale danno sono stati chiamati a rispondere coloro che si erano
succeduti nelle funzioni di Segretario comunale convenzionato, i quali,
assolvendo contestualmente l’incarico di responsabile dei servizi dell’area
amministrativa e contabile-finanziaria, avrebbero dovuto contestare i pagamenti
tardivi, provvedendo ad emettere i solleciti di pagamento, i conseguenti avvisi
di accertamento, con l’applicazione di sanzioni e interessi legali. Al
riguardo, l’articolo 13 del d.lgs. 471/1997, prevede che “chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio e a
saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione (..), è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato (..) la sanzione prevista al comma 1 si applica
altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto”.
Il comune, pertanto, a fronte della mancata o ritardata
evasione degli obblighi tributari, avrebbe dovuto applicare una sanzione pari
al 30% dell’importo dovuto dai contribuenti per ciascuna annualità. Il responsabile
dell’area finanziaria viene quindi condannato a risarcire il dann o subito dall'ente, consistente nel mancato incameramento delle sanzioni e degli interessi moratori.
Anche esternalizzando la riscossione però talvolta si può incorrere in gravi inadempienze, è il caso dibattuto con la sentenza n.
255 del 2015 la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio, ha stabilito
che ove venga accertato l’inadempimento contrattuale di Equitalia nella ipotesi
di mancato incasso dei ruoli municipali, con conseguente produzione di danno
erariale, la stessa va condannata al risarcimento dei danni al Comune.
Ecco allora che i giudici tornano a far valere il danno in
capo a colui che avrebbe dovuto riscuotere, provocando al contrario un danno
erariale nei confronti di tutta la collettività.
La giurisprudenza, le normative e la prassi sempre più
adottata ribadiscono pertanto il concetto su espresso, la dilatazione del
concetto di bene e di patrimonio pubblico purchè affidato in cura ad un
apparato pubblico ed economicamente valutabile deve essere accuratamente
sorvegliato ed efficientemente svolto per garantire il miglior risultato possibile.