Debutta il bollettino di pagamento della Tasi. Mentre è ancora in atto la bufera delle date in cui effettuare il pagamento della Tasi, si ha almeno la certezza del bollettino che permette al contribuente di saldare il conto con il comune.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014, il decreto 23 maggio 2014 del direttore del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale sono stati approvati i bollettini di conto corrente postale che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili -Tasi (si veda ItaliaOggi di ieri).
Si ricorda che le norme sul pagamento della Tasi si trovano nel comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dove si prevede deve essere effettuato, in deroga all'art. 52 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. È chiaro, dunque, che il contribuente può utilizzare sia il bollettino di conto corrente postale sia il modello F24. Il successivo comma 689 stabilisce, poi, che per tale adempimento deve essere assicurata in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e si deve prevedere, inoltre l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
Il contribuente può effettuare il versamento della Tasi, come dispone l'art. 1 del decreto, presso gli Uffici postali o tramite servizio telematico gestito da Poste italiane spa; in quest'ultimo caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il servizio di collegamento telematico nonché l'immagine virtuale del bollettino oppure una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Tali atti costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito.
Il modello di bollettino di conto corrente postale, come dispone l'art. 2 del decreto:
1) ha come numero di conto corrente «1017381649», che è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente, non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico;
2) è obbligatoriamente intestato a «Pagamento Tasi».
I dati da riportare sul bollettino sono assai simili a quelli previsti dal bollettino di pagamento dell'Imu; infatti occorre scrivere gli importi relativi a:
abitazione principale e relativa detrazione;
fabbricati rurali;
aree fabbricabili;
altri fabbricati.
Manca, naturalmente, all'appello la casella relativa ai terreni, perché, in base al comma 669, sono esclusi dal presupposto impositivo.
Come per l'Imu ci sono le caselle relative: all'anno di riferimento, all'acconto e al saldo e al ravvedimento.
Nelle istruzioni poste nel retro del bollettino, si legge, poi, che il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili; se il contribuente possiede più immobili nello stesso comune, il versamento li deve comprendere tutti.
Il riversamento delle somme riscosse e la trasmissione dei dati di versamento sono disciplinate nell'art. 3 del decreto che prevede una serie di passaggi procedurali che prendono l'avvio dall'attività della società Poste italiane spa che deve riversare sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini e trasmettere alla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate i dati analitici indicati nei bollettini, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari. I dati trasmessi devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.
A questo punto la palla passa alla struttura di gestione che, sulla base dei dati rendicontati da Poste italiane spa, accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette loro, con cadenza settimanale ed esclusivamente con modalità telematiche, dei flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni.
La società Poste italiane spa deve, naturalmente, conservare le immagini dei bollettini di versamento e provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali. L'art. 5 del decreto, in attuazione del citato art. 1, comma 689 della legge n. 147 del 2014, prevede che il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino e sia nella zona di lettura ottica. Se la stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste italiane spa, deve essere preventivamente autorizzata da quest'ultima Società secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.
Fonte: Italia Oggi, Di Ilaria Accardi
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