Nel 2014 una interessante questione è quella relativa al caso di assimilazione
dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a un parente in linea
retta di primo grado che la abita; ci si chiedeva nello specifico, se il limite
riferito alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di
500, si applichi solo all'abitazione o anche alle pertinenze.
Al riguardo i tecnici del Mef hanno sostenuto che trattandosi di
un'equiparazione all'abitazione principale, le disposizioni dell'Imu si
estendono anche alle pertinenze. Hanno inoltre precisato che l'assimilazione
effettuata dal comune opera come una franchigia;
Per cui si deve innanzitutto
sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi
operare i seguenti calcoli:
- Imu per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
versamento dell'Imu con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore
di 500 euro.
- Imu per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9:
fino al valore di 500 euro si applica l'aliquota e la detrazione prevista
per l'abitazione principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l'aliquota
ordinaria.
- Tasi:
fino al valore di 500 euro si applica l'aliquota e la detrazione,
eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l'aliquota
ordinaria.
Se, invece, l'immobile concesso in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado, assimilato all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la detrazione ai fini Tasi si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.