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18 giugno 2014

ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO: VALE SOLO PER LA QUOTA DI RENDITA INFERIORE 500 EURO

Nel 2014 una interessante questione è quella relativa al caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado che la abita; ci si chiedeva nello specifico, se il limite riferito alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500, si applichi solo all'abitazione o anche alle pertinenze.
Al riguardo i tecnici del Mef hanno sostenuto che trattandosi di un'equiparazione all'abitazione principale, le disposizioni dell'Imu si estendono anche alle pertinenze. Hanno inoltre precisato che l'assimilazione effettuata dal comune opera come una franchigia

Per cui si deve innanzitutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi operare i seguenti calcoli:


- Imu per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
versamento dell'Imu con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

- Imu per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9:
fino al valore di 500 euro si applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l'aliquota ordinaria.

- Tasi:
fino al valore di 500 euro si applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l'aliquota ordinaria.

Se, invece, l'immobile concesso in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado, assimilato all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la detrazione ai fini Tasi si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.
 
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