Per chi occupa l’immobile Per quanto riguarda invece la quota di versamento dovuta dall'occupante dell’immobile, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla sua determinazione, il comma 681, della legge 147/2013, fissa una percentuale pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Per i Comuni senza introiti Per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario che non hanno inviato le deliberazioni entro il 23 maggio 2014 (esclusivamente in via telematica), per l’inserimento dei testi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale – per la loro pubblicazione su internet – e per i Comuni di Sicilia e Sardegna, il ministero dell’Interno, entro il 20 giugno, provvederà a erogare un importo corrispondente al 50% del gettito annuo della Tasi, a valere sul Fondo di solidarietà comunale. La stima sarà effettuata, applicando l’aliquota di base, dal dipartimento delle Finanze del Mef. Mentre i conti saranno fatti dall’Agenzia delle Entrate che, entro il 30 settembre, dovrà recuperare dai singoli Comuni gli eventuali importi anticipati che risultino superiori alla somma spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.