Partiamo da quello che dice la legge: l'acconto della
Tasi va pagato lunedì 16 giugno, in tutti i Comuni che hanno deliberato e
pubblicato le aliquote entro il 31 maggio. Fin qui la norma. Poi ci sono
sindaci che hanno fissato scadenze diverse, come il 16 luglio, il 31 luglio o
il 16 agosto: a rigor di legge non potrebbero farlo, ma siccome sono loro a
incassare il tributo, i contribuenti che seguiranno il calendario locale non
rischiano nulla. E poi c'è il Governo, che la scorsa settimana ha dato un salvacondotto
a tutti i proprietari che sbaglieranno i conti o pagheranno dopo la scadenza:
si potrà versare la differenza anche in ritardo, senza sanzioni o interessi.
Resta da capire "quanto" in ritardo: il Governo per ora non l'ha
detto, ma ha promesso di monitorare la situazione.
Ecco, se
qualcuno aveva ancora dei dubbi sul fatto che la Tasi è più ingarbugliata
dell'Imu, ora c'è la conferma definitiva. Anche perché la nuova service tax ha
un livello di diversificazione locale che fa impallidire le delibere Imu. E
questo per almeno due motivi:
1) I Comuni possono stabilire detrazioni Tasi di qualsiasi tipo sull'abitazione principale. Uguali per tutti, oppure legate alla rendita catastale del fabbricato. Per scaglioni di reddito del proprietario o maggiorate in base al numero di figli che vivono in casa. Senza dimenticare che le detrazioni sono obbligatorie solo se il sindaco fissa un'aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille, tant'è vero che finora quasi un Comune su due non le ha previste;
2) le delibere locali possono decidere di non istituire la Tasi su nessun immobile, oppure di farla pagare solo alle prime case, o ancora di inserire nel perimetro della service tax tutti i fabbricati, compresi i rurali strumentali, che ora non pagano più Imu. La questione diventa delicata per le case affittate, perché la scelta del Comune di istituire o no la Tasi fa scattare il prelievo dal 10 al 30% anche per l'inquilino.
1) I Comuni possono stabilire detrazioni Tasi di qualsiasi tipo sull'abitazione principale. Uguali per tutti, oppure legate alla rendita catastale del fabbricato. Per scaglioni di reddito del proprietario o maggiorate in base al numero di figli che vivono in casa. Senza dimenticare che le detrazioni sono obbligatorie solo se il sindaco fissa un'aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille, tant'è vero che finora quasi un Comune su due non le ha previste;
2) le delibere locali possono decidere di non istituire la Tasi su nessun immobile, oppure di farla pagare solo alle prime case, o ancora di inserire nel perimetro della service tax tutti i fabbricati, compresi i rurali strumentali, che ora non pagano più Imu. La questione diventa delicata per le case affittate, perché la scelta del Comune di istituire o no la Tasi fa scattare il prelievo dal 10 al 30% anche per l'inquilino.
Per
l'Imu le cose sono più semplici (ed è tutto dire). Quest'anno l'acconto si paga
calcolando il 50% dell'imposta annua dovuta in base alle aliquote del 2013,
senza che il contribuente sia costretto a controllare se c'è già stata una
modifica. Le delibere del 2014 – secondo la legge – saranno usate solo per
determinare il saldo Imu del 16 dicembre, anche se va aggiunta una
considerazione di buon senso: se la delibera di quest'anno prevede una
riduzione d'aliquota o un'assimilazione all'abitazione principale (per esempio,
per una casa prestata ai figli), il contribuente potrà tenerne conto già nell'acconto
di oggi, per evitare di andare a credito verso il suo municipio e dover
chiedere un rimborso.
Restando
sull'Imu, oggi è anche l'ultimo giorno in cui si possono regolarizzare i
versamenti insufficienti del saldo 2013 senza dover pagare sanzioni e interessi.
Attenzione: questo salvacondotto non vale per l'acconto Imu del 2014, per il
quale valgono le normali regole del cosiddetto ravvedimento operoso. In
pratica, i ritardatari devono pagare gli interessi legali (ora all'1%)
rapportati ai giorni di mora e, in più, una sanzione variabile in base al tempo
trascorso dalla scadenza:
- 0,2% al giorno per i primi 14 giorni di ritardo, fino al 30 giugno;
- 3% dal 15° al 30° giorno, cioè dal 1° al 15 luglio;
- 3,75% dal 31° giorno alla fine dei 12 mesi dalla scadenza, vale a dire dal 16 luglio al 16 giugno 2015.
- 0,2% al giorno per i primi 14 giorni di ritardo, fino al 30 giugno;
- 3% dal 15° al 30° giorno, cioè dal 1° al 15 luglio;
- 3,75% dal 31° giorno alla fine dei 12 mesi dalla scadenza, vale a dire dal 16 luglio al 16 giugno 2015.
Un
problema che riguarda Imu e Tasi è quello degli importi minimi al di sotto dei
quali l'acconto non deve essere pagato. La regola base è che, se il Comune non
ha stabilito una soglia diversa, si paga dai 12 euro in su. Ma i due tributi
hanno soglie diverse e se una città ha fissato, per esempio, una soglia più
bassa per l'Imu senza dire nulla sulla Tasi, per quest'ultimo tributo
continuerà a valere la soglia di 12 euro. Inoltre, la soglia va verificata separatamente:
così, chi deve pagare 10 euro di Imu e 8 di Tasi, oggi non versa nulla e
pagherà 20 euro di Imu e 16 di Tasi a saldo (sempre che il Comune nel frattempo
non cambi le aliquote).
FONTE: ILSOLE24ORE