Tra due settimane ci sarà il termine per l’acconto Imu e Tasi
che quest’anno cadrà il 18 giugno.
Dunque, i contribuenti, soggetti passivi dell’imposta
dovranno assolvere a tale adempimento aderendo alle delibere comunali che probabilmente
si limiteranno a confermare le aliquote degli anni scorsi. È l’effetto diretto
della legge di Stabilità 2016, poi confermata anche dalle due leggi di Bilancio
successive: da un lato, il blocco degli aumenti ha impedito altri rincari dopo
i quattro anni di corsa delle aliquote 2012-15; dall’altro, la maggior parte
dei Comuni non è riuscita a trovare gli “spiragli contabili” per finanziare
riduzioni del prelievo.
Come ogni anno si solleva però la dibattuta questione sulla
modalità di versamento e l’impossibilità di utilizzo del modello F24 dei
contribuenti non residenti nel territorio dello Stato italiano, i quali possono
utilizzare l’apposito bollettino di conto corrente postale o utilizzare il
canale telematico di Poste spa.
Ai fini Imu, il Legislatore emana il 23 novembre 2012 il
decreto ministeriale che precisa:
i bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli
uffici postali; il bollettino postale riporta obbligatoriamente il seguente
numero di conto corrente: 1008857615,
valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente: non è
ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico; per il versamento
dell’IMU è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU”; è possibile
effettuare il versamento dell’IMU tramite servizio telematico gestito da Poste
Italiane; in tal caso, il contribuente riceve: conferma dell’avvenuta
operazione con le modalità del servizio telematico; l’immagine virtuale del
bollettino ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati
identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine
virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la
prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.
Allo stesso modo, il D.M. 23 maggio 2014, ai fini TASI,
precisa che:
il bollettino riporta obbligatoriamente il seguente numero
di conto corrente: 1017381649,
valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente: non è
ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il versamento del
tributo è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI»; è possibile
effettuare il versamento della TASI tramite servizio telematico gestito da
Poste Italiane, con modalità analoghe a quelle su indicate per l’IMU.
Detto questo per quanto relativo alle modalità di pagamento
e la possibilità dunque di assolvere il versamento anche con mezzo differente
al bonifico bancario per i residenti all’estero un breve cenno è di dovere
sulla normativa che regola la disciplina.
Nel 2012 e 2013 era possibile per l’ente locale imputare
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Nel
2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 è stata eliminata la possibilità di
assimilazione ad Abitazione principale. Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione. Per l’anno
successivo, 2015, la stessa Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che: "A partire
dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita
ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." Sull'unita' immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia torna a
potersi considerare Abitazione
principale (e quindi esente IMU)
solo se si è pensionati nello Stato
estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Se
si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare
l'immobile come abitazione principale. Per tutti gli
altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non
abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria
deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.
Dal 2016 inoltre, in applicazione della Legge di Stabilità,
oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche
l'esenzione TASI come per le altre
abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).