NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

4 giugno 2018

VERSAMENTO IMU TASI RESIDENTI ALL'ESTERO: BONIFICO O CONTO CORRENTE?


Tra due settimane ci sarà il termine per l’acconto Imu e Tasi che quest’anno cadrà il 18 giugno.
Dunque, i contribuenti, soggetti passivi dell’imposta dovranno assolvere a tale adempimento aderendo alle delibere comunali che probabilmente si limiteranno a confermare le aliquote degli anni scorsi. È l’effetto diretto della legge di Stabilità 2016, poi confermata anche dalle due leggi di Bilancio successive: da un lato, il blocco degli aumenti ha impedito altri rincari dopo i quattro anni di corsa delle aliquote 2012-15; dall’altro, la maggior parte dei Comuni non è riuscita a trovare gli “spiragli contabili” per finanziare riduzioni del prelievo.

Come ogni anno si solleva però la dibattuta questione sulla modalità di versamento e l’impossibilità di utilizzo del modello F24 dei contribuenti non residenti nel territorio dello Stato italiano, i quali possono utilizzare l’apposito bollettino di conto corrente postale o utilizzare il canale telematico di Poste spa.

Ai fini Imu, il Legislatore emana il 23 novembre 2012 il decreto ministeriale che precisa:
i bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali; il bollettino postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente: non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico; per il versamento dell’IMU è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU”; è possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane; in tal caso, il contribuente riceve: conferma dell’avvenuta operazione con le modalità del servizio telematico; l’immagine virtuale del bollettino ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Allo stesso modo, il D.M. 23 maggio 2014, ai fini TASI, precisa che:
il bollettino riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni; su tale conto corrente: non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il versamento del tributo è obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI»; è possibile effettuare il versamento della TASI tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane, con modalità analoghe a quelle su indicate per l’IMU.

Detto questo per quanto relativo alle modalità di pagamento e la possibilità dunque di assolvere il versamento anche con mezzo differente al bonifico bancario per i residenti all’estero un breve cenno è di dovere sulla normativa che regola la disciplina.

Nel 2012 e 2013 era possibile per l’ente locale imputare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

Nel 2014, in seguito all'approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale. Per cui nel 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione. Per l’anno successivo, 2015, la stessa Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." Sull'unita' immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia torna a potersi considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Dal 2016 inoltre, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa