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22 giugno 2018

LA FORMAZIONE DEL RUOLO E I TEMIBILI 9 MESI


Parlando di formazione di ruoli, dobbiamo citare il dm 321/99, il quale disciplina tale materia. L’articolo 4, nello specifico prevede che per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. Dalla data di consegna si computano termini importanti, compreso quello previsto da un’altra strategica disposizione contenuta nell’articolo 19 comma 2 lettera a) del d lgs 112/99, che assegna nove mesi di tempo all’Agente della Riscossione per la notifica della cartella, decorrenti dalla consegna del ruolo. 

Spesso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione riscontra i ruoli formati dagli enti con apposite segnalazioni, nelle quali si rileva che vi sarebbe “rischio” relativamente all’attività di riscossione in quanto vicina ai termini di prescrizione. Le forniture interessate per le quali stanno giungendo tali segnalazioni sono quelle che corrispondono all’anno di competenza 2012.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 tra i motivi che legittimano il diniego al discarico rientra la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo. Contestualmente, quando si forma il ruolo è necessario che ci sia accortezza su due aspetti quali, i nove mesi dell’Agente della riscossione e la decadenza del tributo.

Il termine dei 9 mesi è rilevante ai soli rapporti tra ente impositore e agenzia entrate Riscossione, pertanto il contribuente potrà eccepire solo e soltanto la sopravvenuta decadenza o prescrizione quando la notifica nei suoi confronti non rispetta i termini di legge.

L’applicazione della regola va coordinata con la decadenza posta dal comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, secondo cui il titolo esecutivo relativo a tributi locali, ai fini della riscossione coattiva, va notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento ha raggiunto lo stato di definitività.  Al momento, al 31 dicembre 2018, l’ente decade dalla potestà di riscossione degli accertamenti divenuti definitivi nel 2015.

Si comprende così che la formazione del ruolo non può essere avviata a ridosso del termine di decadenza o di prescrizione, bensì deve tener conto di tutta la tempistica prevista dall’articolo 4. Da questo punto di vista è innegabile il vantaggio della flessibilità di cui gode l’ingiunzione fiscale, che può essere formata in tempi più celeri e diventa, in caso di accertamenti a rischio, l’unica arma per impedire la decadenza.

La segnalazione trasmessa dall’Agente della Riscossione ha dunque la finalità di richiamare l’attenzione dell’ente impositore affinchè si attivi per l’interruzione dei termini, più semplice nel caso di prescrizione e ben più complessa in caso di decadenza.
 
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