L’imposta sulla pubblicità è disposta dal D.Lgs 507/1993, la
pubblicità' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad
una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono
effettuate.
Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità' e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni, con il quale il comune disciplina le
modalità' di effettuazione.
Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e
la quantità' degli impianti pubblicitari, le modalità' per ottenere il
provvedimento per l'installazione, nonché' i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della
superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da
destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché' la superficie degli
impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni
dirette.
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità', tenuto al
pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ed è solidalmente
obbligato al pagamento dell'imposta colui che altresì produce o vende la merce
o ne fornisce i servizi oggetto della pubblicità'. L'imposta sulla pubblicità' si determina in base alla
superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
(art. 7).
Analizzate le peculiarità generali di detto tributo, all'articolo
8 il Legislatore affronta la materia della “dichiarazione”:
“1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima
di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche
cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata
della pubblicità' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo
modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a
disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
variazione della pubblicità', che comportino la modificazione della superficie
esposta o del tipo di pubblicità' effettuata, con conseguente nuova
imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra
l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo
stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità' annuale ha effetto
anche per gli anni successivi, purché' non si verifichino modificazioni degli
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta
effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga
presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della
dichiarazione, la pubblicità' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2
e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la
presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato
l'accertamento.”
Tale ultima fattispecie è stata oggetto di questioni giurisprudenziali.
Dobbiamo far rilevare quanto sia decisiva la dichiarazione
nel computare tale tributo, presupposto necessario per l'applicabilità della
tariffa per pubblicità, soprattutto nell'attività accertativa.
Difatti, ogni qual volta che si procede all'accertamento di un
omesso versamento, se il caso specifico è legato ad una omessa dichiarazione
non potrà, l’ufficio tributi, che accertare il contribuente se non per il
periodo d’imposta che va dal primo gennaio dell’anno d’imposta per il quale si
sta accertando il comportamento omissivo.