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8 giugno 2018

L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E LA DICHIARAZIONE


L’imposta sulla pubblicità è disposta dal D.Lgs 507/1993, la pubblicità' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, con il quale il comune disciplina le modalità' di effettuazione.

Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità' degli impianti pubblicitari, le modalità' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ed è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che altresì produce o vende la merce o ne fornisce i servizi oggetto della pubblicità'. L'imposta sulla pubblicità' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. (art. 7).

Analizzate le peculiarità generali di detto tributo, all'articolo 8 il Legislatore affronta la materia della “dichiarazione”:
“1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.”

Tale ultima fattispecie è stata oggetto di questioni giurisprudenziali.

Dobbiamo far rilevare quanto sia decisiva la dichiarazione nel computare tale tributo, presupposto necessario per l'applicabilità della tariffa per pubblicità, soprattutto nell'attività accertativa.
Difatti, ogni qual volta che si procede all'accertamento di un omesso versamento, se il caso specifico è legato ad una omessa dichiarazione non potrà, l’ufficio tributi, che accertare il contribuente se non per il periodo d’imposta che va dal primo gennaio dell’anno d’imposta per il quale si sta accertando il comportamento omissivo.
 
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