Il sistema sanzionatorio tributario è disciplinato dalle
norme contenute nei DLgs 471-472-473 del 1997, con tale riforma il legislatore ha
introdotto un ambito di applicazione legato al principio di legalità, principio
secondo il quale le sanzioni possono essere irrogate soltanto in forza di una
norma entrata in vigore in epoca antecedente rispetto al momento della
commissione della violazione e solo per i casi espressamente regolamentati
dalla legge.
L’analisi degli illeciti spinge alla valutazione dei
presupposti delle eventuali cause di non punibilità. Il legislatore afferma che
esistono delle disposizioni di legge la cui interpretazione miri all’esclusione
delle sanzioni per le violazioni tributarie dei contribuenti. Tali sono le cause di non punibilità.
Le situazioni per le quali è possibile escludere
oggettivamente l’esistenza del dolo o della colpa, integrano le cosiddette
cause di esclusione della punibilità che tra loro si distinguono in:
- Errore sul fatto
- Errore di diritto
- Fatto addebitabile a terzi
- Forza maggiore
A queste disposizioni che consentono alla Amministrazione e al giudice di escludere l'applicazione delle sanzioni, se ne affiancano altre in cui questa possibilità poggia su una circostanza di fatto, l'obiettiva incertezza sulla portata della norma, quando il contribuente conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
In tali casi dunque, il contribuente si ritiene che venga indotto in errore dalla stessa amministrazione che errando innesca una reazione
a catena di eventi per la quale però non può essere ritenuto colpevole e dunque
sanzionabile lo stesso contribuente.
Si rintracciano in questa previsione legislativa due dei
principi cardini del nostro ordinamento: il favor
rei e la bona fides.
Invero si tende a concedere al contribuente la facoltà dell’aver
agito in costanza di buona fede, difatti, egli avrebbe potuto portare a
conoscenza dell’errore l’amministrazione, nondimeno non vengono applicate le
sanzioni che ricordiamo sono l’espressa rappresentazione dell’atteggiamento
punitivo dello “stato” nei confronti di un comportamento reo.
Pertanto in conclusione ricordiamo che ogniqualvolta l’ufficio
finanziario si trova a dover emettere un avviso di accertamento per un mancato
adempimento di un contribuente, deve, nell’irrogazione delle sanzioni tenere
sempre chiare quelle che sono le cause di non punibilità e se ci siano stati
dei ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.