NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

19 giugno 2018

RITARDI, OMISSIONI ED ERRORI DELL'AMMINISTRAZIONE: LE SANZIONI


Il sistema sanzionatorio tributario è disciplinato dalle norme contenute nei DLgs 471-472-473 del 1997, con tale riforma il legislatore ha introdotto un ambito di applicazione legato al principio di legalità, principio secondo il quale le sanzioni possono essere irrogate soltanto in forza di una norma entrata in vigore in epoca antecedente rispetto al momento della commissione della violazione e solo per i casi espressamente regolamentati dalla legge.

L’analisi degli illeciti spinge alla valutazione dei presupposti delle eventuali cause di non punibilità. Il legislatore afferma che esistono delle disposizioni di legge la cui interpretazione miri all’esclusione delle sanzioni per le violazioni tributarie dei contribuenti. Tali sono le cause di non punibilità. 

Le situazioni per le quali è possibile escludere oggettivamente l’esistenza del dolo o della colpa, integrano le cosiddette cause di esclusione della punibilità che tra loro si distinguono in:

  • Errore sul fatto
  • Errore di diritto
  • Fatto addebitabile a terzi
  • Forza maggiore

A queste disposizioni che consentono alla Amministrazione e al giudice di escludere l'applicazione delle sanzioni, se ne affiancano altre in cui questa possibilità poggia su una circostanza di fatto, l'obiettiva incertezza sulla portata della norma, quando il contribuente conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

In tali casi dunque, il contribuente si ritiene che venga indotto in errore dalla stessa amministrazione che errando innesca una reazione a catena di eventi per la quale però non può essere ritenuto colpevole e dunque sanzionabile lo stesso contribuente.

Si rintracciano in questa previsione legislativa due dei principi cardini del nostro ordinamento: il favor rei e la bona fides.

Invero si tende a concedere al contribuente la facoltà dell’aver agito in costanza di buona fede, difatti, egli avrebbe potuto portare a conoscenza dell’errore l’amministrazione, nondimeno non vengono applicate le sanzioni che ricordiamo sono l’espressa rappresentazione dell’atteggiamento punitivo dello “stato” nei confronti di un comportamento reo.

Pertanto in conclusione ricordiamo che ogniqualvolta l’ufficio finanziario si trova a dover emettere un avviso di accertamento per un mancato adempimento di un contribuente, deve, nell’irrogazione delle sanzioni tenere sempre chiare quelle che sono le cause di non punibilità e se ci siano stati dei ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa