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11 giugno 2018

DOCFA E TARI: NON CAMBIA IL PRINCIPIO


Partendo da quanto disposto dalla Ctr Puglia con sentenza 3646/2017, torniamo sul caso analizzato dalla commissione, ovvero, la legittimità dell’avviso di accertamento per il pagamento della Tarsu notificato al proprietario di un edificio in costruzione, per il periodo anteriore alla presentazione del Docfa. Accertato che i lavori erano ancora in corso e non era avvenuta la variazione di toponomostatica per ultimazione del fabbricato, che avrebbe coinciso con la dichiarazione Docfa, dobbiamo basarci sulla disciplina.

Il presupposto impositivo che regola la Tarsu è disposto dall’art. 62 del Dlgs 507/1993, “La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4”.

La Suprema Corte con sentenza 1963/2018 statuisce che «la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio... purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione».

Tale orientamento riveste carattere fondamentale per rilevare la ratio della norma, l’imposta difatti è dovuta ogni qualvolta si instauri l’occupazione e di conseguenza viene a concretizzarsi il principio della potenzialità del bene a produrre rifiuti, una sorta di presunzione legale alla produzione di rifiuti dell’immobile.

Pertanto, l’occupazione è oggetto di obbligo di denuncia, al momento del suo inizio (articolo 70 del decreto). La tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte.

Bisogna comunque riconoscere che sono ammesse delle deroghe nelle ipotesi in cui i locali o le aree interessate non possano produrre rifiuti, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.

Relativamente al presupposto oggettivo dell’imposta sui rifiuti é intervenuta in sede interpretativa la Circolare del Ministero delle Finanze 22 giugno 1994, n. 95/E la quale, specificamente in ordine al secondo comma dell’art. 62 cit. ha precisato quanto segue: “Il comma 2 menziona esplicitamente i casi di esonero o esclusione dalla tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (ad es. luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti), il particolare uso delle superfici (ad es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche sempreché secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile ecc.) ovvero l'obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, (ad es. alloggi non allacciati ai servizi a rete, in analogia a quanto previsto dall'articolo 9, comma 6 del Dl 557/93 convertito dalla legge 133/94 o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo). Trattandosi di cause di esclusione dal tributo e non di agevolazioni la mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia comporta soltanto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo.”.

Dunque, le eventuali situazioni che giustifichino esenzioni o riduzioni tariffarie devono essere dichiarate dal contribuente nell’ambito dell’onere informativo, proprio perché le esenzioni non operano automaticamente, ma devono essere di volta in volta dedotte nella denuncia originaria (o in quella di variazione) ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obbiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.

Tornando dunque alla fattispecie in esame la Ctr ha ritenuto che l’omessa denuncia di variazione non legittimasse l’emanazione dell’accertamento nei confronti del privato, avendo egli dimostrato in giudizio che in radice non sussistevano le ragioni di oggettiva utilizzabilità dell’immobile in quanto non ancora ultimato e, dunque, con evidente impossibilità di usufruire del servizio di smaltimento rifiuti, con il relativo obbligo di pagamento della tassa.

Pertanto, nulla rilevava la mancata ultimazione dei lavori alla potenzialità dell’immobili di produrre rifiuti e dunque non esentava in alcun modo il contribuente dal pagamento del tributo.
 
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