Seguendo il nostro excursus sull’Imu, analizziamo uno degli
aspetti più complessi, la definizione della rendita catastale, compito
assegnato dal legislatore alle funzioni dell’Agenzia delle Entrate (ex
Territorio).
La Legge 342/2000, all’articolo 74, comma 1 statuisce che “A
decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati sono efficaci solo a
decorrere dalla loro notificazione,
a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della
partita. ….”. Si evince pertanto dalla semplice lettura quanto la notificazione
sia cardine di tale disciplina.
L’obbligo della denuncia di accatastamento di un immobile è
contenuto nel Regio D.L. 13/04/1939 n. 652, conv. con L. n. 1249/1939, art. 28
“I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono
considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale
entro “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché
esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero
soggetti ad imposta mobiliare”. Il termine dei trenta giorni è il risultato di
una modifica successiva rispetto al testo originario e richiama l’attenzione su
un adempimento poco sentito ma molto importante.
Ogni variazione in
grado di incidere sulla consistenza, la destinazione d’uso e il valore
dell’immobile, deve essere oggetto di aggiornamento
catastale che, dall’anno 2006, applica una procedura ad iniziativa di parte
denominata DOCFA, contenuta nel DM n. 701/1994: il dichiarante propone l’attribuzione della categoria, classe e rendita
catastale per le unità a destinazione ordinaria e per le unità a destinazione
speciale o particolare.
La rendita non è più oggetto di una istanza in attesa di
risposta bensì rimane negli atti catastali come “rendita proposta” e per questo conosciuta dal contribuente, fino a
quando, con la decorrenza dei 12 mesi,
assume il carattere di definitività.
L’Agenzia delle Entrate può infatti intervenire in rettifica se ritiene che la
proposta non sia congrua, entro 12 mesi dalla data di presentazione delle
denunce catastali. Il termine di 12 mesi non
ha natura perentoria, per cui il potere di rettifica può essere esercitato
anche oltre tale termine, che è meramente ordinatorio (ordinanze n. 6411 del 19
marzo 2014 e n. 26981 del 2 dicembre 2013; sentenze n. 1957 del 10 febbraio
2012 e n. 23317 del 9 novembre 2011). La rendita mediante DOCFA, essendo proposta
dall’interessato non è oggetto di
notifica ed esplica la sua efficacia
dalla data di presentazione. Solo se l’Agenzia decide di intervenire in
modifica, la notifica della rendita diventa condizione di efficacia con effetto
retroattivo (sin dall’inizio) in quanto sostituisce quella iniziale.
Sul punto la Cassazione, con la pronuncia 4613/2018 ha
chiarito che l’ art. 74, stabilendo che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione,
non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo
successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale
l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed
il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere
l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la
notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece
all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass.
13443/12; così Cass. 20775/05).
L’ inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica
inequivocabilmente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non
notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta)
notificata a fini impositivi anche per
annualità d’imposta precedenti per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di
accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. 9 giugno 2017, n.
14402).