NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

6 giugno 2018

LEASING FINANZIARIO E SOGGETTO PASSIVO IMU


La soggettività passiva Imu relativamente ai contratti di leasing finanziario resta in capo al locatario fino a quando non si verifica la riconsegna del bene alla società, in caso di risoluzione del contratto. 

Questa è la massima che la giurisprudenza sta accogliendo nelle numerose controversie che le commissioni tributarie stanno incamerando, in cui vedono contrapporsi gli enti locali e le società di leasing in merito appunto alla soggettività passiva Imu nelle risoluzioni dei suddetti contratti.

L’articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011, in tema di imposta municipale, prevede come regola generale che il soggetto passivo sia il proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale, ciò in deroga alla regola generale, per la quale, gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Pertanto, nella locazione finanziaria, la soggettività passiva non è basata sulla titolarità giuridica del bene (diritto reale), ma piuttosto sul possesso dello stesso.

Al termine del contratto, in caso di esercizio dell’opzione finale di acquisto la soggettività passiva resta in capo al locatario, ovvero, in caso di mancata opzione e restituzione dell’immobile, viene acquisita alla società di leasing. Se nella vigenza del contratto di leasing non vi sono quindi dubbi su chi sia il soggetto passivo, nel caso di risoluzione è sorto un contrasto interpretativo sulla corretta attribuzione della soggettività passiva Imu.

La tesi delle società di leasing è che la soggettività passiva in capo all’utilizzatore, essendo legata al “possesso” del bene, si protrae finché non si realizza la riconsegna dell’immobile. Tale tesi è giuridicamente supportata dalla considerazione che alla scadenza del contratto il rapporto negoziale non cessa istantaneamente di produrre i suoi effetti, essendo fonte di obblighi ulteriori idonei a configurare una sorta di ultra-vigenza del rapporto.

Ciò difatti si perfeziona solo con la restituzione. E’ così che si produce per il locatario un effetto liberatorio, dal punto di vista civile e fiscale. Pertanto si può concludere che il trasferimento della soggettività passiva Imu coincide con la riconsegna dell’immobile.

Non mancano tuttavia sentenze in senso opposto, con un contrasto giurisprudenziale che sta creando un clima di incertezza applicativa.

Sarebbe quindi, come sempre in tali circostanze, auspicabile un intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria, anche in vista dell’imminente scadenza per il versamento dell’acconto.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa