La soggettività passiva Imu relativamente ai contratti di
leasing finanziario resta in capo al locatario fino a quando non si verifica la
riconsegna del bene alla società, in caso di risoluzione del contratto.
Questa
è la massima che la giurisprudenza sta accogliendo nelle numerose controversie
che le commissioni tributarie stanno incamerando, in cui vedono contrapporsi
gli enti locali e le società di leasing in merito appunto alla soggettività
passiva Imu nelle risoluzioni dei suddetti contratti.
L’articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011, in tema di imposta
municipale, prevede come regola generale che il soggetto passivo sia il proprietario
dell’immobile o titolare di altro diritto reale, ciò in deroga alla regola
generale, per la quale, gli immobili concessi in locazione finanziaria, il
soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto. Pertanto, nella locazione finanziaria, la soggettività passiva non è basata sulla
titolarità giuridica del bene (diritto reale), ma piuttosto sul possesso dello stesso.
Al termine del contratto, in caso di esercizio dell’opzione
finale di acquisto la soggettività passiva resta in capo al locatario, ovvero, in
caso di mancata opzione e restituzione dell’immobile, viene acquisita alla
società di leasing. Se nella vigenza del contratto di leasing non vi sono
quindi dubbi su chi sia il soggetto passivo, nel caso di risoluzione è sorto un contrasto interpretativo sulla corretta
attribuzione della soggettività passiva Imu.
La tesi delle società di leasing è che la soggettività
passiva in capo all’utilizzatore,
essendo legata al “possesso” del
bene, si protrae finché non si realizza
la riconsegna dell’immobile. Tale tesi è giuridicamente supportata dalla
considerazione che alla scadenza del contratto il rapporto negoziale non cessa
istantaneamente di produrre i suoi effetti, essendo fonte di obblighi ulteriori
idonei a configurare una sorta di ultra-vigenza del rapporto.
Ciò difatti si perfeziona solo con la restituzione. E’ così che si produce per il locatario un effetto liberatorio, dal punto di vista
civile e fiscale. Pertanto si può concludere che il trasferimento della soggettività passiva Imu coincide con la riconsegna
dell’immobile.
Non mancano tuttavia sentenze in senso opposto, con un
contrasto giurisprudenziale che sta creando un clima di incertezza applicativa.
Sarebbe quindi, come sempre in tali circostanze, auspicabile
un intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria, anche in vista
dell’imminente scadenza per il versamento dell’acconto.