NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

25 maggio 2018

ILLEGITTIMITA' PER LE DELIBERE TARDIVE


Il Tar Napoli con la sentenza 3277/2018 si è allineato all’orientamento giurisprudenziale per il quale le delibere che riguardano aliquote e regolamenti di tributi locali sono da ritenersi illegittime se approvate in ritardo rispetto alla data ultima fissata dallo Stato per l'adozione del bilancio comunale.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è perentorio, quindi anche il ritardo di appena un giorno produce l'invalidità delle stesse (Consiglio di Stato n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).

La giurisprudenza ha sposato la tesi dell’illegittimità della delibera tardiva, , come originariamente contemplato, rispetto a quella prima orientata della sua inefficacia retroattiva, pertanto, la mancanza del rispetto del termine di legge non comporterebbe di per sè l'invalidità della delibera ma inciderebbe solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (Consiglio di Stato n. 4104/2017e n. 267/2018; Tar Torino n. 39/2018; Tar Bari n. 240/2018e n. 397/2018).

La sentenza con cui si apre l’articolo, ha come elemento di novità invero, il ritorno all'orientamento originario che ritiene le delibere tardive invalide e, quindi, illegittime.

I giudici amministrativi partenopei hanno accolto il ricorso del ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della normativa che impone ai Comuni di adottare le delibere entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (comma 169 della legge 296/2006, comma 683 della legge 147/2013, articolo 53, comma 16, della legge 388/2000).

Si tratta di un termine, come già ampiamente descritto, perentorio, il cui sforamento rende irrimediabilmente invalide le delibere, senza alcuna possibilità di invocare la disciplina derogatoria sul predissesto (articolo 243-bis del Dlgs 267/2000) o di fare riferimento alla data di adozione della delibera di giunta ovvero ricondurre il termine alla data di effettiva deliberazione del bilancio di previsione da parte del Comune.

Ricordiamo che queste sentenze producono effetti “a catena”, per i quali, l’annullamento delle tariffe di quel determinato anno d’imposta, determinano l’applicazione delle tariffe degli anni precedenti e impongono dunque agli enti il sottostare di quelle determinate tariffe, a prescindere dal loro espresso volere, non rilevando le particolari esigenze che l’ente dovrebbe al contrario gestire come valori assoluti.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa