Il Tar Napoli con la sentenza 3277/2018 si è allineato all’orientamento
giurisprudenziale per il quale le delibere che riguardano aliquote e
regolamenti di tributi locali sono da ritenersi illegittime se approvate in
ritardo rispetto alla data ultima fissata dallo Stato per l'adozione del
bilancio comunale.
Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è perentorio, quindi anche il ritardo di appena un giorno produce l'invalidità delle stesse (Consiglio di Stato n. 3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014 e n. 1495/2015).
La giurisprudenza ha sposato la tesi dell’illegittimità della
delibera tardiva, , come originariamente contemplato, rispetto a quella prima
orientata della sua inefficacia retroattiva, pertanto, la mancanza del rispetto
del termine di legge non comporterebbe di per sè l'invalidità della delibera ma
inciderebbe solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (Consiglio di Stato n. 4104/2017e n.
267/2018; Tar Torino n. 39/2018; Tar Bari n. 240/2018e n. 397/2018).
La sentenza con cui si apre l’articolo, ha come elemento di
novità invero, il ritorno all'orientamento originario che ritiene le delibere
tardive invalide e, quindi, illegittime.
I giudici
amministrativi partenopei hanno accolto il ricorso del ministero dell'Economia
e delle Finanze, sulla base della normativa che impone ai Comuni di adottare le
delibere entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione (comma 169 della legge 296/2006, comma 683 della legge
147/2013, articolo 53, comma 16, della legge 388/2000).
Si tratta di un termine, come già ampiamente descritto, perentorio,
il cui sforamento rende irrimediabilmente
invalide le delibere, senza alcuna possibilità di invocare la disciplina
derogatoria sul predissesto (articolo 243-bis del Dlgs 267/2000) o di fare
riferimento alla data di adozione della delibera di giunta ovvero ricondurre il
termine alla data di effettiva deliberazione del bilancio di previsione da
parte del Comune.
Ricordiamo che queste sentenze producono effetti “a catena”,
per i quali, l’annullamento delle tariffe di quel determinato anno d’imposta, determinano
l’applicazione delle tariffe degli anni precedenti e impongono dunque agli enti
il sottostare di quelle determinate tariffe, a prescindere dal loro espresso
volere, non rilevando le particolari esigenze che l’ente dovrebbe al contrario
gestire come valori assoluti.