Strumento deflativo del contenzioso tributario è senza alcun
dubbio l’accertamento con adesione, il quale, consente al contribuente di
definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite
tributaria. E' un “accordo”
tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di
un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti
ricorso davanti al giudice tributario.
Con l’introduzione degli strumenti deflativi del contenzioso
il legislatore, da un lato, ha inteso modificare il rapporto tra fisco e
contribuente, improntandolo più verso i principi della collaborazione e della
trasparenza e, dall'altro lato, ha mirato ad una maggiore efficacia
dell’accertamento tributario, con la previsione di istituti che hanno
l’obiettivo di ridurre o prevenire il contenzioso tributario, oltre che a
realizzare una riscossione delle somme accertate in tempi più rapidi,
garantendo comunque al contribuente l’applicazione
di sanzioni più favorevoli.
L'accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale tra le parti e con il versamento dell'importo concordato o della prima rata di esso che ricordiamo deve essere eseguito entro 20 gg. dalla redazione dell'atto, anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano € 25.822,84;
L'accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale tra le parti e con il versamento dell'importo concordato o della prima rata di esso che ricordiamo deve essere eseguito entro 20 gg. dalla redazione dell'atto, anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano € 25.822,84;
L’accertamento con adesione è lo strumento deflativo più
utilizzato dai contribuenti sia perché comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo
previsto dalla legge, e non di quelle irrogate, sia perché la normativa
attribuisce al contribuente ulteriori
novanta giorni per impugnare l’atto.
L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile ai
tributi comunali in virtù:
- dell’art. 59, c.
1, lett. m) del D.Lgs. n. 446/1997 che ne prevedeva l’applicazione solo
per l’Ici;
- dell’art. 50
della legge n. 449/1997 che ne prevede l’applicazione per tutti i
tributi comunali.
Il regolamento comunale può disciplinare una propria
procedura, ovvero, il Comune potrà effettuare un rinvio passivo alla normativa
statale, oppure può disciplinarlo modificando in parte la normativa statale:
A) limitando i tributi cui si applica;
B) limitando ad alcune tipologie di atti (es. aree
fabbricabili per Ici e Imu);
C) modificando la disciplina procedurale (cfr. Ris. 25/98).
Se il Comune non approva l’apposito regolamento però,
l’eventuale istanza presentata dal contribuente è priva di effetti. Importante è inoltre sottolineare come, l’accertamento
definito con adesione:
1. non è soggetto
ad impugnazione;
2. non è
integrabile o modificabile da parte dell’ufficio;
3. comporta
l’applicazione della sanzione nella misura di un terzo del minimo previsto
dalla legge;
4. quando è perfezionato fa perdere efficacia all'accertamento originario.
Nonostante la normativa non preveda limitazione restrittive
di sorta, si ritiene che si possa ricorrere a tale istituto:
- quando sussiste materia suscettibile di valutazione discrezionale (es. valore
aree fabbricabili);
- impossibilità di quantificare l’oggetto dell’imposizione (es. fabbricato non accatastato e poi
demolito).
Pertanto ragionando al contrario, si ritiene che non possa
essere definito con l’accertamento con adesione un atto contenente una mera
liquidazione dell’imposta (es. omesso versamento) o un atto con il quale si
contesta l’omessa denuncia di un fabbricato iscritto in catasto con rendita; ciò
in quanto in tali casi, manca la “materia
concordabile”, oggetto dell’adesione.
Il comma 18 dell'articolo 7-quater Dl 193/2016 interviene invece a risolvere un conflitto interpretativo sull'applicabilità o meno del termine della sospensione feriale prevista dalla legge 742/1969 e decorrente, dal 2015 (Dl 132/2014), dal 1° al 31 agosto di ogni anno, evidenziando che l'accertamento con adesione è un procedimento amministrativo e non giurisdizionale.
Così il Legislatore con il Dl 193/2016 risolve tale conflitto, statuendo nella norma che "I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di
sospensione feriale dell'attività' giurisdizionale."