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14 maggio 2018

LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016


Mutatis mutandi, continuiamo la nostra analisi sulle condizioni che mutano il rapporto contrattuale in corso d’opera. L’articolo 106 non si esaurisce con le modifiche, bensì muove il suo oggetto intorno ad un'altra condizione, ovvero la variante.

Le varianti in corso d’opera sono disciplinate dal comma 1, lettera c, che sono ammissibili alle condizioni di essere sopravvenute alla stipula del contratto e di essere impreviste ed imprevedibili con l’uso della ordinaria diligenza.

Al ricorrere delle circostanze su riportate, la variante è ammessa ma con due limitazioni: non deve alterare la natura generale del contratto e dunque non deve incidere in maniera sostanziale sul tipo di prestazione da rendere; la seconda limitazione è che riguarda i soli settori ordinari. Si tratta della disciplina tra le più delicate in quanto connesse alla circostanza di una crescita incontrollata dei costi di esecuzione delle opere con effetti pregiudizievoli di rilevante impatto per la pubblica amministrazione.

Il concetto di variante connessa ad eventi imprevisti ed imprevedibili deve essere letta in combinato disposto con l’ipotesi di cui alla lettera b) e quella di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) che disciplinano l’ipotesi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione, i termini per le procedure aperte o ristrette o per quelle competitive con negoziazione non possono essere rispettate.

E’ chiaro che le varianti vanno motivate facendo riferimento alla ricorrenza delle condizioni in questione e ciò costituisce, come detto in premessa, una novità rispetto al precedente art. 132, comma e) del D.Lgs. 163/2006.

L’ANAC chiarisce e delinea quali siano le circostanze impreviste e imprevedibili con la deliberazione n. 106 del 13/12/2006 la quale riferisce che “Qualora la necessità di ricorrere a varianti sia determinata dalla mancata osservanza delle prescrizioni assegnate alla progettazione e dall’insufficienza delle indagini preliminari, trattandosi di circostanze note o prevedibili, non appare legittimo l’inquadramento delle relative varianti nelle tipologie delle “cause impreviste e imprevedibili”, dell’“imprevisto geologico” e dell’“intervento migliorativo”, di cui, rispettivamente, all’art. 25, comma 1, lett. b), b.bis) e c), e comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.”.

Di seguito uno schema riassuntivo (Fonte Altalex 02/05/2018) che illustra le fattispecie dell’articolo 106 Dlgs 50/2016 e gli adempimenti necessari conseguenziali ai casi di specie:

Fattispecie - Art. 106 D. Lgs. 50/2016
CASI
LIMITI DI VALORE MASSIMO
CONDIZIONI
ADEMPIMENTI





LE MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA
(Comma 1 lett. a) e comma 11)
a) Clausole di revisione e di adeguamento prezzi;

b) Proroga del contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara.

c) Modifiche di dettaglio o varianti non varianti


d) Sostituzione del contraente originario
Nessun limite.

Per i lavori l'eccedenza deve superare il 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Le modifiche di dettaglio hanno il limite di valore determinato dalla S.A.
1) Clausole chiare in cui sono prefissate la portata e la natura delle modifiche.

2) Non è alterata la natura generale del contratto.
Nessuna ulteriore pubblicazione


Nessun nuovo CIG.
LE MODIFICHE NON PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA
(Comma 1, lettere b), d), e))
a) Lavori, servizi o forniture supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale;

b) Modifiche non sostanziali, di dettaglio o varianti non varianti;

c) Sostituzione del contraente originario in caso di morte, ristrutturazioni societarie;

d) Se la S.A. assume obblighi del contraente verso subappaltatore
La modifica non deve superare il 50% del valore del contratto iniziale (solo per settori ordinari);

Le modifiche di dettaglio, se previste nel bando, possono essere incluse in soglie di importi.
Per le sole prestazioni supplementari, se un cambiamento del contraente produce due effetti:
1) impraticabilità per motivi economici o tecnici;
2) notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi.

In ogni caso non deve essere alterata la natura generale del contratto.
Nessun nuovo CIG se la modifica non supera il quinto d’obbligo.

1) Comunicazione ad ANAC entro 30 giorni dall'approvazione della prestazione supplementare;

2) Pubblicazione ai sensi del comma 5 per le prestazioni supplementari.
LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA TRADIZIONALI
(Comma 1, lettera c))
Varianti in corso d'opera
La modifica non deve superare il 50% del valore del contratto iniziale (solo per settori ordinari)
Devono realizzarsi entrambe le seguenti:

1) circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove norme;

2) non è alterata la natura generale del contratto.
Nessun nuovo CIG se la modifica non supera il quinto d’obbligo.

1) Pubblicazione ai sensi del comma 5.
2) Comunicazione all'Osservatorio entro 30 giorni dall'approvazione della variante in caso di varianti:
a) per appalti sotto soglia;
b) di importo inferiore al 10% per appalti pari o sopra soglia.
3) Trasmissione all'ANAC per varianti pari o superiore del 10% del valore del contratto iniziale su appalti pari o sopra soglia comunitaria.
LE MODIFICHE PER IMPORTI SOTTOSOGLIA
(Comma 2 e commi 9 e 10)
a) Modifiche motivate diversamente da quanto previsto nel comma 1, lettere a) e b);

b) Modifiche per errori od omissioni progettuali
Deve trattarsi di modifica sotto soglia comunitaria che non supera il 10% per servizi e forniture, il 15% per i lavori
1) Non è alterata la natura generale del contratto;

2) Resta ferma la responsabilità dei progettisti esterni nel caso b)
Nessun nuovo CIG
1) Comunicazione ad ANAC entro 30 giorni dall'approvazione della prestazione supplementare
Modifiche diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 (Comma 6)
Nessun limite
Nuova procedura di gara e nuovo CIG ed eventuale ricorso all'art. 63
 
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