Come è noto con il Decreto Mille proroghe, decreto legge
30 dicembre 2016 n. 244, sono state apportate delle importanti misure
riguardanti gli Enti locali. In primo luogo lo slittamento
al 31 marzo 2017 dei termini
per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Ricordiamo che
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla
Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.
Altra importante novità è il differimento di sei mesi per gli
obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell’ente per le entrate
da riscossione spontanea raccolte dai concessionari. L’entrata in vigore della
regola è sospesa fino al 1° luglio (art. 13, co. 4).
Prendiamo ad esame per il commento la proroga dell’approvazione
del bilancio cercando di analizzare nel dettaglio l’iscrizione del fondo Imu-Tasi nel bilancio di previsione.
Ricordiamo che detto fondo è inquadrato come un fondo compensativo, stanziato
dal Governo per sostenere le casse dei Comuni.
E’ stato firmato in data 13 febbraio 2017 il decreto del
Ministro dell'interno, in linea con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante "Determinazione e corresponsione del saldo della quota non
ripartita del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016, pari a 43,9
milioni di euro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2016, a
favore di n. 6.357 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
Sicilia e Sardegna”. Dallo stesso si evince che per una migliore comprensione
dei criteri utilizzati per la determinazione dei contributi compensativi è consultabile
la nota metodologica votata positivamente dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2016.
Gli importi citati
corrispondono a quelli già registrati nel comunicato del 2 Dicembre 2016 relativo
alla "Attribuzione di una ulteriore quota del Fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2016 correlata a minori gettiti IMU e TASI" e sono
stati determinati a seguito della rilevazione dei minori gettiti per i comuni
derivanti da alcune agevolazioni in tema di imposta municipale propria (IMU) e
di tributo per i servizi indivisibili (TASI), previste dall’articolo 1, commi
da 10 a 16, 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), per particolari tipologie di immobili quali, immobili concessi in comodato
a parenti di primo grado; terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ovvero ubicati nei comuni
delle isole minori a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile; abitazioni principali e pertinenze
della stessa e case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; immobili locati a
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
E’ stata sancita inoltre l’intesa in Conferenza unificata
con la quale si fissa il contributo in 300 milioni di euro, pari al 76,92% dei
390 milioni attribuiti per l'annualità 2016. Ad ogni ente spetta, infatti, un
contributo proporzionale alla quota definita per il 2016.
Nuova sarà però la contabilizzazione di quest’entrata nel
pareggio di bilancio, difatti, la voce di contributo sarà imputata tra le entrate rilevanti per il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, ma ogni ente dovrà conseguire un valore positivo del saldo di pareggio
pari almeno alla quota del fondo assegnata (comma 437 dell’articolo 1 della
legge 232/2016). Dunque, il contributo, corrispondente alla parte proporzionale
del fondo di solidarietà comunale generale, rileva nel conteggio delle entrate
finali del pareggio, ma il saldo da conseguire non sarà zero, ma dovrà essere aumentato dell'importo del contributo
ricevuto.
Questa particolare formula di riconoscimento dei contributi comporta
effetti contabili considerevoli.
Se le somme sono esigibili di anno in anno secondo la scadenza si avranno due
effetti: da un lato entreranno a far
parte degli equilibri annuali futuri e dall'altro non si avranno le riscossioni
dei residui attivi, che quindi dovranno essere eliminati, con effetti sul
risultato dell’amministrazione.