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27 febbraio 2017

IL FONDO IMU-TASI E IL PAREGGIO DI BILANCIO

Come è noto con il Decreto Mille proroghe, decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, sono state apportate delle importanti misure riguardanti gli Enti locali. In primo luogo lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Ricordiamo che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017.
Altra importante novità è il differimento di sei mesi per gli obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell’ente per le entrate da riscossione spontanea raccolte dai concessionari. L’entrata in vigore della regola è sospesa fino al 1° luglio (art. 13, co. 4).
Prendiamo ad esame per il commento la proroga dell’approvazione del bilancio cercando di analizzare nel dettaglio l’iscrizione del fondo Imu-Tasi nel bilancio di previsione. Ricordiamo che detto fondo è inquadrato come un fondo compensativo, stanziato dal Governo per sostenere le casse dei Comuni.

E’ stato firmato in data 13 febbraio 2017 il decreto del Ministro dell'interno, in linea con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Determinazione e corresponsione del saldo della quota non ripartita del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016, pari a 43,9 milioni di euro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2016, a favore di n. 6.357 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna”. Dallo stesso si evince che per una migliore comprensione dei criteri utilizzati per la determinazione dei contributi compensativi è consultabile la nota metodologica votata positivamente dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2016. 

Gli importi citati corrispondono a quelli già registrati nel comunicato del 2 Dicembre 2016 relativo alla "Attribuzione di una ulteriore quota del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016 correlata a minori gettiti IMU e TASI" e sono stati determinati a seguito della rilevazione dei minori gettiti per i comuni derivanti da alcune agevolazioni in tema di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), previste dall’articolo 1, commi da 10 a 16, 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per particolari tipologie di immobili quali, immobili concessi in comodato a parenti di primo grado; terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ovvero ubicati nei comuni delle isole minori a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; abitazioni principali e pertinenze della stessa e case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

E’ stata sancita inoltre l’intesa in Conferenza unificata con la quale si fissa il contributo in 300 milioni di euro, pari al 76,92% dei 390 milioni attribuiti per l'annualità 2016. Ad ogni ente spetta, infatti, un contributo proporzionale alla quota definita per il 2016.

Nuova sarà però la contabilizzazione di quest’entrata nel pareggio di bilancio, difatti, la voce di contributo sarà imputata tra le entrate rilevanti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma ogni ente dovrà conseguire un valore positivo del saldo di pareggio pari almeno alla quota del fondo assegnata (comma 437 dell’articolo 1 della legge 232/2016). Dunque, il contributo, corrispondente alla parte proporzionale del fondo di solidarietà comunale generale, rileva nel conteggio delle entrate finali del pareggio, ma il saldo da conseguire non sarà zero, ma dovrà essere aumentato dell'importo del contributo ricevuto.


Questa particolare formula di riconoscimento dei contributi comporta effetti contabili considerevoli. 
Se le somme sono esigibili di anno in anno secondo la scadenza si avranno due effetti: da un lato entreranno a far parte degli equilibri annuali futuri e dall'altro non si avranno le riscossioni dei residui attivi, che quindi dovranno essere eliminati, con effetti sul risultato dell’amministrazione. 

21 febbraio 2017

SUPPORTO O GESTIONE DELLA RISCOSSIONE: QUESTO E' IL DILEMMA


Nonostante la giurisprudenza abbia ormai consolidato il proprio orientamento, sembra che ci si trovi ancora di fronte al quesito relativo alla necessità dell’iscrizione all’Albo nazionale dei concessionari per la partecipazione all’attività di supporto alla riscossione delle entrate tributarie.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale dei concessionari come requisito di partecipazione alla gara quando non c’è maneggio di denaro pubblico e dunque si tratta della sola attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, non anche di affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali.
Il Consiglio di Stato con sentenza 380/2017 ha respinto l’appello presentato da una società che avevano chiesto la riforma della sentenza breve, resa dalla prima sezione del Tar Puglia di Bari, favorevole all’Ente e alla società aggiudicataria dei servizi di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Alla luce dell'oggetto della gara poi aggiudicata, il Consiglio di Stato rileva che “dalla lex specialis si evince che il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante”. E’ dunque questa la ratio che muove i giudici nel redigere tale sentenza.
il mantenimento in capo al Comune di quello che è il controllo e la responsabilità. Il maneggio del denaro pubblico, pertanto la rivendicazione dell’Ente del suo potere non solo impositivo ma di gestione totale di tali somme. Difatto quello per cui si procede ala gara è il mero “supporto all’attività”. La società andrà ad apportare un ausilio alla struttura, non ne prenderà né il controllo ne la gestione.
Il bando infatti richiama la deliberazione comunale che ha internalizzato tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa Amministrazione.
Dunque non vi è, per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto, alcuna attribuzione all'aggiudicatario di funzioni pubblicistiche, né alcun maneggio di denaro pubblico.
Per tali motivi si giustificano i requisiti previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997 in quanto oggetto dell'affidamento è il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell'agente della riscossione delle entrate.

E’ pertanto contestuale che in assenza di maneggio del denaro pubblico, il requisito dell’iscrizione non solo non è necessario, ma la sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata.

17 febbraio 2017

EQUITALIA E I DEBITI NON RISCOSSI

Equitalia sta notificando a numerosi contribuenti cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, volte a sollecitare l’adempimento dei debiti fiscali e a interrompere la prescrizione, di pari passo stanno arrivando anche le cosiddette “comunicazioni dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel 2016”: si tratta, in questo caso, di una semplice informativa con cui, in ottemperanza al recente decreto fiscale che ha regolamentato la cosiddetta rottamazione delle cartelle, si informa il cittadino dell’imminente arrivo di una cartella o di un avviso di addebito e per i cui importi – iscritti a ruolo nell’ultimo anno – può comunque presentare domanda di «definizione agevolata». In molti però hanno scambiato tale comunicazione con una normale cartella esattoriale, dalla quale invece differisce perché non si tratta di un titolo esecutivo, né di un sollecito. Quindi, contro di essa non è possibile proporre ricorso al giudice, né presentare istanze di autotutela: bisognerà, eventualmente, attendere il successivo atto con la richiesta vera e propria di pagamento, sempre che non si preferisca chiudere subito la partita, con la rottamazione. Da ciò si evince la volontà dell’agente della riscossione di chiudere con la minor pendenza dei carichi possibile, in vista della definitiva chiusura che dovrebbe coincidere con il 1 Luglio 2017 se il Governo rispetterà la tabella di marcia.

Ma la domanda più ricorrente è quale fine faranno tutte le cartelle e i debiti pendenti con Equitalia nel momento in cui questa scomparirà? Quesito che si pone non solo per le imposte erariali, ma anche per quelle locali.

E’ l’articolo 1 del decreto fiscale 193/2016 a fornirci adeguata risposta, con la soppressione di Equitalia, tutti i rapporti giuridici pendenti, comprese le cause in corso, si trasferiscono al nuovo soggetto che ne prende il posto, ossia Agenzia delle Entrate-Riscossione. La norma dispone testualmente che il nuovo “ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia (…) e assume la qualifica di agente della riscossione (…)”.

Tutto ciò testimonia la volontà della continuità nei crediti, pertanto, le cartelle non dovranno essere rinotificate con l’indicazione del nuovo creditore, il quale diventa tale a pieno titolo già in forza della legge, così l’intera competenza per la gestione, riscossione e rottamazione eventuale delle cartelle passa da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, subentrando a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché processuali. Dunque le novità sembrano essere più formali che sostanziali.
Orbene, coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento o hanno in atto un piano di rateizzazione dovranno corrispondere le somme all’Agenzia delle Entarte-Riscossione, continuando nella sostanza con la medesima modalità di adempimento del debito.
D’altro canto, non possiamo non considerare quale sia l’andamento e la consuetudine del nostro Paese. Diventa quindi verosimile inquadrare un periodo a “doppio binario” o transitorio, nel quale gli uffici dovranno essere riorganizzati e dotati di nuovi moduli per le comunicazioni ai contribuenti. Tale intervallo temporale, potrebbe comportare la prescrizione di una mole non determinata di cartelle. Ecco dunque che, tutti coloro che, hanno preferito la via del temporeggiatore, e atteso la definizione “naturale” della stessa potrebbero essere “premiati”.

15 febbraio 2017

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E LA SUA ESTENSIONE

Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove norme sul contenzioso tributario, introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, nel quale si dà dunque largo spazio alla digitalizzazione del processo tributario. Con la telematizzazione, gli atti viaggiano, via PEC, in formato digitale e, avverranno tutte le notificazioni e comunicazioni del processo. 

Tutto ruota, e sempre di più ruoterà, intorno ad un sistema informatico messo a punto dal Ministero, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), al quale possono accedere - previa autenticazione - i giudici tributari, le parti del processo, i procuratori e difensori (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro ecc.), il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e altri soggetti, quali organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza. 
La piattaforma contiene le informazioni relative alla organizzazione delle Commissioni tributarie e alla modulistica utilizzata, garantendo l’accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori di settore (“telecontenzioso” e “prenotazione on line” degli appuntamenti). Il sistema è entrato in vigore il 1° dicembre 2015 interessando le commissioni tributarie di Toscana ed Umbria, per poi essere esteso, dopo una prima fase di rodaggio, a tutto il territorio nazionale. 

Dunque, il processo tributario si rinnova, e lo ha fatto secondo uno schema cronologico ben delineato. Dal 1° dicembre 2015, divenuto pienamente operativo, anche se solo nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana, con il 1° gennaio 2016, sono entrate in vigore la quasi totalità delle nuove norme contenute nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che ha riformato la disciplina del contenzioso tributario, in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge n. 23/2014. Infine nel corso del 2017 il processo tributario telematico sarà esteso a undici regioni e due province autonome. L’estensione pertanto è avvenuta in modo differito a seconda delle diverse regioni.

- 1° dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;

- 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;

- 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte;

- 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto;

- 15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia

- 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;

- 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;

- 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Entro il 15 luglio 2017 si completerà l’estensione del Processo Tributario Telematico a tutte le Commissioni tributarie italiane, con significativi vantaggi per tutti gli operatori del settore, in termini di riduzione di costi, semplificazione e celerità degli adempimenti processuali, ed effetti indiretti anche sulla durata del processo tributario. 
Tale innovazione si inserisce nel processo di semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.

Ci sembra evidente ragionare in termini di realtà del Processo Tributario Telematico. L’ufficialità è senza alcun dubbio da rimandare alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, con il quale si sono mossi i primi passi verso tale rivoluzione, istituendo le regole in prima istanza solo per le Commissioni Tributarie della Toscana e dell’Umbria. Mentre, con i decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), le predette regole tecniche sono state estese a tutto il territorio nazionale, i decreti, inoltre danno attuazione al Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163).


In definitiva, appare evidente che le modalità di applicazione della materia avranno un impatto notevole sull’intero sistema del contenzioso tributario rendendolo più efficiente e al passo con l’attuale era improntata sulla digitalizzazione. Ciò comporta però una riformulazione di processi, attività e modi di operare, sia da parte della Pubblica amministrazione sia, soprattutto, da parte di chi, per professione, si occupa della difesa dei contribuenti innanzi alle Commissioni tributarie.

13 febbraio 2017

LE DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE, I REGOLAMENTI E L'OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE

I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i comuni valutano se procedere all’approvazione di un unico regolamento recante la disciplina dei tre tributi che compongono la IUC - IMU, TASI e TARI - o, all’adozione di atti distinti per ciascun tributo. 

Le norme riferite all’IMU e alla TASI sono contenute nel comma 13 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e nel comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013. Specularmente sanciscono l’obbligo di trasmettere, entro il 14 ottobre ai fini della successiva pubblicazione entro il 28 ottobre, i regolamenti e la delibera di approvazione delle aliquote come condizione di efficacia.

Come noto, mentre in acconto si utilizzano le aliquote dell’anno precedente, al momento del saldo, si utilizzano i nuovi atti ma solo se rispettano la suddetta condizione di efficacia, finalizzata a fornire al contribuente tutti gli elementi utili in tal senso. I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.  Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI, in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.

Ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet, i regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e TARI devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo degli stessi nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it. Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.

La norma commina un effetto sanzionatorio, per cui il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. E’ l’articolo 52 che, in abbinata all’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, impone di approvare regolamenti e tariffe relativi alle entrate locali entro il termine nazionale previsto per l’approvazione del bilancio.

Per quanto concerne, poi, il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, si precisa che:
per l’IMU e la TASI l’inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre; per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Si sottolinea che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l’inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la natura perentoria.

Per effettuare l’inserimento degli atti, occorre accedere all’area riservata del Portale del federalismo fiscale, selezionare il servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata IUC(IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS, seguendo poi le istruzioni riportate nell’apposita guida. Il medesimo adempimento deve essere eseguito per i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote relativi ai tributi IMI e IMIS, applicabili, rispettivamente, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano e in quelli della Provincia Autonoma di Trento. Si precisa che, come chiarito con nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, non deve essere trasmessa al MEF la delibera della Giunta comunale con cui viene nominato il funzionario responsabile della IUC o dei singoli tributi di cui l’imposta si compone.

Questione fortemente dibattuta è il tema dell’approvazione di regolamenti e tariffe di tutte le entrate dell’ente dopo l’adozione del bilancio. Spesso gli enti si trovano a dover accelerare con l’approvazione del bilancio per potersi gestire ma, successivamente, possono avere l’esigenza di fare delle modifiche. E’ intervenuta la Corte dei Conti Lombardia, con parere 431 del 3 ottobre 2012, ammettendo la possibilità di rimodulare le tariffe. In assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice variazione di bilancio. La questione è stata analizzata anche dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio.

11 febbraio 2017

ROTTAMAZIONE INGIUNZIONI PROROGA AL 31 MARZO 2017

Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento – prorogato al 31 marzo 2017 il termine per le decisioni dei Comuni

Si comunica che a seguito dell’emanazione del decreto legge n.8 del 2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. n.33 del 9 febbraio u.s., il termine per l’adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento risulta prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali.

L’art. 11, co.14, del decreto legge ha, infatti, modificato l’art.6-ter del Dl 193/2016 prevedendo che i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dovute con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 (attualmente il 31 marzo 2017).

Come richiesto da ANCI, tale modifica concede più tempo – rispetto al termine originario ormai scaduto del 1° febbraio u.s. – per valutare l’eventuale equiparazione di trattamento tra le posizioni debitorie dei contribuenti oggetto di ingiunzioni e quelle oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo, per le quali, secondo i criteri di cui all’articolo 6 del decreto 193/2016, la definizione agevolata opera obbligatoriamente.

10 febbraio 2017

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Importante adempimento degli Uffici finanziari è senza alcun dubbio la redazione del piano economico finanziario, il quale si qualifica, da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla realizzazione del progetto, stabilendo se lo stesso è o non è conveniente, dall'altro come elemento di valutazione finanziaria, con riguardo alla capacità del progetto di servire il suo debito. Il modello deve verificare la convenienza a realizzare il progetto, attraverso l'esame della previsione iniziale dei costi e ricavi attesi, nonché la sussistenza di margini ulteriori, se si considerano anche gli oneri relativi all'indebitamento dell'impresa. L'analisi economica è diretta a valutare la redditività della gestione caratteristica dell'investimento.

Dunque il piano non può tradursi in una mera tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in fissi e variabili. Tanto quanto non è sufficiente che gli elementi richiesti dalla legge, siano indicati in una relazione allegata alla delibera comunale.

E’ esattamente questo l’orientamento che i giudici del Tar di Latina con sentenza n. 1 del 04/01/2017 prediligono, i quali rilevano che l’art. 8 del Dpr. n. 158/99, prescrive al comma 2 che il “Piano finanziario” debba comprendere: il Programma degli interventi necessari, il Piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. Inoltre, al comma 3 si aggiunge che al Piano debba essere allegata una Relazione, nella quale siano indicati: il Modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; la ricognizione degli impianti esistenti; con riferimento al Piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti denunciano che il Piano non contiene le indicazioni prescritte al comma 2 e che manca del tutto la Relazione richiesta dal comma 3, e per i giudici contestualmente il piano approvato dall’amministrazione comunale non è un documento di tipo pianificatorio, come dovrebbe, ma una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in costi fissi e costi variabili, e con finale indicazione dell'incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo. Nella Tabella non v’è traccia di alcuno dei contenuti che l’art. 8 citato richiede per il Piano e la Relazione. Ovviamente il problema principale non è l’assenza della relazione, quanto quella dei contenuti essenziali del piano. Difatti, si può senz’altro ammettere che la Relazione formalmente manchi qualora i suoi contenuti siano rinvenibili nel Piano. Il problema reale è dunque che, per quanto il Piano e la relazione possano essere sintetici, essi devono contenere le informazioni che, in base all’art. 8, devono essere rinvenibili nel combinato del Piano e della relazione approvati. Nella fattispecie del ricorso in esame, questi contenuti sono assenti ed il Comune non può invocare la circostanza che essi sono rinvenibili nella relazione richiamata nelle premesse della Delibera, questo perché tale relazione non fa parte del Piano approvato, ne costituisce quindi un semplice atto istruttorio. 

Pertanto il solo richiamo nelle premesse della Delibera, delle condizioni stabilite dall’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 158/1999 non è condizione sufficiente ai fini del rispetto della normativa e rende la Delibera stessa illegittima. Vanificando pertanto tutto il lavoro eseguito e tutti gli atti successivi a questa prodotti.

6 febbraio 2017

IL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO, CONSIGLIO DI STATO ED E' DI NUOVO CAOS

Ci eravamo già occupati del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Vogliamo prima ricordare che per canone concessorio patrimoniale non ricognitorio si intende un corrispettivo dovuto all’amministrazione come controprestazione per l’uso del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico relativi all’occupazione del suolo. Il Consiglio di Stato, con un recente parere del 2017, si è espresso nuovamente sul tema controverso, ma in questo caso, i Giudici di Palazzo Spada hanno fornito un orientamento totalmente contrario a quello espresso dagli stessi Giudici nel maggio scorso, sul quale avevamo prontamente redatto l’articolo CANONE NON RICOGNITORIO: IL CONSIGLIO DI STATO INVERTE L'ORIENTAMENTO

Il parere in oggetto riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una società soggetta al canone concessorio per richiedere l'annullamento del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.
La ricorrente, lamentava, tra i motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che si occupano della costruzione e della tutela stradale. In particolare, la società ritiene illegittima la scelta del Comune di disciplinare il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27 del Codice della strada con lo strumento regolamentare, avente per sua natura, applicazione indifferenziata su tutte le fattispecie, atteso che la norma citata presuppone l'avvenuta formalizzazione di un rapporto concessorio e, pertanto, l'emanazione, previa idonea istruttoria, di specifici provvedimenti amministrativi puntualmente motivati sotto il profilo del rispetto dei criteri normativi indicati al comma 8, e, quindi, dell'adeguata proporzionalità tra il quantum previsto per l'occupazione e le caratteristiche della stessa. Il regolamento sarebbe, inoltre, illegittimo, secondo tale società, in quanto assoggetterebbe al pagamento del canone tutte le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune, anche quelle realizzate al di fuori della sede stradale, in spregio degli artt. 25 e ss. del Codice della strada che, invece, limitano la debenza del canone alle sole occupazioni relative alla sede stradale e alle sue pertinenze. Secondo la ricorrente il canone non potrebbe, tra l'altro, essere richiesto non essendo ancora stato adottato il decreto del Ministro dei lavori pubblici, previsto dall'art 67, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (recante il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada) per la determinazione degli importi massimi per le occupazioni delle strade di competenza statale poste in essere dai soggetti affidatari di un pubblico servizio. Altresi', il canone in oggetto è contestato poichè, secondo il ricorrente, si configura una doppia imposizione in capo al soggetto al quale è richiesto anche il pagamento della TOSAP e del COSAP. Nel merito, i Giudici di Palazzo Spada ritengono infondato il ricorso per i motivi che seguono:

1) sulla potestà regolamentare: è confermato il potere degli Enti di regolamentare siffatta materia tramite lo strumento del regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1. Sottolineando altresì che, l'art. 27 del Codice della Strada statuisce di indicare, nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione, la somma dovuta all'ente proprietario delle strade ma certamente non vieta al medesimo ente di stabilire con atto generale, anche a carattere normativo, i criteri per il computo di detta somma;
2) sulla doppia imposizione: è esclusa la configurabilità della doppia imposizione, che si ricorda è vietata in materia tributaria, in quanto il canone concessorio non ricognitorio non può essere annoverato tra le entrate tributarie. Il Consiglio di Stato, in questo caso, ribadisce quanto già consolidato con precedente giurisprudenza, ovvero che il presupposto della TOSAP è diverso, fondandosi sulla manifestazione di capacità contributiva che deriva dall'attività svolta dal contribuente; diversamente il canone concessorio, si configura come entrata patrimoniale in quanto presuppone una limitazione all'utilizzo del suolo pubblico dalla quale l'Ente proprietario deve necessariamente trarre un corrispettivo. Per quanto riguarda il COSAP, i Giudici di Palazzo Spada ricordano come anche lo stesso regolamento comunale limita il prelievo sul soggetto pagatore prevedendo la detrazione di ulteriori canoni versati.

Orbene, il Consiglio di Stato, con parere 1120 del 19/01/2017 invertendo nuovamente la decisione presa a maggio 2016, ribadisce la potestà regolamentare in materia, legittimando - ancor di più- la possibilità dei Comuni che hanno istituito il canone di procedere alla riscossione dello stesso.


Ci sembra evidenti quindi che la materia e la giurisprudenza siano ancora in gran fermento e non si possa in alcun modo ritenere la disciplina definita. 

4 febbraio 2017

RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO TRIBUTI LOCALI

Ci premeva trattare la materia relativa alla riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, la quale ha da sempre riscontrato non poche problematiche e apportato numerose criticità all’interno degli uffici tributi. La disciplina è regolata dall’art. 68, D.Lgs. n. 546/1992, la finalità della disposizione è quella di evitare che il contribuente possa subire un danno economico-finanziario dall’esazione di somme il cui presupposto è sottoposto al vaglio dei giudici tributari e contestualmente ribadire che gli atti impositivi sono dotati di esecutività e dunque la proposizione del ricorso non sospende la riscossione del tributo.

L’iter normativo che l’ufficio deve seguire non è dei più lineari, difatti, c’è la necessità di rintracciare più dottrina e norme per giungere alla definizione della fattispecie. Inizialmente, in mancanza di una espressa previsione normativa, i diversi uffici dell’Amministrazione finanziaria agivano in maniera differenziata: talvolta, con l’iscrizione a ruolo dell’intero tributo, altre volte, con l’iscrizione di un terzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.P.R. n. 602/1973 secondo cui “Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo dell'ammontare corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”. In seguito, l’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992, interviene disponendo che nelle ipotesi in cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di imposta, il tributo con i relativi interessi deve essere versato:

- per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il  ricorso;

- per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Per ovviare alla limitazione della riscossione frazionata, non prevista per alcuni tributi locali, è intervenuto l’articolo 19 del D.Lgs. n° 472/97, il quale disciplina la materia della "esecuzione delle sanzioni", che dunque rende applicabile la materia anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata del tributo.

Con il D.Lgs. n. 156/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, si è assistito alla modifica in base alla quale si è introdotta all'art. 68, comma 1, in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, la lettera c-bis in base alla quale, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a richiedere, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, l’ammontare del tributo e degli interessi dovuti nella pendenza del giudizio di primo grado.
Dunque, mentre l’art. 15 del D.P.R n. 602/1973 interviene in una fase ancora amministrativa, presupponendo una sorta di legittimità dell’azione pubblica prima che sia intervenuta la pronuncia di un organo giurisdizionale, la nuova lettera c-bis) dell’art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 interviene invece a regolare la riscossione in una fase in cui la pretesa impositiva è stata già oggetto di plurimi sindacati da parte di un organo giudicante.

Diversamente, per quanto riguarda le sanzioni, in base al combinato disposto degli artt. 19 del D.Lgs. n° 472/97 e del citato art. 68 del D.Lgs. n° 546/92, le sanzioni amministrative, in presenza di ricorso, non possono essere riscosse, a prescindere dalla tipologia di tributo cui si riferiscono.

Le disposizioni del citato art. 68 riguardano le controversie relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione sanzioni e di riscossione; lo stesso articolo non è applicabile alle controversie concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, per le quali invece si deve far riferimento all'art. 69 del D.Lgs. n° 546/92, che obbliga l'Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato, art. 9, comma 1, lett. gg) del D.Lgs. n° 156/2015.

La tabella di seguito riportata vuole essere un utile strumento per gestire al meglio gli interrogativi inerenti la riscossione degli atti riferiti ai tributi locali in pendenza di giudizio:


1 febbraio 2017

RIMBORSI EQUITALIA E QUOTE INESIGIBILI

In alcuni Comuni si sta assistendo ad uno strano fenomeno, stanno pervenendo al protocollo le richieste di rimborso presentate dall’Agente della Riscossione Equitalia. Nello specifico si tratterebbe del rimborso delle spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive indicate dalla tabella ministeriale 21 novembre 2000 adottata in attuazione dell’articolo 17 del D.Lgs. 112/99, il quale disciplina gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione e ne ordina il sistema dei costi, individuando tre voci di costo:

1.       Il compenso sulle somme riscosse quantificato in una misura percentuale che varia sulla base del momento di riscossione (tre o sei per cento);
2.       le spese correlate all’attivazione di procedure cautelari ed esecutive nella misura attualmente fissata dal dm 21 novembre 2000;
3.       le spese di notifica della cartella e degli altri atti della riscossione che sono a carico del debitore, se paga, mentre sono a carico degli enti impositori se  il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.

La richiesta di pagamento relativa alle spese delle misure cautelari ed esecutive della tabella ministeriale, si trovano oggi disciplinate dal comma 3 del citato articolo 17 che è entrato in vigore il 22 ottobre 2015. La vecchia disciplina, applicata per le spese maturate fino a dicembre 2010 imponeva all’ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, di provvedere, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell’anno precedente. Nella pratica, i comuni non procedevano al pagamento delle spese adducendo esigenze di accesso alla documentazione relativa alle procedure o comunque scarsa chiarezza delle informazioni. Né l’agente della riscossione poteva trattenere le somme dai riversamenti in quanto la norma non lo consentiva. E’ così che con il DL 98/2011 avviene una drastica rivoluzione, difatti con l’introduzione del comma 6 bis all’articolo 17, si prevede che il rimborso delle spese connesso a provvedimenti di sgravio o inesigibilità maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo sia erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Dunque da quella data in poi l’Agente della riscossione ha la facoltà di recuperare in tempi stretti (massimo un anno) tutto l’ammontare delle somme che il Comune avrebbe dovuto riversare.
Nel 2013, dopo non pochi dibattiti relativi all’applicazione di tale norma, giunsero i primi conti delle procedure notificate, del tutto privi di riferimenti alle cartelle e al codice entrata, e non correlate a una comunicazione di inesigibilità, termine che la norma esplicitamente utilizzava in modo tecnico. Mandando così in confusione l’intero apparato amministrativo del tutto ignaro e poco preparato alla materia. L’Ifel è così intervenuto con una nota del 20 Maggio 2013 nella quale segnalò che le richieste non consentivano di individuare le quote interessate da procedure cautelari e/o esecutive che fossero state qualificate come “inesigibili”, le uniche sulle quali maturava il diritto a trattenere le spese. Fu allora la stessa Equitalia a ribadire con propria nota che la formulazione del comma 6 bis afferisce a un concetto di inesigibilità temporanea e pertanto il rimborso spese è stato svincolato dalla comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19. La vicenda si concluse con il consolidamento del meccanismo improntato da Equitalia che puntualmente, a marzo, presenta la tabella delle spese dell’anno precedente ancora carente degli elementi contabili minimi per associare la procedura al tipo di entrata. 
Nel 2015 con l’intervento del D.Lgs. 159/2015 che ha riscritto l’articolo 17, nulla è cambiato. Infatti è lo stesso decreto a rievocare l’applicazione del comma 6 bis in caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Immutata è rimasta anche la modalità di presentazione del conto da parte di Equitalia: un elenco di procedure senza alcun riferimento né alla cartella né al tipo di entrata, carenza che, ai fini contabili, impedisce la corretta imputazione della spesa. Difatti è solo con una richiesta specifica rivolta via pec, che si ottiene il dettaglio per comprendere il codice entrata e le posizioni a cui afferiscono, cosa strettamente necessaria anche solo per apportare una banale verifica da parte degli uffici finanziari. Sembra dunque sempre più indispensabile una rivisitazione della vicenda, anche alla luce della nuova disciplina sulle inesigibilità riscritta dalla legge 190/2014 che muta completamente il quadro delle tempistiche e dei controlli sulle inesigibilità derivate da ruoli presentati fin dal 1.1.2000. Sostanzialmente, con la nuova disciplina gli enti impositori devono restituire le spese pregresse maturate dal 2000 al 2010 tenuto conto dei tempi di presentazione delle inesigibilità, ad eccezione dei comuni che invece beneficiano della deroga scritta nel comma 685. 
Il secondo capoverso fa salve le anticipazioni già ottenute dai comuni che quindi non saranno incluse nell’elenco a rimborso e perciò tanto meno restituite ai comuni riguardo quelle annualità in cui già operava il sopra analizzato comma 6 bis.

La Corte dei Conti della Regione Calabria allo scopo di verificare se Equitalia sud spa,  nella veste di Agente della riscossione delle entrate per conto di un Comune, sia incorsa per propria colpa in ipotesi che abbiano determinato una perdita del credito in capo all’Ente impositore, ha proceduto ad una disamina della normativa che disciplina gli obblighi dell’Agente stesso: in  particolare,  il richiamo all’art. 1, comma 163, della Legge n. 196/2006 il quale stabilisce che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo”. La natura di titolo esecutivo, quale atto proprio del concessionario della riscossione, è insita sia nella cartella esattoriale, sia nella ingiunzione ex R.D. n.629/1910 ed il concessionario deve rispondere di eventuali ritardi o negligenze nell’espletamento dell’incarico.
E’ così che trova, quindi, applicazione la norma che non riconosce il diritto al discarico delle somme affidate nei casi in cui:

- sia decorso il termine di decadenza di cinque anni per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte dell’ente impositore;
- gli importi per i quali il concessionario non abbia notificato il titolo esecutivo entro tre anni dalla data in cui l’accertamento sia divenuto esecutivo;
- gli importi per i quali sia decorso oltre un anno dalla notificazione della cartella senza che sia iniziata la espropriazione forzata dei beni del debitore  (tenendo presente che il fermo ed il preavviso di fermo amministrativo non sono ritenuti equivalenti all’espropriazione forzata, a mente della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 128 del 24 aprile 2002).

Preso atto che le tre fattispecie indicate sopra, secondo quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1999, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, norma che deve ritenersi applicabile agli enti locali che abbiano affidato all’esterno il servizio di riscossione delle entrate, la Corte dei Conti, con la sentenza n. 348/2016, depositata il 23 dicembre 2016, ha rilevato, sulla base della documentazione esibita, la esistenza di un certo numero di partite per le quali l’Agente della Riscossione non ha posto in essere nei termini di legge le procedure necessarie, provocando un danno economico nei confronti dell’Ente. Pertanto, il Collegio ha condannato la società concessionaria a rifondere il danno stesso, con gli interessi legali maturati, oltre la restituzione degli aggi eventualmente trattenuti e la condanna alle spese di giudizio.
 
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