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28 luglio 2016

IMU AGRICOLA E LA CIRCOLARE DEL MEF

Con la circolare 4/DF/2016 il MEF ha cercato di regolarizzare alcuni aspetti ancora controversi in merito all’esenzione Imu dovuta sui terreni agricoli che si trovino nel caso di fusione di due o più comuni ricompresi nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ponendo in rilievo però che dato il ritardo della pubblicazione della nota, è assolutamente fatto salvo qualsiasi diritto al rimborso per il contribuente che invece avesse ottemperato all’obbligo di versamento entro la data termine notevolmente precedente. 
Partendo dalla Legge di Stabilità 2016, vediamo quali sono i terreni soggetti a tale esenzione: 
1) terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 
2) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
3) terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448 del 2001; 
4) terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti i terreni diversi da quelli sopra elencati (inclusi orti e terreni incolti) sono, invece, soggetti ad IMU.
Ora analizziamo nel dettaglio i terreni facenti parte del punto 1 come da chiarimenti della circolare suddetta. L’esenzione IMU per i terreni ricadenti nei comuni di cui all’elenco della predetta Circolare, segue regola diversa a seconda che il comune sia contrassegnato o meno dalla sigla PD (Comune “parzialmente delimitato”). Continua così la circolare: “nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ici) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "pd', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici scau (servizio contributi agricoli unificati). Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di trento e bolzano e della regione friuli-venezia giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco”.
A fronte di tutto ciò è possibile desumere che le regole per i terreni in esame siamo essenzialmente ricadenti in due fattispecie principali, per il comune senza alcuna annotazione è prevista l’esenzione per tutti i terreni agricoli ricadenti nel comune. Per il comune con annotazione “PD” (parzialmente delimitato) è prevista l’esenzione solo per i terreni ricadenti nelle zone del comune in cui vige l’esenzione. Per conoscere le zone del comune in cui opera la predetta esenzione ci si può rivolgere direttamente all’ufficio tributi del comune stesso. 
 
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