Sposando la recente giurisprudenza di legittimità la Ctr dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 1844/12/2016 del 4 luglio 2016, ha disposto che Il giardino edificabile se accatastato in modo autonomo è soggetto a Ici/Imu.
Tutto è riconducibile alla definizione di fabbricato disposta dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992 che come è noto è applicabile anche all’imu. La normativa, infatti, definisce come fabbricato l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano «considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza». La successiva lettera b) definisce invece l'area fabbricabile, considerando come tale l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici comunali. Il giardino di un'abitazione, o il piazzale di un capannone ancora dotati di capacità edificatoria, e di fatto utilizzati a servizio del bene principale, apparentemente rientrano nella definizione data dalla lettera a) e dalla lettera b), salvo che non si voglia ritenere che la precisazione di cui alla lettera a) serva ad escludere dall'imposizione l'area di pertinenza di un fabbricato che una volta esaurita la sua capacità edificatoria non può essere qualificata né come area fabbricabile né come terreno agricolo. Inoltre nella risoluzione n. 5/03704 del 18 gennaio 2000 il Ministero delle finanze ha sostenuto che l'area pertinenziale è soggetta ad Ici «in relazione all'eventuale edificabilità stabilita dagli strumenti urbanistici, indipendentemente dall'iscrizione censuaria». Così sulla scorta delle indicazioni ministeriali i Comuni hanno notificato atti di accertamento e il contenzioso che ne è nato non ha trovato nella giurisprudenza di legittimità una soluzione costante. Infatti, nelle prime pronunce la Corte di cassazione (n. 19375/2003, n.17035/2004 e n. 6505/2005) ha valorizzato l'esistenza di un vincolo pertinenziale, ritenendo l'area non soggetta anche se autonomamente accatastata. Poi il primo cambio di rotta si è registrato con la sentenza n. 19638/2009, con la quale si è ritenuta necessaria la presentazione di una dichiarazione del contribuente in cui fosse evidenziato il vincolo pertinenziale. La necessità di una dichiarazione Ici, peraltro con valore costitutivo, e neanche emendabile in sede contenziosa, è stata successivamente confermata da Cassazione n. 7090/2010. Successivamente con la sentenza n. 25127/2009 altri passi nella stessa direzione sono stati segnati, difatti, con questa si introduce, per la prima volta, nel campo dei tributi locali il concetto di abuso di diritto, la cui applicabilità in tema di aree fabbricabili pertinenziali è stata recentemente ribadita da Cassazione n. 8367/2016. L'imponibilità delle aree fabbricabili è stata così confermata dalle sentenze n. 10090/2012, n. 16838/2012 e n. 25170/2013. In quest'ultima sentenza, la Corte afferma che solo con l'accatastamento unitario si ha la prova che la capacità contributiva che deriva dal possesso di un'area sia stata valorizzata con la rendita del fabbricato. Passato un breve periodo di silenzio la Corte ha effettuato un salto nel passato con le sentenze n. 26078/2015 e n. 1391/2016. Successivamente è ritornata a mettere ordine alla questione interpretativa con la sentenza n. 2107/2016, nella quale si ribadisce la necessità di una dichiarazione espressa da parte del contribuente, oltre alla necessità di una rigorosa dimostrazione del vincolo pertinenziale. Infine con le sentenze n. 6139 e 8367 del 27 aprile 2016, la Corte sembra definitivamente ricollocarsi sul solco delle sentenze che hanno ritenuto che l'area fabbricabile deve essere accatastata unitariamente al fabbricato per evitare un'autonoma imposizione.