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25 luglio 2016

NESSUN OBBLIGO PER IL COMUNE NELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE TARIFFE TARI

La Suprema Corte con sentenza n. 13305/2016 ha statuito che il comune può prevedere per le abitazioni una tariffa rifiuti diversa rispetto all'esercizio alberghiero senza l'obbligo di doverne motivare la differenziazione. Per la Corte dunque, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe che prevede due distinte categorie per le civili abitazioni e per gli esercizi alberghieri, applicando a questi ultimi una tariffa maggiore rispetto alla prima, giustificata dalla differente capacità produttiva di rifiuti, desunta dalla comune esperienza.
I giudici a sostegno del loro orientamento citano l’articolo 49 del Dlgs 22/1997, con il quale si stabilisce la legittimità per i Comuni di introdurre una tariffa differenziata fra utenza domestica e non, anche se in realtà tale norma disciplina un regime di prelievo diverso rispetto a quello Tarsu. Inoltre, a detta dei giudici, non è previsto alcun obbligo di motivazione, per la delibera che prevede la differenziazione delle tariffe fra categorie di utenze differenti, configurandosi questo come un atto amministrativo a contenuto generale con portata erga omnes. 
Tutto questo si affaccia però, in un panorama normativo e giurisprudenziale non affatto pacifico. Ci troviamo di fronte difatti, a pareri discordanti, è così infatti che parte della giurisprudenza ritenente che la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe deve contenere anche le modalità di applicazione dei parametri contenuti nella normativa. Il regolamento, deve riportare alcuni elementi essenziali per il calcolo delle tariffe e fornire gli elementi utili che consentano di capire come si giunga alla loro puntuale determinazione e applicazione. Non sarebbero ammessi parametri non supportati da un'adeguata istruttoria tecnica, quantificati sulla base di metodologie incerte o di difficile identificazione, né tantomeno dall'esperienza comune. La disciplina regolamentare, per un principio di trasparenza amministrativa, deve chiarire sulla base di quali criteri logici o logico-matematici si possa pervenire all'accorpamento e omogeneizzazione in un unico indice quali-quantitativo di differenti categorie e sottocategorie. Possiamo quindi facilmente evincere la totale contrapposizione di tale orientamento con la ratio della sentenza in commento.
Rimanendo fedeli però alla tesi cassata, tralasciando quindi la mole di contrasti che da questa ne scaturiranno, è opportuno evidenziare come gli effetti di tale sentenza potrebbero influenzare anche i contenuti della Tari. La legge 147/2013 dispone, infatti, che i criteri di applicazione della tariffa possano fare riferimento al metodo normalizzato (Dpr 158/1999). La giurisprudenza amministrativa definisce tale metodo il risultato di una elaborazione approfondita, frutto di un'ampia attività istruttoria, svolta sulla base dell'analisi delle più significative esperienze locali di gestione del servizio. Negli allegati al decreto sono riportati coefficienti di calcolo per le tariffe specifici sia per le utenze domestiche sia per le categorie di utenze non domestiche. Nel dettaglio, per queste ultime, sono previsti coefficienti distinti per gli alberghi con e senza ristorante. Ciononostante, secondo una nota diramata dall'Ifel, il richiamo della disciplina a predetti criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime il Comune dal dimostrare la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione dei rifiuti per le diverse categorie.
 
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