Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14199 ha condannato Roma Capitale per responsabilità processuale aggravata e al pagamento del doppio delle spese processuali per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice. Decisione questa che segue un lungo contenzioso in cui il giudice, dopo aver espletato la consulenza tecnica d’ufficio, a fronte di una domanda risarcitoria di una data somma, ha formulato una proposta conciliativa per un importo inferiore a circa la metà della pretesa, disponendo la mediazione nel caso di mancata accettazione della proposta stessa.
Il Comune però, ha pensato bene di non partecipare alla seduta di mediazione. La procedura è stata quindi conclusa senza entrare nel merito della lite.
Questa scelta, tra l’altro volontaria e intenzionale compiuta dal Comune di Roma è stata giudicata pregiudizievolmente dall'organo giudicante. Il tribunale infatti, ha evidenziato che Roma Capitale, avrebbe potuto partecipare alla mediazione ed eventualmente raggiungere un accordo senza pregiudicare un’eventuale rivalsa, riconoscendo così, ma non giustificando l’eventuale volontà di non giungere ad accordo con la controparte. Quindi ribadisce con veemenza che la Pubblica amministrazione non può sottrarsi alla mediazione per il timore di incorrere in danno erariale poiché l'obbligo di partecipare vale per tutti; il giudice sottolinea però che è opportuno che il funzionario incaricato di rappresentare la Pa in mediazione concordi previamente con chi ha il potere dispositivo del diritto il perimetro entro il quale condurre le trattative.
Per il giudice, il rifiuto del comune a partecipare alla mediazione non solo è ingiustificato, ma è anche «irragionevole, illogico e contrario allo spirito e alla lettera delle legge». Si è trattato, secondo il tribunale, di un comportamento doloso, perché «la parte convocata si è volontariamente e consapevolmente sottratta all'obbligo» di partecipare alla mediazione. E’ così che il giudice condanna Roma Capitale per responsabilità processuale aggravata, prevista dall'articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, a pagare il doppio delle spese legali liquidate. Il comune viene dunque condannato a risarcire il danno e a versare le spese, oltre a una somma pari al contributo unificato e all'indennizzo per responsabilità processuale.
Infine il giudice dispone anche la trasmissione degli atti alla procura generale della Corte dei Conti affinché valuti l’esistenza di un ipotetico danno erariale.