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5 luglio 2016

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E AREE EDIFICABILI

La Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell’obbligo di motivazione che deve contenere l’atto di accertamento. 
Con l’ordinanza n. 12659 del 17 giugno 2016 ha precisato che, ai fini della corretta identificazione del valore da attribuire all’immobile, l’avviso di accertamento deve, in ogni caso, contenere l’espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 5 del Dlgs 504/92 e non solo basarsi sulle risultanze di una compravendita relativa ad analogo bene. 
La sentenza riforma così, la decisione del giudice di merito che aveva accolto l’appello proposto dal concessionario Ici del Comune di Caserta, dando, quindi, piena conferma all’avviso di accertamento emesso nei confronti di una persona giuridica e relativo alla rideterminazione del valore di un’area fabbricabile con destinazione urbanistica D2 e, pertanto, edificabile.
Nel merito, la controversia si era conclusa a favore dell’ente impositore, ma la Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata in quanto ha omesso di valutare un fatto decisivo.
L’ente impositore aveva giustificato, in appello, che la determinazione del valore attribuito all’area edificabile si basava su quanto riportato in un atto di compravendita avente ad oggetto analogo bene immobile. A parere del contribuente, invece, l’atto era privo di riferimento ai parametri indicati dalla norma di riferimento (articolo 5, comma 5, Dlgs 504/92), in cui è stabilito che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
La pronuncia non può che essere condivisa, in quanto la motivazione è elemento fondamentale della pretesa erariale e, nel caso delle aree edificabili, a prescindere dall’esistenza di uno strumento di comparazione, occorre sempre richiamare i riferimenti che la legge impone per determinare l’imponibile, cioè il valore venale in comune commercio all’inizio dell’anno di imposizione, ricavabile in base ai diversi parametri indicati nel predetto articolo 5.
 
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