NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

21 luglio 2016

ENTI RELIGIOSI E ESENZIONE ICI: SECCO NO DALLA CASSAZIONE

Con la notifica di Roma Capitale ad una congregazione religiosa di due distinti avvisi di accertamento, relativi ad Ici per gli anni 2004 e 2005, per recuperare l’imposta dovuta per un fabbricato rispetto al quale era stata invocata l’esenzione ex articolo 7, Dlgs 504/92. L’ente religioso proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale lo accoglieva solo parzialmente nel senso che riconosceva la sussistenza del requisito soggettivo necessario per l'esenzione, ma affermando la sussistenza solo parziale del requisito oggettivo e per questo disponeva lo scorporo di una percentuale di tributi pari ad una misura considerata equa del 30% dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita dall’ente territoriale, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado con implicita affermazione del beneficio dell'esenzione da parte dell’ente religioso. 
A decidere la controversia però la Suprema Corte con sentenza n. 13971/2016, attraverso la quale si ribadisce che in tema d'imposta comunale sugli immobili, deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale, anche se non prevalente. Secondo il giudice di legittimità, infatti, l’esenzione è prevista solo per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana. Per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario, invece, verificare se tali attività, anche se esercitate da enti religiosi, siano svolte per lo scopo istituzionale protetto dal Dlgs n. 504/1992, articolo 7, comma 1, lett. i) nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge n. 248 del 2005. Viene quindi confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'esenzione di cui al citato articolo 7, è prevista a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 87 (ora 73), comma 1, lett. c), del Dpr n. 917/1986 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985: attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Non spetta, pertanto, in relazione ad un immobile, appartenente ad un ente religioso, destinato ad attività ricettiva o ad assistenza di pellegrini. Tale orientamento, non sembra isolato, anzi, risulta confermato da numerose pronunce della Corte di Cassazione, tra cui recentemente quinta sezione sentenza n.14225/15 relativa alle condizioni che giustificano l’esenzione dal pagamento dell’Ici da parte degli enti ecclesiastici che gestiscono scuole paritarie cattoliche.

La pronuncia, che non può non trovare accoglimento in quanto segue il principio di diritto secondo il quale l’esenzione non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici o religiosi non rilevando né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico, fondato, oltre che sull'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, anche sulla legge 25 marzo 1985, n. 121. (Cass.24500/09).
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa