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1 agosto 2016

LA NOTIFICA DELL'EVASIONE CONSENTE L'ACCERTAMENTO IN BILANCIO

La Commissione Arconet, ha accolto la proposta avanzata dall’Anci circa i criteri di accertamento delle entrate tributarie relative al recupero evasione. Esaminando il resoconto della riunione del 1 giugno 2016, si rileva che al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria dettato dal D.Lgs. 118/2011 all'allegato 4.2 paragrafo 3.7.1, la sua formulazione è integrata con la fattispecie avviso di liquidazione e accertamento: "Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sono emessi il ruolo o l'avviso di liquidazione o di accertamento o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto" (ndr. 30 aprile dell'anno successivo in base all'art. 227 comma 2 del D.lgs.  267/2000). L'accertamento delle entrate da recupero evasione richiede la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre. Pertanto per essere considerato esigibile non è necessario che entro fine anno l'avviso sia diventato esecutivo a seguito della decorrenza di sessanta giorni dalla notifica al contribuente o alla società di postalizzazione. 
La modifica appare di rilievo per tutti gli uffici finanziari e tributari degli enti locali, che quindi possono accertare queste entrate correnti senza il timore di incorrere in comportamenti elusivi del pareggio di bilancio e risulta coerente con le modalità di contabilizzazione dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada. 
Secondo i principi, l'accertamento delle sanzioni avviene infatti alla data di notifica del verbale o della contestazione immediata, che rende l'obbligazione esigibile. Le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, determinano la necessità di integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo. 
È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento. Si provvede alla riduzione o annullamento dell'accertamento originario in caso di archiviazione o annullamento in sede di autotutela delle le sanzioni già imputate a bilancio. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.
Il chiarimento consente quindi agli enti di accertare nell'esercizio tutti gli avvisi di accertamento prima che gli stessi diventino definitivi per decorso dei termini di opposizione o a seguito del perfezionamento del procedimento di intermediazione tributaria. A fronte degli accertamenti si dovrà sempre provvedere ad effettuare adeguati accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità, secondo i nuovi principi contabili.
 
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