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10 agosto 2016

RURALITA' DEL FABBRICATO E CLASSAMENTO CATASTALE

La Corte di cassazione si è espressa su una serie di controversie relative alla questione ormai storica della ruralità ai fini ICI, con particolare riferimento ai fabbricati strumentali delle cooperative agricole. L’interesse, attuale anche per i riflessi diretti in ambito IMU e TASI, è dato dal fatto che, dopo l’intervento delle Sezioni Unite avvenuto nel corso dell’anno 2009, che ha delineato la soluzione interpretativa sulla base di un preciso principio di diritto, non sono mancate alcune pronunce di legittimità di segno contrario, che hanno fatto temere un ritorno alla conflittualità del decennio antecedente. 
La ruralità è intesa come condizione che consente di accedere a diverse agevolazioni fiscali. Il favor fiscale assume ampiezza assai variabile nei vari ambiti tributari, sino a raggiungere il livello massimo dell’esenzione o dell’esclusione totale dal tributo, allorché siano presenti requisiti oggettivi e/o soggettivi, variamente combinati fra loro. Nei tributi locali il tema della ruralità, ha interessato in modo particolare l’ICI, difatti vede ancora dei contenziosi pendenti e attività di controllo in corso per le ultime due annualità. In vigenza di tale tributo il legislatore aveva operato un intervento decisivo per porre fine alla questione dibattuta della configurabilità del fabbricato rurale come presupposto d’imposta, stabilendone l’esclusione. In tal senso è la previsione recata dall’art. 23 comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con Legge 27 febbraio 2009, n. 14. Rimaneva però la conflittualità, sul piano sostanziale, della individuazione dei requisiti effettivi di ruralità del cespite, cui la norma citata opera rinvio. Con un approccio sistematico alla disciplina speciale del tributo, nel corso del 2009 la Corte di cassazione a Sezione Unite, con sentenza 21 agosto 2009, n. 18565 ha statuito una soluzione interpretativa ancorata alla pregiudizialità vincolante del classamento catastale. Nel dettaglio vediamo che nell’ ICI, tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali all’attività agricola, risultavano esclusi dalla soggezione all’imposta. Nell’IMU, la soggezione è tornata piena per i fabbricati ad uso abitativo, mentre per gli strumentali il regime di favore ha spaziato da una iniziale aliquota agevolata ad una successiva esclusione dal tributo. Nella TASI e sempre con riferimento ai soli fabbricati strumentali, è prevista un’aliquota agevolata massima che costituisce limite alle scelte di politica fiscale del Comune.
Dopo una serie infinita quindi di sentenze e tesi contrapposte la Corte, con un vero e proprio “pacchetto” di sentenze conformi, ha messo fine ad ogni dubbio residuo in ordine alla possibilità di valutare incidentalmente la sussistenza dei requisiti sostanziali di ruralità discostandosi dal diverso classamento e ha confermato la tassatività della previsione di retroattività quinquennale delle istanze ai sensi del D.L. n. 70, disattesa da alcuni giudici di merito. Il Comune è, dunque, sollevato da verifiche puntuali nel rapporto diretto col contribuente. Il controllo sostanziale potrà, invece, essere oggetto di segnalazioni nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Territorio per classamenti ritenuti incongrui o istanze di ruralità che appaiano non fondate. Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ha comportato, nel tempo, riflessi diversi sul piano fiscale per i quali può essere utile operare una ricognizione, tenendo conto delle annualità ancora oggetto di controllo da parte dell’ente impositore e della attualità delle ricadute. La ricognizione prende avvio dalla individuazione del fabbricato “rurale”, tale allorché siano presenti i requisiti di cui all’art. 9, comma 3 (per i fabbricati abitativi) e comma 3-bis (per i fabbricati strumentali), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. La verifica dei requisiti è operata dall’Agenzia delle entrate - Territorio su istanza o su DOCFA di parte, tenendo conto di eventuali segnalazioni da parte del Comune. La presenza del fabbricato rurale è attestata dalle risultanze catastali (classamento o annotazione di ruralità), con effetti vincolanti sulla fiscalità collegata. La verifica diretta dei requisiti da parte dell’ente impositore è limitata al caso in cui il cespite non sia ancora presente al catasto fabbricati. Il livello successivo dell’approccio fiscale attiene alla individuazione del regime fiscale da applicare, tenuto conto della variabilità degli effetti nei vari tributi e nel corso del tempo.
 
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