E’ con l’articolo 6 della Legge 137/2016 che si dispone l'esonero da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione per tutti gli immobili della Chiesa che si trovano in zone extraterritoriali. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria convenzione fiscale tra il Governo italiano e la Santa Sede, in vigore dallo scorso 23 luglio.
Possiamo inquadrarla come una disposizione attuativa dell’articolo 16 del Trattato del Laterano del 1929, relativo agli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, tra i quali le tre Basiliche patriarcali, il palazzo pontificio di Castel Gandolfo, l'Università Gregoriana, i due palazzi di Sant'Apollinare, la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo, nonché altri immobili situati quasi tutti nelle zone extraterritoriali, cioè beneficiarie delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi diplomatiche di Stati esteri.
Doveroso è ricordare che tali immobili erano già esenti dall'Ici, in base all'articolo 7 del Dlgs 504/1992 ora applicabile all'Imu e, dal 2014, anche alla Tasi. Rimaneva quindi vacante, e fonte di incertezza, una regolamentazione riferita alla corrispondente imposta Tarsu. Impossibile un’interpretazione estensiva relativa alla disposizione dei dei patti lateranensi, poiché riguardante le imposte gravanti sui redditi degli immobili e quindi contrapposte ai tributi (come la Tarsu) correlati a un servizio reso dall'ente locale.
Non di poca rilevanza però faceva ingresso nella scena la recente giurisprudenza (cfr Cassazione n 4027/2012) cassando il principio secondo il quale si riteneva applicabile la Tarsu all’Università pontificia Gregoriana (immobile inserito nell’articolo 16 del Trattato del Laterano) e in genere agli istituti ecclesiastici, essendo immobili che producono rifiuti come tutti gli altri.
E’ però la Commissione tributaria regionale del Lazio, a portare confusione con la sentenza n. 3587/2014, ritenendo esenti dalla Tarsu gli immobili degli istituti pontifici, non condividendo quindi e ribaltando la tesi della natura programmatoria dell'articolo 16 del Trattato Lateranense, sostenuta invece dalla Cassazione due anni prima.
Divenuta necessaria dunque una regolamentazione normativa per risolvere la fattispecie viene redatta la Legge 137/2016 sopra riportata. Si tratta, quindi, di una clausola generale, formulata in modo tale da poter valere in futuro per ogni tipo di tributo senza necessità di introdurre, di volta in volta, una specifica disposizione di esonero. Ovviamente l'agevolazione viene meno se la prestazione economica, oggi corrispondente a un tributo, fosse un giorno trasformata in una tariffa dalla natura extratributaria.
Nota da non trascurare è l’evidenza temporale della norma, l'esonero non vale solo per il futuro ma si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. Viene quindi conferita alla norma una portata retroattiva per sanare le situazioni ancora pendenti, con il limite del giudicato.
Possiamo giungere alla considerazione che siamo in presenza di un vero e proprio condono tombale per gli immobili della Chiesa.
Da non trascurare però l’aggravio economico che invece incomberà necessariamente sui contribuenti, i quali si troveranno a sopperire la mancanza di gettito che deve essere comunque coperta in quanto importo del costo del servizio che l’ente qualsiasi esso sia deve far quadrare nel bilancio.