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3 agosto 2016

L'ANNOSA QUESTIONE SULL'ICI E GLI ISTITUTI PARITARI

La Cassazione con la sentenza n. 13968/2016 torna sulla questione dell’esenzione ici per le scuole paritarie. Conferma con questa nuova sentenza l’orientamento già statuito in passato ribadendo la spettanza dell’agevolazione solo se l'attività è svolta con modalità non commerciale, che è onere del contribuente dimostrare. 
La Corte in opposizione alla teoria dell’ente ecclesiastico, secondo la quale il riconoscimento dello status di scuola paritaria dell'attività didattica svolta nell'immobile avrebbe dovuto comportare automaticamente la spettanza dell'esenzione, stabilisce che tale status non costituisce di per sé condizione sufficiente per accedere all'esenzione, essendo necessaria anche la dimostrazione, secondo quanto precisato dal Mef nella circolare n. 2/DF del 2009, che «l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica». Inoltre, si precisa che per quanto previsto dal decreto ministeriale 200/2012, ai fini dell'esenzione l'attività didattica deve essere «svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione» del costo. 
Ci sembra doveroso inoltre ricordare che la Suprema Corte già in passato si era espressa con il medesimo orientamento, citiamo dunque le sentenze n. 14225/2015 e 14226/2015, con le quale si evidenziava inoltre il principio secondo il quale l’esenzione in base all’originaria formulazione della norma è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell’art. 16 lett. a), della Legge 20 maggio 198 n 222, nelle quali non rientra l’esercizio di attività sanitarie, didattiche o ricettive salvo che non sia dimostrato specificatamente che le stesse siano svolte con modalità non commerciali. Citiamo ancora dalla sentenza 14225/2015, la conferma del principio secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma, lett. c) del D.lgs 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. 
C'è solo infine da rilevare che anche la sentenza in commento si pone in linea con quanto recentemente stabilito, proprio in tema di scuole paritarie, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 292/2016, ad avviso del quale il fine di lucro va posto in correlazione con le caratteristiche economico-commerciali dell'attività esercita e non con la natura dell'ente che le esercita. La scuola paritaria senza scopo di lucro sarebbe quindi quella che svolge il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico per il servizio prestato, dovendosi, al contrario ritenere che «il pagamento di rette di importo non minimo essere considerato fatto rilevatore dell'esercizio di un'attività con modalità commerciali».
 
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