Il Tar Latina con sentenza n. 486/2016 ha chiarito che non
occorre motivare le tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti
dal metodo normalizzato, cioè dal Dpr n. 158/1999, respingendo così il ricorso
di alcuni gestori di stabilimenti balneari. In particolare i gestori delle
strutture balneari hanno contestato la mancanza di motivazione della delibera
di determinazione delle tariffe Tari 2014, in quanto l'atto avrebbe un
carattere composito, in parte regolamentare e in parte provvedimentale. Ma il
Tar Latina ha respinto l'eccezione negando che la delibera richieda una
particolare o specifica motivazione, trattandosi di un atto generale. Nel
dettaglio i giudici amministrativi evidenziano che la determinazione delle
tariffe si basa sull'applicazione del metodo normalizzato disciplinato dal Dpr
n. 158/1999. Ebbene, i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al Dpr n.
158/1999 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per
gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche
dell'attività, con particolare riferimento alla diversa attitudine alla
produzione di rifiuti dell'arenile rispetto al chiosco e del carattere
stagionale dell'attività. Non a caso i coefficienti della specifica categoria
sono diversi, e soprattutto sensibilmente più bassi, rispetto a quelli previsti
per i pubblici esercizi (bar, pasticcerie, ristoranti) e in genere per le altre
strutture ricettive (alberghi e campeggi). Il Comune ha quindi ritenuto
corretto individuare il coefficiente di produttività per gli stabilimenti
balneari all'interno del range previsto dal Dpr n. 158/1999. Scelta che non è
stata censurata dal Tar, trattandosi di questione rientrante nel merito della
discrezionalità amministrativa.
E’ senz’altro da evidenziare come la questione dell'obbligo
motivazionale delle tariffe è sempre stata piuttosto controversa, specie con
riferimento alla Tarsu. Infatti l'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993 impone ai
Comuni di indicare analiticamente e in dettaglio le scelte effettuate in ordine
alle tariffe, diversamente dagli altri tributi comunali. Sul punto si è però
formato un orientamento giurisprudenziale oscillante, che per un verso ha
ritenuto sempre necessaria una specifica motivazione (tra cui il Consiglio di
Stato con le sentenze n. 5616/2010 e n. 5037/2009) e per altro verso ha negato
la sussistenza di tale obbligo (tra cui la Cassazione con le sentenze n.
11966/2016, n. 8351/2015 e n. 7044/2014).
Si è andata via via per configurandosi una leggera apertura
da parte del Consiglio di Stato, il quale ha affermato la possibilità di
ritenere implicitamente motivate le tariffe Tarsu nel caso in cui il Comune
abbia applicato il metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158/1999. Ciò in quanto
il Dlgs n. 507/1993 deve intendersi integrato dal Dpr n. 158/1999 e il richiamo
a quest'ultimo nella delibera comunale concretizza una motivazione «per
relationem» del tutto legittima.
La decisione n. 486/2016 del Tar Latina è quindi in perfetta
sincronia con l'orientamento pregresso sorto sul Dpr n. 158/1999. D'altronde
sembra non esistere più alcuna norma, analoga all'articolo 69 del Dlgs n.
507/1993, che imporrebbe di motivare le delibere tariffarie. Pertanto con la
soppressione della Tarsu deve intendersi venuta meno la questione riguardante
l'obbligo motivazionale della delibera tariffaria, visto che ora si applicano i
coefficienti indicati dal Dpr n. 158/1999.