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12 agosto 2016

IL TAR RESPINGE L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LE TARIFFE DELLA TARI SE SI APPLICANO I COEFFICENTI NORMALIZZATI

Il Tar Latina con sentenza n. 486/2016 ha chiarito che non occorre motivare le tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, cioè dal Dpr n. 158/1999, respingendo così il ricorso di alcuni gestori di stabilimenti balneari. In particolare i gestori delle strutture balneari hanno contestato la mancanza di motivazione della delibera di determinazione delle tariffe Tari 2014, in quanto l'atto avrebbe un carattere composito, in parte regolamentare e in parte provvedimentale. Ma il Tar Latina ha respinto l'eccezione negando che la delibera richieda una particolare o specifica motivazione, trattandosi di un atto generale. Nel dettaglio i giudici amministrativi evidenziano che la determinazione delle tariffe si basa sull'applicazione del metodo normalizzato disciplinato dal Dpr n. 158/1999. Ebbene, i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche dell'attività, con particolare riferimento alla diversa attitudine alla produzione di rifiuti dell'arenile rispetto al chiosco e del carattere stagionale dell'attività. Non a caso i coefficienti della specifica categoria sono diversi, e soprattutto sensibilmente più bassi, rispetto a quelli previsti per i pubblici esercizi (bar, pasticcerie, ristoranti) e in genere per le altre strutture ricettive (alberghi e campeggi). Il Comune ha quindi ritenuto corretto individuare il coefficiente di produttività per gli stabilimenti balneari all'interno del range previsto dal Dpr n. 158/1999. Scelta che non è stata censurata dal Tar, trattandosi di questione rientrante nel merito della discrezionalità amministrativa.

E’ senz’altro da evidenziare come la questione dell'obbligo motivazionale delle tariffe è sempre stata piuttosto controversa, specie con riferimento alla Tarsu. Infatti l'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993 impone ai Comuni di indicare analiticamente e in dettaglio le scelte effettuate in ordine alle tariffe, diversamente dagli altri tributi comunali. Sul punto si è però formato un orientamento giurisprudenziale oscillante, che per un verso ha ritenuto sempre necessaria una specifica motivazione (tra cui il Consiglio di Stato con le sentenze n. 5616/2010 e n. 5037/2009) e per altro verso ha negato la sussistenza di tale obbligo (tra cui la Cassazione con le sentenze n. 11966/2016, n. 8351/2015 e n. 7044/2014).
Si è andata via via per configurandosi una leggera apertura da parte del Consiglio di Stato, il quale ha affermato la possibilità di ritenere implicitamente motivate le tariffe Tarsu nel caso in cui il Comune abbia applicato il metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158/1999. Ciò in quanto il Dlgs n. 507/1993 deve intendersi integrato dal Dpr n. 158/1999 e il richiamo a quest'ultimo nella delibera comunale concretizza una motivazione «per relationem» del tutto legittima.

La decisione n. 486/2016 del Tar Latina è quindi in perfetta sincronia con l'orientamento pregresso sorto sul Dpr n. 158/1999. D'altronde sembra non esistere più alcuna norma, analoga all'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993, che imporrebbe di motivare le delibere tariffarie. Pertanto con la soppressione della Tarsu deve intendersi venuta meno la questione riguardante l'obbligo motivazionale della delibera tariffaria, visto che ora si applicano i coefficienti indicati dal Dpr n. 158/1999.
 
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