Per domani è previsto il debutto per l'esenzione totale dell'abitazione principale, da Imu e Tasi, esenzione la cui portata non coincide con la nozione di prima casa, valevole per le agevolazioni in materia di imposta di registro. Deve pertanto trattarsi della casa in cui il contribuente ha la sua dimora abituale e risiede anagraficamente. Condividono la stessa posizione le pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Occorre porre attenzione all'ipotesi di residenze distinte tra coniugi non separati. Infatti, nell’eventualità che i due coniugi risiedano ciascuno in un immobile di proprietà e le due case siano ubicate nello stesso Comune, solo una delle due avrà diritto all'esenzione, e se vi sono dei figli, si presuppone che, l'abitazione principale coincida con quella dove questi risiedano. Diverso è il caso in cui le due residenze si trovino in comuni differenti, sarà allora possibile esentare entrambe, a condizione che nelle due unità i due coniugi effettivamente dimorino abitualmente. Analizziamo ora un caso assai peculiare, quello in cui due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, vengano utilizzate ciascuna individualmente come abitazione principale. In detta fattispecie l'abitazione principale è solo una di esse, a scelta del contribuente, a meno che non si provveda alla fusione catastale delle due. Potrebbe però essere impedita detta fusione dalla distinta titolarità degli immobili, sarà allora necessario procedere ad una fusione ai soli fini fiscali. Procedura che conserva la distinta annotazione in catasto delle case, ma genera due rendite catastali distinte determinando ciascun immobile singolarmente. In questo modo, è possibile fruire dell'esonero per l'intero complesso immobiliare, sempre che questo, non venga ora classificato come immobile di lusso (A1).
L'esenzione totale riguarda anche le fattispecie equiparate per legge o per regolamento all'abitazione principale. Le categorie assimilate riguardano:
a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci; b) gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
c) la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice;
d) l'unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti appartenenti alle Forze armate e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dl n. 201/11. A queste, si aggiungono le case non locate, né concesse in comodato, in proprietà di cittadini italiani iscritti all'Aire, pensionati nel Paese di residenza.
Con riferimento all'esenzione della dimora coniugale, si ritiene che la stessa tesi operi anche se l'immobile è detenuto in comodato mentre in caso di fabbricato detenuto in locazione, assegnato al coniuge separato o divorziato, dovrebbero valere le regole ordinarie.