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8 giugno 2016

ACCONTO IMU TASI PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI IN CORSO D'ANNO

Il versamento annuale dell’Imu e della tasi va effettuato in due rate di pari importo, con la possibilità di pagare il tutto in un’unica soluzione. Il versamento della prima rata va eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, quindi, senza dover controllare le delibere comunali di modifica delle aliquote per l'anno in corso.
Il pagamento della seconda rata, invece, va eseguito basandosi sulle delibere approvate entro il 30 aprile 2016, le quali potevano solo ridurre le percentuali rispetto a quelle del 2015, considerando che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti. L'utilizzo delle aliquote dello scorso anno per l'acconto è facoltativo, quindi, in caso di riduzione di aliquote, è preferibile utilizzare già quelle nuove per il pagamento della prima rata. E’ senz'altro opportuno ricordare che queste modalità rimangono valide anche per coloro che acquistano il possesso, da intendersi come proprietà o altro diritto reale, o la detenzione riguardo alla Tasi, un immobile durante l'anno, i quali dovranno prestare attenzione al fatto che la prima rata dell'Imu e della Tasi non è pari a quanto dovuto per i soli mesi di possesso del primo semestre, ma è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'intero anno. Inoltre, se il trasferimento è avvenuto a metà mese deve coordinarsi con il venditore, per evitare che entrambi versino le due imposte per il medesimo mese. L'Imu, di contro è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (articolo 9, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'Imu). Questa regola, applicabile all'Imu e alla Tasi, è la stessa prevista nella normativa relativa all'Ici (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1992/504), la quale ha sempre generato molta confusione tra i contribuenti.
Il prevedere che l'imposta relativa all'intero mese sia dovuta quando il possesso si sia protratto per almeno quindici giorni, comporta che, nelle transazioni effettuate a metà mese, sia il cedente che il cessionario dovrebbero versare l'imposta. Questo chiarimento, innovativo rispetto alla normativa dell'Ici, non è stato inserito nella normativa e nella prassi delle Entrate relativamente all'Imu e alla Tasi, ma si ritiene che debba essere applicabile anche a queste due imposte. L'interpretazione delle Entrate ha ridotto i casi di doppia imposizione, ma non li ha eliminati del tutto, questo rende non poco agevoli le dinamiche tra acquirente e cessionario. Spesso infatti ci si trova in situazioni di stallo alle quali è assai complesso dare una giusta interpretazione che sia supportata da normative. In sostanza, sarebbe opportuno un accordo informale tra le parti su chi debba pagare per evitare duplicazioni o sanzioni.
 
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