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1 giugno 2016

DEBITI FUORI BILANCIO: IMPEGNO DI SPESA OBBLIGATORIO PER GLI ACCANTONAMENTI DA CONTENZIOSO

La Commissione Arconet nel corso di una riunione ha affrontato la questione circa gli accantonamenti da contenzioso, per i quali serve l’impegno di spesa per evitare il debito fuori bilancio. In risposta ad un quesito delle Autonomie speciali che chiedevano di conoscere il delicato rapporto e i confini fra gli accantonamenti al fondo contenzioso e la necessità di dover comunque riconoscere i debiti fuori bilancio. Diverse sono le ipotesi da analizzare, difatti se il contenzioso si riferisce a una obbligazione giuridica che si è perfezionata prima del nascere della controversia, l'ente è tenuto ad accantonare solo gli oneri potenziali di giudizio, in quanto l'obbligazione principale, pur contestata, dovrebbe già essere registrata nelle scritture contabili. In caso di sentenza passata in giudicato sfavorevole per l'ente, si formano obbligazioni giuridiche concernenti le spese legali, gli interessi, e via discorrendo, che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente sono registrate ed impegnate. Solo in assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.
Dunque le eventuali obbligazioni giuridiche passive perfezionatesi a seguito di una sentenza passata in giudicato non generano debito fuori bilancio se impegnate nelle scritture contabili dell'ente entro i termini previsti per il pagamento. Nel caso in cui l'impegno non sia invece registrato entro tale data, deve necessariamente procedersi al riconoscimento formale del debito fuori bilancio.
Se l'obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta senza un regolare procedimento di spesa si è in presenza di un debito fuori bilancio, nonostante l'esistenza dei fondi spese che forniscono idonee coperture per consentire il riconoscimento della spesa. In definitiva l'esistenza o meno dell'accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce l'elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio. Nei casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati, l'accantonamento consente di iscrivere e registrare l'obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture ed evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura). Laddove, invece, non sia stato assunto il preventivo impegno di spesa, tale accantonamento fornisce solo le coperture finanziarie necessarie al riconoscimento. La Commissione ha affrontato anche il momento della liquidazione e ha chiarito l'impossibilità di procedere al pagamento della spesa nelle more del riconoscimento formale del debito fuori bilancio da parte del Consiglio dell'ente. Per ultimo, riguardo alle spese di rimborsi non previsti da contratti e convenzioni è specificato che le relative obbligazioni giuridiche si perfezionano a seguito del ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'ente beneficiario e che in tali casi, nelle more del perfezionamento del debito, non si formano gestioni fuori bilancio.
 
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