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6 giugno 2016

ANCORA CHIARIMENTI SULL'ACCONTO IMU/TASI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze torna con un secondo avviso sull’argomento dell’acconto Imu-Tasi, che scadrà il prossimo 16 giugno. Difatti, dopo la nota con cui ricordava il termine da rispettare per il versamento, dilungandosi poi sulle novità introdotte dalla Legge d Stabilità 2016, con una seconda nota il Ministero è andato a specificare la materia degli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato.
Nello specifico si fa riferimento ad esempio che fin dalla prima rata agli immobili in comodato si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili, a eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il ministero ricorda inoltre che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.
Inoltre, sempre a partire dalla prima rata, agli immobili a canone concordato si applica la riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi prevista dalla legge di stabilità 2016. Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota Imu e Tasi stabilita dal Comune per il 2015 e ridotta del 25%.
 
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