L’appuntamento del 16 giugno dell’acconto Imu avrà un duplice effetto per i fabbricati della categoria D. Per tali immobili infatti, continuerà ad essere dovuta la quota statale di imposta, questa rimane l’unica fattispecie in cui sulla stessa base imponibile insistono la riserva di imposta erariale, pari allo 0,76%, e l'eventuale maggiorazione comunale. I comuni hanno infatti il potere di elevare tale quota sino al 10,6 per mille, allo scopo di acquisire l'intera porzione di gettito eccedente la quota statale. D’altro canto in sede di accertamento l'intero gettito, riferito a tributo, imposta e interessi, compete al comune. Difatti, nel modello F24 i pagamenti devono essere eseguiti in maniera distinta, indicando cioè gli appositi codici tributo, che ricordiamo essere il 3925, per la quota stato, e il 3930, per la quota comune.
Inoltre i fabbricati D sono soggetti anche alla Tasi, salvo che il comune non abbia arbitrariamente deciso di escluderli dal raggio d'azione dell'imposta.
E’ però doveroso ricordare che se l'ente ha deliberato l'Imu nella misura massima del 10,6 per mille, non vi è spazio per l'applicazione della Tasi, questo perchè la somma derivante da Imu e Tasi, non può eccedere l'aliquota massima dell'Imu. Fanno a questa normativa eccezione i comuni che hanno adottato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.
Se la maggiorazione è stata deliberata per il 2015, la legge di stabilità 2016 ne consente la conferma per l'anno in corso, purchè ciò sia avvenuto con delibera adottata entro lo scorso 30 aprile. In detta ipotesi, dovranno essere utilizzati tre codici per il pagamento delle sopracitate unità: ai codici dell'Imu, si aggiunge il codice generico 3961 per la Tasi. Il totale delle imposte comunali e statali potrebbe quindi raggiungere l'11,4 per mille.
Esaminiamo inoltre un’ulteriore caratteristica di tali fabbricati, questa riguarda le modalità di determinazione della base imponibile. Difatti,ai sensi dell'articolo 5, c. 3, Dlgs n. 504/'92, per le unità immobiliari non censite, interamente possedute da imprese e distintamente contabilizzate, in luogo del criterio della rendita presunta, si utilizza il costo contabilizzato, rivalutato sulla base degli indici ministeriali. Perché venga posto in essere questo criterio speciale di tassazione, occorre la compresenza di tutte e tre le condizioni di legge.