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27 giugno 2016

ICI E RENDITA CATASTALE, VALGONO ANCHE LE ANNUALITA' PREGRESSE

La Corte di cassazione con la sentenza n. 12323/2016 ha ribadito la decisione di merito rendendo legittima l’azione di accertamento dell’ente locale nei confronti di una persona giuridica proprietaria di un immobile censito nella categoria catastale D.
Ha dunque precisato che il principio stabilito con il terzo comma dell'articolo 74 della legge 342/2000 va tradotto nell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notificazione; ciò non esclude, tuttavia, l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Da questo quindi ne discende che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.
Il giudice di legittimità ha ritenuto fondata la tesi secondo la quale se è vero che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci dal momento della loro notifica nei confronti del contribuente, ciò non esclude che la nuova rendita possa avere efficacia retroattiva con decorrenza alla data della variazione catastale e quindi anche per le annualità suscettibili di accertamento, liquidazione e rimborso ove spettante.
La pronuncia non può che essere condivisa e se ne riconosce l’ampia utilità per gli addetti degli uffici finanziari degli enti locali, i quali, nel rispetto dei termini decadenziali possono e debbono accertare le maggiori imposte ovvero provvedere d’ufficio ai rimborsi dovuti ai contribuenti.
Importante notare che la pronuncia in esame si sposa perfettamente con la più recente giurisprudenza della Corte che, ha affermato che per l’Ici, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata. Dal momento in cui fa la richiesta, invece, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore, ove intervenga un accertamento in tali senso, o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.

24 giugno 2016

ICI/IMU /TASI E LE AREE EDIFICABILI: ANCHE SENZA APPROVAZIONE PRG

Analizziamo la fattispecie di coloro che possiedono aree edificabili non ancora concretizzate in progetti urbanistici. La maggior parte di tali aree si trova compresa, secondo i Piani Regolatori comunali, in lottizzazioni o piani particolareggiati, da redigere e poi rendere operativi, prima di arrivare alla edificazione dell’area stessa. Nonostante quindi nell'annualità d'imposta sull'area in questione non vi insista alcun tipo di opera di urbanizzazione, l'Ici, l'Imu e la Tasi sono dovute. Sono dovute ai sensi di legge che con il Dlgs n° 504 del 30 dicembre 1992 “Riordino della finanza degli enti territoriali…”, istituiva a partire dal 1/1/1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Rispettivamente agli articoli 1 e 2 vengono riportate le disposizione di seguito citate integralmente. Articolo 1: "Istituzione dell’imposta. Presupposto.1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa."
Articolo 2Definizione di fabbricati e aree. 1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità...”
I testi degli articoli ci indicano chiaramente che l'imposta non può ritenersi esclusa per i proprietari di aree edificabili. Meglio ancora il dispositivo dell'articolo 2 identifica per aree edificabili l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, mentre per la caratteristica dell'edificabilità è sufficiente che essa risulti da un piano regolatore generale.
Altro principio fondamentale che possiamo ricavare da questo è che l'Ici, l'Imu e la Tasi sono dovute sulle aree edificabili anche se il piano regolatore generale è decaduto per mancata approvazione della regione. Infatti le aree sono soggette a imposizione se inserite nel preesistente programma di fabbricazione, a prescindere dall'esistenza o dalla validità degli strumenti urbanistici attuativi. Esposto chiaramente il tutto con sentenza della Corte Suprema ordinanza n. 12379 del 15 giugno 2016 in cui i giudici di legittimità, per qualificare i terreni compresi in un piano Asi decaduto: "occorre fare riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel persistente programma di fabbricazione a prescindere dall'esistenza o dalla validità degli strumenti urbanistici attuativi."  
Altro aspetto importante è che quello che rileva per qualificare giuridicamente la natura del terreno, ai fini dell'imposizione tributaria, è la mera potenzialità edificatoria, che permane anche se il Piano regolatore generale decade per mancata approvazione.
Ricordiamo un'altra sentenza che ha apportato un ulteriore principio determinate la n. 5161/2014 con la quale la Cassazione ha statuito che l'edificabilità di un'area non può essere esclusa neanche dalla presenza di vincoli o di particolari destinazioni urbanistiche. In questi casi l'area è comunque soggetta al pagamento delle imposte locali.

23 giugno 2016

ULTERIORI STOP PER IL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Siamo di nuovo a discutere sulla disciplina del canone ricognitorio disciplinato dall’articolo 27 del codice della strada. Partendo dal principio che il suddetto canone è la sottrazione della sede stradale all’uso pubblico, sembrerebbe non essere tenuto al pagamento quindi il titolare di rete interrata poiché le condutture sotterranee non sottraggono la sede stradale all'uso pubblico.
E’ così che con sentenza del 13 giugno 2016 n. 223, la I Sezione del Tar Abruzzo, dovendo rispondere alle doglianze del distributore del gas naturale che impugnando gli avvisi di pagamento con i quali il Sindaco aveva richiesto il pagamento per gli anni 2013, 2014 e 2015, del canone patrimoniale non ricognitorio, chiedeva appunto la non spettanza dell’obbligazione, ha statuito quanto segue.
Il Tar ha innanzitutto ricordato che ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice della strada le attività di attraversamento ed uso della sede stradale e relative pertinenze devono essere oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa, che devono essere a carattere oneroso quale corrispettivo per l'uso particolare del bene pubblico, commisurato al vantaggio che utente ne ricava. Continuando che recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato, sia pur con diversa motivazione, alcune delle molteplici sentenze dei Tribunali amministrativi regionali che si sono occupate della materia, rilevando che l'imposizione del canone non ricognitorio previsto dall'articolo 27 del nuovo Codice della strada nel caso di uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue a una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico, ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione.
Conseguentemente, quindi è illegittimo il regolamento comunale che disciplina il canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, nella parte in cui è previsto il pagamento di un canone concessorio per una rete interrata, atteso che le condutture sotterranee e i manufatti accessori relativamente ai quali è stato richiesto il canone sono ex se destinati alla prestazione di servizi pubblici, ragione per cui difetta il presupposto rappresentato dalla sottrazione del manto stradale all'uso pubblico.
Il consolidarsi di questo orientamento non può non farci riflettere sulla natura stessa del canone anche in vista degli imponenti lavori di scavo in tutta Italia per la realizzazione della rete a banda ultra larga di cui al Dlgs n. 33/2016.



22 giugno 2016

IL SI DEFINITIVO ALLA PROROGA DEI RIMBORSI IMU/TARES

Nell'articolo pubblicato lo scorso 20 Giugno 2016 proroga necessaria per i rimborsi imu/tares, troppe le difficoltà, abbiamo già esposto ampiamente quante e quali siano le effettive difficoltà incontrate dagli operatori che si accingono all'inserimento dei dati nel portale dedicato per i rimborsi imu/tares. 
Sempre nel citato articolo si è detto della nota inviata al Ministero delle Finanze da parte dell' Anutel, proprio in considerazione del fatto che, numerosi sono stati gli Enti che rivolgendosi all'associazione manifestavano le loro perplessità e difficoltà nell'attuazione delle modalità da seguire, al fine di poter rendere un efficace ed efficiente lavoro volto al tanto atteso rimborso delle quote già versate dai contribuenti e che ancora sono in attesa di veder configurati concretamente i propri interessi.
La nota quindi redatta dall'Anutel aveva dato non poche speranze agli uffici che unendosi chiedevano una più accurata dilazione temporale per poter svolgere il servizio nelle migliori modalità possibili. Speranze queste che non sono state disattese, difatti è notizia odierna che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare 3/DF datata 21 Giugno 2016 recante oggetto "Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento,rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147. Applicazione sul Portale del federalismo fiscale: Certificazione rimborsi al cittadino. Differimento del termine per l’inserimento dei datirelativi alle istruttorie già concluse." dispone che il termine del 27 giugno 2016 di cui alla predetta Circolare n. 1/DF del 2016 è conseguentemente differito al 30 gennaio 2017.
Aggiunge inoltre che è stata rilevata la necessità di realizzare gli aggiornamenti dell’applicativo che si sono resi necessari per adeguare la procedura “Certificazione rimborsi al cittadino” e risolvere, quindi, le criticità emerse al momento dell’inserimento dei dati da parte dei comuni e che il tutto venga completato entro il 30 novembre 2016 così da poter gradualmente completare tutti gli aggiornamenti sopraccitati. 
Lieti della buona nuova appena analizzata, possiamo certamente esprimere il nostro umile accordo con quanto statuito dal Ministero. Certi che la decisione è senz'altro stata ragionata in termini di efficienza. E' senza alcun dubbio necessario infatti mettere gli operatori in condizioni tali da poter svolgere il loro operato nelle modalità più idonee e produttive possibili così da permettere un servizio pubblico sempre più agevole e celere, nell'interesse non solo del privato cittadino ma anche appunto dell'operatore che molto spesso si trova "a fare i conti" con una macchinosissima attività che invece di apportare benefici crea intralci ed ostacoli molto spesso evitabili.  

21 giugno 2016

ADDIO ALLA PRIVACY NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Soltanto il mese scorso nel tacito silenzio dei più è stato regolamentato con apposito decreto legislativo il nuovo diritto di accesso agli atti amministrativi, il quale sembra quasi voler dimenticare completamente il più antico diritto alla privacy dei cittadini. E’ così che chiunque sia interessato all'acquisizione di un atto amministrativo potrà farne semplice richiesta senza dover argomentare alcun tipo di motivazione. Viene quindi capovolta l’impostazione dell’accesso civico. Questo nuovo orientamento sembra si basi sulla volontà mista alla necessità di voler adoperare sempre di più in termini di massima trasparenza ogniqualvolta che ci si confronti con la Pubblica Amministrazione. 
Assolutamente condivisibile la volontà e la ricerca concreta dunque della trasparenza ma è senza dubbio opportuno notare quanto i cittadini dovranno abituarsi a questo nuovo cambio di rotta. Cambio questo concretamente manifestatosi nel mese di maggio, quindi, quando l’esecutivo ha approvato il cosiddetto FOIA, ossia il Freedom of Information Act (la legge sulla libertà di informazione), che ridisegna il vecchio istituto del diritto di accesso agli atti amministrativi. 
Sarà così che chiunque, dal vicino al concorrente di una gara d’appalto o perché no il partecipante ad un concorso, potrà chiedere ed ottenere con estrema facilità e senza alcun tipo di motivazione rilevante dati sensibili, strettamente personali facendo quindi intrusione nell'altrui privacy. 
Il tutto è reso ancora più cristallino dalla cancellazione del silenzio-rifiuto. Difatti se la Pubblica Amministrazione non darà risposta al cittadino istante, la richiesta di accesso non potrà considerarsi rifiutata -come del resto era previsto dal vecchio istituto -, al contrario, verrà dunque paragonata al silenzio-assenso e di conseguenza accolta. 

Come allora in questo scenario la privacy può scendere in campo? 

In realtà quando c’è in gioco la massima trasparenza il concetto stesso di privacy si priva del suo vero e proprio contenuto, la ratio stessa ne perde significato. Questo perché seguendo la logica dell’interesse pubblico che quindi coinvolge gli interessi pubblici della collettività, ogni cittadino è titolare dello stesso diritto e quindi deve poter godere delle medesime possibilità. Quindi dovremmo accettare l’idea che i rapporti con la Pubblica Amministrazione non potranno mai essere affari privati, ma rapporti pubblici, aperti quindi all'esame e al giudizio erga omnes. 
Fermo rimane l’apparente tutela riservata al controinteressato, il quale potrà sempre presentare opposizione, resa possibile dal fatto che l’amministrazione è tenuta ad avvisarlo della richiesta di accesso presentata da altri, ma visto che per poter effettuare un bilanciamento di interessi tra i due soggetti (richiedente e titolare dei dati) bisognerebbe conoscerne le motivazioni, cosa impossibile, come previsto dalla norma in esame, la tutela sembra essere un vero e proprio strumento privo di senso concreto. 
Gli unici limiti che incontra il nuovo accesso civico, sono quelli di interesse pubblico o privato quando coinvolgono la riservatezza delle persone, la segretezza della corrispondenza o gli interessi economici e commerciali, che sembrano doversi applicare in via del tutto eccezionale. La tutela della riservatezza blocca, infatti, l’accesso civico solo quando ciò risulterà necessario per evitare un danno concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Si tratta di concetti molto vaghi, lasciati alla discrezionalità dei singoli funzionari. E questi ultimi non hanno parametri per esercitare la discrezionalità. 

20 giugno 2016

PROROGA NECESSARIA PER I RIMBORSI IMU/TARES, TROPPE LE DIFFICOLTA'

I Comuni in base al decreto relativo sono obbligati a provvedere al caricamento nell’applicativo della certificazione dei rimborsi dei tributi comunali di tutte le informazioni riferite all’Imu e alla maggiorazione Tares. Procedura questa rivelata molto complessa e poco agevole, dovendo adottare un procedimento lento e macchinoso. Sono quindi venute alla luce tutte le conseguenze negative non solo per gli impiegati che si trovano materialmente a realizzare la procedura, ma soprattutto per i contribuenti che, spesso da anni attendono il rimborso delle quote versate allo Stato. Non tralasciamo inoltre tutte le difficoltà tecniche proprie dell’istruttoria, come quelle relative al documento in formato Pdf/A firmato elettronicamente da inserire nella procedura molto complessa, ciò nonostante molti Comuni pur avendo firmato elettronicamente questi documenti in Pdf/A hanno evidenziato l'impossibilità di inserire i file, o ancora l’inserimento dei dati per i Comuni risultanti dalla fusione di altri enti, il caricamento di errati versamenti della maggiorazione Tares utilizzando il codice tributo della quota comunale, specificare quale tipo di documento deve essere allegato nella procedura, utilizzando possibilmente formati che siano facilmente gestibili anche dai Comuni di minori dimensioni, privi di informatici, ancora la scadenza fissata dal decreto nel mezzo di quelle relative all’acconto dell’Imu e alla Tasi.

Tutte queste problematiche quindi hanno in primo luogo mobilitato l’Anutel che con una nota inviata al ministero dell'Economia e all'ANCI, ha segnalato le numerose difficoltà da parte dei Comuni, che pervengono all'Associazione relativamente alla complessità del caricamento dei dati richiesti dalla piattaforma realizzata dal ministero per gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale del 24 febbraio scorso sui rimborsi Imu e Tares. E’ stata così accolta, potremmo dire, la doglianza fatta riuscendo a guadagnare il necessario slittamento del termine per l'inserimento delle pratiche arretrate. Si è assolutamente consci degli ulteriori disguidi causati ai contribuenti dovuti alla mancata erogazione dei rimborsi (quote comunali già versate, riversamenti tra enti, errate suddivisioni dei tributi tra quota comunale e quota statale, ecc.) ma sarebbe stato utopico a fronte di tutte le sopra elencate difficoltà rispettare il termine imposto dal Ministero. I tecnici del ministero ora dovranno con urgenza provvedere alle correzioni della procedura, così da permettere anche l'inserimento massivo dei dati o che, quantomeno, evitino la ripetizione della medesima informazione, al fine di agevolare gli inserimenti e rendere la procedura più snella per facilitare sia gli uffici che i contribuenti stessi nel tornare in possesso di quanto a loro dovuto ormai da troppo tempo.



16 giugno 2016

IMU E TASI CONIUGI NON RESIDENTI NELLO STESSO IMMOBILE

Per domani è previsto il debutto per l'esenzione totale dell'abitazione principale, da Imu e Tasi, esenzione la cui portata non coincide con la nozione di prima casa, valevole per le agevolazioni in materia di imposta di registro. Deve pertanto trattarsi della casa in cui il contribuente ha la sua dimora abituale e risiede anagraficamente. Condividono la stessa posizione le pertinenze, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Occorre porre attenzione all'ipotesi di residenze distinte tra coniugi non separati. Infatti, nell’eventualità che i due coniugi risiedano ciascuno in un immobile di proprietà e le due case siano ubicate nello stesso Comune, solo una delle due avrà diritto all'esenzione, e se vi sono dei figli, si presuppone che, l'abitazione principale coincida con quella dove questi risiedano. Diverso è il caso in cui le due residenze si trovino in comuni differenti, sarà allora possibile esentare entrambe, a condizione che nelle due unità i due coniugi effettivamente dimorino abitualmente. Analizziamo ora un caso assai peculiare, quello in cui due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, vengano utilizzate ciascuna individualmente come abitazione principale. In detta fattispecie l'abitazione principale è solo una di esse, a scelta del contribuente, a meno che non si provveda alla fusione catastale delle due. Potrebbe però essere impedita detta fusione dalla distinta titolarità degli immobili, sarà allora necessario procedere ad una fusione ai soli fini fiscali. Procedura che conserva la distinta annotazione in catasto delle case, ma genera due rendite catastali distinte determinando ciascun immobile singolarmente. In questo modo, è possibile fruire dell'esonero per l'intero complesso immobiliare, sempre che questo, non venga ora classificato come immobile di lusso (A1). 
L'esenzione totale riguarda anche le fattispecie equiparate per legge o per regolamento all'abitazione principale. Le categorie assimilate riguardano: 

a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci; b) gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 
c) la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice; 
d) l'unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti appartenenti alle Forze armate e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dl n. 201/11. A queste, si aggiungono le case non locate, né concesse in comodato, in proprietà di cittadini italiani iscritti all'Aire, pensionati nel Paese di residenza.

Con riferimento all'esenzione della dimora coniugale, si ritiene che la stessa tesi operi anche se l'immobile è detenuto in comodato mentre in caso di fabbricato detenuto in locazione, assegnato al coniuge separato o divorziato, dovrebbero valere le regole ordinarie. 

15 giugno 2016

LO SPAURACCHIO DELLA COPERTURA DELL'IMU SI COMODATI

Il 16 giugno non sarà la “prima” solo per l’acconto Imu-Tasi con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità ma anche per il nuovo sconto sulle case date in comodato gratuito a figli e genitori. Il bonus nazionale potrebbe riguardare secondo alcune stime del Caf Acli circa 600mila delle 931mila case date in comodato, e potrebbe offrire un beneficio assai più generoso dei soli 20 milioni calcolati dalla manovra per rimborsare i Comuni. Numeri certi e definitivi potremmo però verificarli solo dopo l'acconto, perché sono parecchie e vanno via via moltiplicandosi le variabili che il meccanismo descritto meglio nella Legge di Stabilità pone in essere mediante l’incrocio con le normative locali. Il dettame innanzitutto dimezza la base imponibile, e quindi l'imposta, per le abitazioni non di lusso (escluse quindi le categorie A/1, A/8 e A/9) che vengono concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, cioè a figli o genitori. Fin qui è tutto relativamente facile, le cose, però, si complicano quando si cominciano a esaminare le condizioni introdotte con l'obiettivo di limitare gli effetti del beneficio che era stato deciso per ragioni politiche, ma presentava qualche problema di copertura. Difatti, per essere inclusa nel dimezzamento dell'imposta, la casa data in comodato deve essere nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione principale del proprietario, e quest'ultimo non deve possedere alcun altro bene immobile. Queste le limitazioni che ad esempio portano ad un esclusione del beneficio anche quando si ha ereditato anche una piccola quota di un terzo immobile, che invece rimane in vigore se le proprietà extra sono una seconda pertinenza oppure un immobile non abitativo, per esempio un terreno; su questo la norma lasciava purtroppo molta incertezza così che è stato necessario un intervento chiarificatore venuto dal dipartimento Finanze con una risoluzione (la 1/2016) che ha evitato il rischio di effetti paradossali.
Ma c'è anche una terza condizione a restringere ancor di più il campo. Per avere lo sconto occorre infatti che il contratto sia registrato, un passaggio spesso trascurato dalle famiglie proprio per il rapporto di parentela che insisteva tra le parti dello stesso, inoltre veniva per così dire tralasciato in quanto la registrazione costa 232 euro, e sicuramente alcuni preferivano evitare un esborso seppur minimo di denaro per andare a definire un rapporto che essendo così familiare non aveva bisogno di rafforzativi, così una parte dei potenziali beneficiari avrebbe sicuramente rinunciato se lo sconto sarebbe stato più modesto. Sarà dunque l'incontro-scontro delle tre condizioni a determinare l'ampiezza effettiva del bonus, che come spesso accade solletica i contribuenti ma preoccupa i Comuni: con una platea potenziale da 600mila beneficiari si può arrivare fino a 80 milioni (l'Imu-Tasi media per la seconda casa è di 235 euro), cioè quattro volte tanto rispetto al rimborso previsto per i Comuni.

13 giugno 2016

L'AGGIO ESATTORIALE TORNA A FAR DISCUTERE

Si torna così a discutere di riforme che riguardano l’ordinamento tributario e in particolar modo per ciò che concerne la riscossione dei tributi. Quindi la questione dell’aggio esattoriale torna alla Consulta con due ordinanze della CTP di Milano e Roma.
Per la prima si mantiene il già consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale è illegittimo il compenso di riscossione richiesto nella cartella di pagamento. Detto compenso ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 112/99 è pari a una percentuale dell'importo iscritto a ruolo, con Decreto ministeriale fissato nella misura del 4,56%. Originariamente il pagamento dell'importo controverso era richiesto al debitore solo in ipotesi di mancato pagamento della somma dovuta entro i limiti della cartella di pagamento. Con Dlgs 262/06 detto esborso è stato generalizzato essendo dovuto anche se il contribuente provvede al pagamento nei termini. Anche se l'adempimento è tempestivo il compenso è del 4,65 della somma iscritta a ruolo. Se il pagamento avviene oltre il termine il compenso aumenta fino al 9%. Da ciò deriverebbe che a parità di servizio l'importo del compenso relativo differisce a seconda del valore della lite, in contrasto quindi, con l'articolo 3 della Costituzione, per il quale al contrario tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
La questione di legittimità costituzionale coinvolge l'articolo 17 del decreto legge per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge, laddove il compenso viene legato al valore della lite anziché alle prestazioni effettivamente svolte, per violazione dell'articolo 53 in quanto si rivoluzionerebbe il sistema fiscale, essendo di fatto lasciato all'arbitrio delle agenzie con la conseguenza che la previsione dei compensi nella misura del 4,56% non collegata ad alcune capacità contributiva, privando i contribuenti di dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo l'intensità delle proprie prestazioni lavorative, sia indiretto determinando una conseguente sfiducia nel sistema fiscale e ostacolando il libero esercizio delle arti e dei mestieri. Pertanto non si potrebbe più parlare della capacità contributiva legata ad ogni singolo contribuente. Verrebbe meno quindi il carattere esclusivo proprio dell’articolo costituzionale che rappresenta inoltre una chiara volontà di protezione del cittadino. Anche l'articolo 97 della Costituzione viene ritenuto violato, perché la frattura con il dettato costituzionale sotto il profilo del buon andamento della Pa si verifica al momento in cui il compenso risulti dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell'agente della riscossione. I principi della imparzialità e della trasparenza delle scelte della Pa sono violati difettando la normativa dei criteri di trasparenza e «correlazione con l'attività richiesta e congruità con costi medi di gestione del servizio, corollari necessari del principio citato.
Al contempo anche la Corte di Roma ha sollevato la questione di legittimità dell’aggio portando però differenti risultati. La Corte ha infatti escluso l'incostituzionalità dell'aggio perché la legge riguarda la riscossione e non l'accertamento. Con ordinanza 147/15 la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, ma dal testo emerge un giudizio di infondatezza. Non è facile fare previsioni sull'orientamento della Corte, malgrado le affermazioni di principio finora fatte. Salvare l'aggio e riconoscerne la costituzionalità non è cosa facile, malgrado l'espediente dell'inammissibilità.



10 giugno 2016

IMMOBILI RURALI E ACCERTAMENTO ICI

Con la sentenza n.10808/16 la Corte di Cassazione precisa che l’immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Dl 557/1993, non è soggetto all'imposta, mentre nel caso in cui l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente che pretenda l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato assoggettato a Ici. Pertanto, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, per poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Nel dettaglio la sentenza in esame afferma che qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale, non può esservi accertato in tema Ici. Così contrariamente, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, dovrà impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. Per concludere nessuna pretesa impositiva può essere esercitata nei confronti di un fabbricato rurale correttamente accatastato; l’ente impositore, invece, può, esercitare il potere impositivo quando individua fabbricati che non posseggono i requisiti della ruralità.

È onere del contribuente difatti, fornire la prova contraria in tal caso e l'accertamento dei predetti requisiti, in difformità della attribuita categoria catastale, non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'Ici da parte del contribuente.

DUPLICE CONSEGUENZA PER L'ACCONTO IMU SU FABBRICATI DI CATEGORIA D

L’appuntamento del 16 giugno dell’acconto Imu avrà un duplice effetto per i fabbricati della categoria D. Per tali immobili infatti, continuerà ad essere dovuta la quota statale di imposta, questa rimane l’unica fattispecie in cui sulla stessa base imponibile insistono la riserva di imposta erariale, pari allo 0,76%, e l'eventuale maggiorazione comunale. I comuni hanno infatti il potere di elevare tale quota sino al 10,6 per mille, allo scopo di acquisire l'intera porzione di gettito eccedente la quota statale. D’altro canto in sede di accertamento l'intero gettito, riferito a tributo, imposta e interessi, compete al comune. Difatti, nel modello F24 i pagamenti devono essere eseguiti in maniera distinta, indicando cioè gli appositi codici tributo, che ricordiamo essere il 3925, per la quota stato, e il 3930, per la quota comune.
Inoltre i fabbricati D sono soggetti anche alla Tasi, salvo che il comune non abbia arbitrariamente deciso di escluderli dal raggio d'azione dell'imposta.
E’ però doveroso ricordare che se l'ente ha deliberato l'Imu nella misura massima del 10,6 per mille, non vi è spazio per l'applicazione della Tasi, questo perchè la somma derivante da Imu e Tasi, non può eccedere l'aliquota massima dell'Imu. Fanno a questa normativa eccezione i comuni che hanno adottato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.
Se la maggiorazione è stata deliberata per il 2015, la legge di stabilità 2016 ne consente la conferma per l'anno in corso, purchè ciò sia avvenuto con delibera adottata entro lo scorso 30 aprile. In detta ipotesi, dovranno essere utilizzati tre codici per il pagamento delle sopracitate unità: ai codici dell'Imu, si aggiunge il codice generico 3961 per la Tasi. Il totale delle imposte comunali e statali potrebbe quindi raggiungere l'11,4 per mille.
Esaminiamo inoltre un’ulteriore caratteristica di tali fabbricati, questa riguarda le modalità di determinazione della base imponibile. Difatti,ai sensi dell'articolo 5, c. 3, Dlgs n. 504/'92, per le unità immobiliari non censite, interamente possedute da imprese e distintamente contabilizzate, in luogo del criterio della rendita presunta, si utilizza il costo contabilizzato, rivalutato sulla base degli indici ministeriali. Perché venga posto in essere questo criterio speciale di tassazione, occorre la compresenza di tutte e tre le condizioni di legge.

8 giugno 2016

ACCONTO IMU TASI PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI IN CORSO D'ANNO

Il versamento annuale dell’Imu e della tasi va effettuato in due rate di pari importo, con la possibilità di pagare il tutto in un’unica soluzione. Il versamento della prima rata va eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, quindi, senza dover controllare le delibere comunali di modifica delle aliquote per l'anno in corso.
Il pagamento della seconda rata, invece, va eseguito basandosi sulle delibere approvate entro il 30 aprile 2016, le quali potevano solo ridurre le percentuali rispetto a quelle del 2015, considerando che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti. L'utilizzo delle aliquote dello scorso anno per l'acconto è facoltativo, quindi, in caso di riduzione di aliquote, è preferibile utilizzare già quelle nuove per il pagamento della prima rata. E’ senz'altro opportuno ricordare che queste modalità rimangono valide anche per coloro che acquistano il possesso, da intendersi come proprietà o altro diritto reale, o la detenzione riguardo alla Tasi, un immobile durante l'anno, i quali dovranno prestare attenzione al fatto che la prima rata dell'Imu e della Tasi non è pari a quanto dovuto per i soli mesi di possesso del primo semestre, ma è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'intero anno. Inoltre, se il trasferimento è avvenuto a metà mese deve coordinarsi con il venditore, per evitare che entrambi versino le due imposte per il medesimo mese. L'Imu, di contro è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (articolo 9, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'Imu). Questa regola, applicabile all'Imu e alla Tasi, è la stessa prevista nella normativa relativa all'Ici (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1992/504), la quale ha sempre generato molta confusione tra i contribuenti.
Il prevedere che l'imposta relativa all'intero mese sia dovuta quando il possesso si sia protratto per almeno quindici giorni, comporta che, nelle transazioni effettuate a metà mese, sia il cedente che il cessionario dovrebbero versare l'imposta. Questo chiarimento, innovativo rispetto alla normativa dell'Ici, non è stato inserito nella normativa e nella prassi delle Entrate relativamente all'Imu e alla Tasi, ma si ritiene che debba essere applicabile anche a queste due imposte. L'interpretazione delle Entrate ha ridotto i casi di doppia imposizione, ma non li ha eliminati del tutto, questo rende non poco agevoli le dinamiche tra acquirente e cessionario. Spesso infatti ci si trova in situazioni di stallo alle quali è assai complesso dare una giusta interpretazione che sia supportata da normative. In sostanza, sarebbe opportuno un accordo informale tra le parti su chi debba pagare per evitare duplicazioni o sanzioni.

6 giugno 2016

ANCORA CHIARIMENTI SULL'ACCONTO IMU/TASI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze torna con un secondo avviso sull’argomento dell’acconto Imu-Tasi, che scadrà il prossimo 16 giugno. Difatti, dopo la nota con cui ricordava il termine da rispettare per il versamento, dilungandosi poi sulle novità introdotte dalla Legge d Stabilità 2016, con una seconda nota il Ministero è andato a specificare la materia degli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato.
Nello specifico si fa riferimento ad esempio che fin dalla prima rata agli immobili in comodato si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili, a eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il ministero ricorda inoltre che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.
Inoltre, sempre a partire dalla prima rata, agli immobili a canone concordato si applica la riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi prevista dalla legge di stabilità 2016. Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota Imu e Tasi stabilita dal Comune per il 2015 e ridotta del 25%.

3 giugno 2016

EFFICACIA RETROATTIVA DELLA RENDITA DEI FABBRICATI DI CATEGORIA D

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9595, relativa alla materia dell'individuazione del momento in cui debba ritenersi effettuata l'attribuzione di rendita, ha statuito che si debba procedere dalla data antecedente della denuncia di variazione da parte del contribuente, affermando il principio di diritto in base al quale il proprietario del fabbricato di categoria D, dal momento in cui fa la richiesta di attribuzione della rendita, pur applicando in via provvisoria il metodo contabile, diventa comunque titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale. Il giudice di legittimità afferma che il principio ritraibile dal terzo comma dell'articolo 74 della legge n. 342/2000, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dall'articolo 13 del Dlgs n. 504/1992, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita. Assume rilievo, pertanto, la data della denuncia di variazione, per cui, con effetto retroattivo della rendita catastale, il contribuente può avere il dovere di pagare una somma maggiore, in caso di un accertamento in tal senso, o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Inoltre, in materia di Ici, la Suprema Corte ritiene che l'articolo 74, comma 1, Legge n. 342/2000, va interpretato nel senso di ritenere giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale, prima della notifica del suo corrispondente atto attributivo. Decisione, questa, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce piena rilevanza giuridica al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, cioè il momento in cui il contribuente aderisce al sistema della rendita abbandonando, fino alla definitiva attribuzione, quello della rilevazione contabile. Quindi, in conclusione si può affermare che l’attribuzione della nuova rendita fa sì che il contribuente diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale.

1 giugno 2016

DEBITI FUORI BILANCIO: IMPEGNO DI SPESA OBBLIGATORIO PER GLI ACCANTONAMENTI DA CONTENZIOSO

La Commissione Arconet nel corso di una riunione ha affrontato la questione circa gli accantonamenti da contenzioso, per i quali serve l’impegno di spesa per evitare il debito fuori bilancio. In risposta ad un quesito delle Autonomie speciali che chiedevano di conoscere il delicato rapporto e i confini fra gli accantonamenti al fondo contenzioso e la necessità di dover comunque riconoscere i debiti fuori bilancio. Diverse sono le ipotesi da analizzare, difatti se il contenzioso si riferisce a una obbligazione giuridica che si è perfezionata prima del nascere della controversia, l'ente è tenuto ad accantonare solo gli oneri potenziali di giudizio, in quanto l'obbligazione principale, pur contestata, dovrebbe già essere registrata nelle scritture contabili. In caso di sentenza passata in giudicato sfavorevole per l'ente, si formano obbligazioni giuridiche concernenti le spese legali, gli interessi, e via discorrendo, che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente sono registrate ed impegnate. Solo in assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.
Dunque le eventuali obbligazioni giuridiche passive perfezionatesi a seguito di una sentenza passata in giudicato non generano debito fuori bilancio se impegnate nelle scritture contabili dell'ente entro i termini previsti per il pagamento. Nel caso in cui l'impegno non sia invece registrato entro tale data, deve necessariamente procedersi al riconoscimento formale del debito fuori bilancio.
Se l'obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta senza un regolare procedimento di spesa si è in presenza di un debito fuori bilancio, nonostante l'esistenza dei fondi spese che forniscono idonee coperture per consentire il riconoscimento della spesa. In definitiva l'esistenza o meno dell'accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce l'elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio. Nei casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati, l'accantonamento consente di iscrivere e registrare l'obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture ed evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura). Laddove, invece, non sia stato assunto il preventivo impegno di spesa, tale accantonamento fornisce solo le coperture finanziarie necessarie al riconoscimento. La Commissione ha affrontato anche il momento della liquidazione e ha chiarito l'impossibilità di procedere al pagamento della spesa nelle more del riconoscimento formale del debito fuori bilancio da parte del Consiglio dell'ente. Per ultimo, riguardo alle spese di rimborsi non previsti da contratti e convenzioni è specificato che le relative obbligazioni giuridiche si perfezionano a seguito del ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'ente beneficiario e che in tali casi, nelle more del perfezionamento del debito, non si formano gestioni fuori bilancio.

MAGGIORAZIONE TARES : ATTIVATA LA PROCEDURA PER I RIMBORSI

Il Dipartimento delle Finanze dopo che con Dm 24 febbraio 2016, pubblicato il 14 aprile 2016 con la circolare n. 1/DF, ha sbloccato la procedura dei rimborsi prevista dalla legge 147/2013 e dal Dl 16/2014, delineando il proprio ambito applicativo dando priorità all'Imu e alla maggiorazione Tares, ha reso noto che ha attivato la funzionalità per trasmettere i rimborsi della maggiorazione Tares 2013.
Nello specifico si prevede l’inserimento delle pratiche già esaminate dal Comuni nella piattaforma “Okeanos” entro 60 giorni dall'attivazione risalente al 28 aprile scorso. Come già ipotizzato nell'articolo "Lunga ancora la strada verso i rimborsi Imu", la procedura non si è rivelata agevole per gli amministratori, che costretti all'inserimento manuale e ripetuto dei dati del soggetto interessato, senza la possibilità di un invio massivo dei dati, hanno avuto non poche difficoltà, quindi la procedura è risultata non solo macchinosa ma soprattutto lenta ed estremamente ridondante.
Così con il comunicato del Dipartimento delle Finanze, che rende noto di aver ampliato la gestione della piattaforma per i rimborsi della maggiorazione Tares 2013 versata alla Stato, la situazione diviene ancora più ostica. Pertanto, andando ad esaminare nel dettaglio le caratteristiche tecniche della piattaforma ci rendiamo conto che dallo scorso venerdì il sistema non accetta più il semplice inserimento del provvedimento in formato PDF/A, ma lo sottopone a un preventivo controllo di validità imponendo anche l'apposizione della firma elettronica. Questo comporterà che ogni provvedimento dovrà essere salvato come PDF/A e munito della firma elettronica in formato ".pdf". Vi diamo allora un piccolo suggerimento, difatti, è possibile “ingannare” e quindi arginare il cavilloso meccanismo adottando un provvedimento "ricognitivo" nel quale inserire tutti i rimborsi già lavorati, indicati nell'allegata tabella analitica: in tal caso il funzionario responsabile appone la firma elettronica una sola volta e utilizza lo stesso atto per tutte le pratiche di rimborso della quota statale (Imu e maggiorazione Tares).
 
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