La Corte di cassazione con la sentenza n. 12323/2016 ha ribadito la decisione di merito rendendo legittima l’azione di accertamento dell’ente locale nei confronti di una persona giuridica proprietaria di un immobile censito nella categoria catastale D.
Ha dunque precisato che il principio stabilito con il terzo comma dell'articolo 74 della legge 342/2000 va tradotto nell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notificazione; ciò non esclude, tuttavia, l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Da questo quindi ne discende che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.
Il giudice di legittimità ha ritenuto fondata la tesi secondo la quale se è vero che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci dal momento della loro notifica nei confronti del contribuente, ciò non esclude che la nuova rendita possa avere efficacia retroattiva con decorrenza alla data della variazione catastale e quindi anche per le annualità suscettibili di accertamento, liquidazione e rimborso ove spettante.
La pronuncia non può che essere condivisa e se ne riconosce l’ampia utilità per gli addetti degli uffici finanziari degli enti locali, i quali, nel rispetto dei termini decadenziali possono e debbono accertare le maggiori imposte ovvero provvedere d’ufficio ai rimborsi dovuti ai contribuenti.
Importante notare che la pronuncia in esame si sposa perfettamente con la più recente giurisprudenza della Corte che, ha affermato che per l’Ici, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata. Dal momento in cui fa la richiesta, invece, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore, ove intervenga un accertamento in tali senso, o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.
Ha dunque precisato che il principio stabilito con il terzo comma dell'articolo 74 della legge 342/2000 va tradotto nell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notificazione; ciò non esclude, tuttavia, l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Da questo quindi ne discende che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.
Il giudice di legittimità ha ritenuto fondata la tesi secondo la quale se è vero che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci dal momento della loro notifica nei confronti del contribuente, ciò non esclude che la nuova rendita possa avere efficacia retroattiva con decorrenza alla data della variazione catastale e quindi anche per le annualità suscettibili di accertamento, liquidazione e rimborso ove spettante.
La pronuncia non può che essere condivisa e se ne riconosce l’ampia utilità per gli addetti degli uffici finanziari degli enti locali, i quali, nel rispetto dei termini decadenziali possono e debbono accertare le maggiori imposte ovvero provvedere d’ufficio ai rimborsi dovuti ai contribuenti.
Importante notare che la pronuncia in esame si sposa perfettamente con la più recente giurisprudenza della Corte che, ha affermato che per l’Ici, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata. Dal momento in cui fa la richiesta, invece, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore, ove intervenga un accertamento in tali senso, o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.