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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

29 settembre 2016

LA SUPREMA CORTE TENTA DI RIBALTARE IL DESTINO DELL'INGIUNZIONE

La Suprema Corte con la sentenza n. 18491 del 21 settembre 2016 ha statuito che l'ingiunzione fiscale ha valore meramente accertativo e non è un atto della riscossione; per lo svolgimento delle azioni esecutive relative alle somme ingiunte si potrà procedere solo previa iscrizione a ruolo. Sembrano però principi non conformi alla consolidata giurisprudenza e in riferimento alle normative. 

Difatti la riscossione tramite ingiunzione di cui al Regio decreto 610/1939 è strumento di riscossione coattivo alternativo alla riscossione tramite ruolo di cui al Dpr 602/1973. Occorre in più richiamare l'articolo 36, comma 2 del Dl 248/2007, il quale molto chiaramente distingue tra le due modalità di riscossione, precisando che l'ingiunzione può essere utilizzata nei casi di riscossione coattiva svolta direttamente dall'ente locale o nel caso di affidamento a riscuotitori privati, di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, mentre si utilizza il ruolo nel caso di affidamento all'Agente della riscossione. A questo dobbiamo precisare che vista la vigente normativa a partire dal 1° gennaio 2017 i Comuni dovranno effettuare la riscossione coattiva solo sulla base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto data in cui Equitalia non potrà più riscuotere i crediti comunali.


Risulta al contrario palesemente evidente come l’ingiunzione sia essa stessa atto della riscossione coattiva, potremmo definirla l’attrice principale, con valore contestuale di titolo esecutivo e di precetto. Quindi chiaramente in contrasto con la volontà della Corte di farla passare come atto prodromico alla riscossione, conferendole così una minor portata e ristrettissima importanza. Le stesse sezioni unite, con sentenza 5 gennaio 2016 n. 30, hanno precisato, che l'ingiunzione è essenzialmente equivalente all'iscrizione a ruolo e conseguentemente assimilabile alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo e pertanto la giurisdizione è quella del giudice tributario.
Non vorremo contraddire la Corte ma a fronte dell’analisi compiuta tra giurisprudenza e normativa ci sembra proprio che la sentenza in esame n. 18491/2016 vada piuttosto relegata ad uno sfortunato incidente e che il principio emesso passi pertanto come mero “canto fuori dal coro”.

23 settembre 2016

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' NON SEMPRE NECESSARIA

Con la sentenza 18453 la Corte di Cassazione ha statuito il principio per il quale il contribuente ha diritto alla riduzione a metà dell'Ici/Imu in presenza di fabbricato inagibile o inabitabile, anche se non ha presentato la denuncia, se tale situazione era già a conoscenza del Comune.

Il Certificato di agibilità in base a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per tutti gli interventi effettuati sugli edifici, nello specifico su immobili privati, commerciali, industriali, ed è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni degli edifici stessi.
Il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo normativo:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) (…);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.


L’inagibilità o inabitabilità deve quindi consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio.

Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello
Ai fini Ici, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, prevedeva una duplice procedura, alternativa, per il riconoscimento dell'agevolazione. In particolare, il proprietario poteva richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale, con spese a suo carico, oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti di legge. In entrambe le ipotesi, e ancor più ovviamente nella seconda di esse, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale, allegando idonea documentazione. La disciplina è rimasta invariata con l’entrata in vigore dell'Imu, poiché il Dl n. 201/11 ha recepito le regole Ici.
È meritevole di nota l'argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte che ha fatto leva sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Al contribuente, infatti, non può essere richiesta documentazione già in possesso della pubblica amministrazione. Si tratta peraltro di previsione espressiva del più ampio principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente.

E’ dunque ormai cassata la possibilità per il contribuente di esonerarsi dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità dell’immobile avendo nello stesso tempo però diritto alla riduzione prevista nel caso di specie. 

20 settembre 2016

AL VIA LA RIVOLUZIONE CULTURALE NELLE GARE E NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI

L’obiettivo di una totale trasparenza e imparzialità nelle gare e negli affidamenti di lavori e servizi è quello che il legislatore si è prefissato iniziando un lungo percorso costituito da graduali step. 
La riforma del codice degli appalti ha segnato l’inizio del processo. All'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, innanzitutto ha stabilito che all’ANAC è affidata la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Così l’ANAC diviene principale protagonista della nuova struttura. E’ pertanto di pochi giorni fa l’ultima strigliata ai Comuni che porta la firma di Cantone, guida dell’autorità, in cui si ritiene illegittimo il bando di gara per la gestione dei tributi minori nel caso in cui il Comune richieda alle società partecipanti, oltre all'iscrizione all'albo nazionale, anche un fatturato annuo di 2 milioni di euro e un organico di almeno 20 unità lavorative. Si è discusso in sostanza se i Comuni potessero richiedere ulteriori requisiti di partecipazione alle gare, oltre la necessaria iscrizione all'albo, tra cui: aver maturato la pregressa esperienza in un determinato numero di Comuni e con un minimo di abitanti, aver conseguito nel triennio precedente alla gara un fatturato minimo, avere un numero minimo di dipendenti eccetera. Dopo un primo periodo di «oscillazione» giurisprudenziale da parte dei Tar, il Consiglio di Stato ha risolto la questione in senso positivo (sentenze n. 3809/2011, n. 4889/2012 e n. 1761/2013). Ma occorre comunque che le clausole non siano arbitrarie o sproporzionate rispetto all'oggetto e al valore del contratto, tali cioè da non restringere - oltre lo stretto indispensabile - la platea dei concorrenti evitando così di precostituire situazioni di privilegio. 
Il nuovo Codice Appalti inteso come primo step per l’ambizioso processo di trasparenza non è rimasto isolato. 
Consip difatti ha varato un progetto che sarà operativo entro la fine del 2016 denominato “Progetto Cruscotto Gare” per dare informazioni in tempo reale sull'avanzamento delle procedure di gara Consip. Diverrà quindi uno strumento dinamico che intende rispondere alle richieste che la collettività in generale rivolge alla Pubblica Amministrazione, rendendo così sempre più chiare e trasparenti dette procedure. 
Pertanto, con questa innovazione si potranno valorizzare i benefici della centralizzazione degli acquisti che potranno così estendersi garantendo nello stesso momento procedure di gara in un ambiente concorrenziale in cui tutte le imprese partecipano alla pari e hanno eguali possibilità di far prevalere la qualità della propria offerta.
Nel dettaglio sarà possibile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione, in quale delle principali fasi essi si trovino con l'eventuale dettaglio anche per i singoli lotti, qualora presenti. Il tutto accompagnato da un glossario utile a comprendere terminologia e variabili di lettura. Accanto alle informazioni di base saranno presenti una serie di indicatori generali che faranno riferimento al complesso delle procedure di gara in corso. Sarà altresì possibile conoscere in ogni momento quante sono le procedure di gara che Consip ha in corso, distinte per criterio di aggiudicazione e suddivise per fase della procedura in cui si trovano. Inoltre saranno presenti dei cruscotti riassuntivi, sempre aggiornati in tempo reale, sul numero e valore delle gare bandite e aggiudicate nel corso dell'anno, suddivise per gare relativi a "forniture", "servizi", "lavori". L'attivazione online dei cruscotti è prevista per il mese di novembre 2016, al termine dei lavori di caricamento delle informazioni e del collaudo del nuovo portale Consip.
Come tutte le novità anche queste avranno bisogno dei tempi tecnici che la stessa consuetudine richiede per apportare il sostanziale mutamento non solo legislativo ma soprattutto e più auspicabile una rivoluzione culturale nelle procedure di gara e non solo nel nostro bel Paese.

6 settembre 2016

AL VIA LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI MEZZO PEC


Diviene forma legale di notificazione quella fatta tramite PEC in quanto prevista dalla legge. A legittimare gli enti locali all'utilizzo di detta modalità di notifica è il combinato disposto di cui all'articolo 48, comma 2, del Dlgs 82/2005 "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" e articolo 149-bis del Cpc. Dobbiamo però sottolineare come la normativa prevede l’intervento dell'agente notificatore: il comma 2 dell'articolo 149–bis del Cpc dispone, infatti, che "l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni". Quindi, ne consegue che diviene necessario avvalersi per gli enti locali dei propri messi notificatori, tenuti ad attestare l’avvenuta notificazione mediante la stesura della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Cpc. Riguardo a detta relazione ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Cpc è necessario inserire nella stessa tutte le indicazioni richieste che specificano meglio il destinatario. Nel dettaglio la persona cui la notifica è destinata e le sue qualità, mentre il luogo della consegna è sostituito con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è inviato. Inoltre al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono, poi, allegate le ricevute di invio e di consegna previste dall'articolo 149-bis e dalle disposizioni regolamentari (Dm 44/2011) concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, il messo notificatore restituisce al richiedente l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione.

La normativa prevede pertanto il perfezionamento della notifica nel momento in cui il gestore ufficializza il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario ex art. 149-bis, comma 3 Cpc. Irrilevante diviene dunque, la fattispecie in cui il destinatario decida o meno di prenderne visione. Configurandosi così, l’esatta copia della compiuta giacenza, decorsi i dieci giorni dalla data di deposito dell’atto presso l’ufficio postale ai sensi dell’articolo 8 legge 890/1982, ipotesi prevista per la notifica a mezzo del servizio postale.

Saranno dunque, le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata a valere come mezzi probatori (cfr Cass. Civ. n. 15035/2016). Sarà così indispensabile a pena di nullità la contestazione sulla validità della stessa dinanzi al giudice ordinario proposta dal destinatario dell'atto mediante querela di falso ex articoli 221 e seguenti del Cpc.

E' così che con tale sentenza si viene ad ampliare la lunga tematica riguardante la notifica degli atti, segnando pertanto un ulteriore apertura verso differenti modalità di notifica. Restringendo così il monopolio che da sempre caratterizza Poste Italiane, che non poche volte rende un servizio poco soddisfacente escludendo la leale concorrenza.

26 agosto 2016

CAMBIO SOFTWARE: IL PROBLEMA DEI DATI NON È PIÙ UN PROBLEMA

Uno dei problemi che sta investendo le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi anni sta nella scelta dei gestionali ed il conseguente passaggio ad una nuova software house. Si perché nella gestione delle banche dati in alcuni casi, il travasamento dei dati viene ostacolato dalla precedente software house, che spesso cerca di ottenere facili e ingannevoli guadagni nel consegnare i dati all'ente che per tanti anni ha avuto come cliente. 
Tale comportamento è assolutamente scorretto e apporta un notevole danno all'Ufficio, in quanto viene ostacolato un servizio, arrecando così ostacoli non solo all'amministrazione ma di ritorno anche al cittadino. 
Finalmente il Tribunale di Catanzaro deposita la sentenza n. 2035/16 avverso il ricorso promosso dall'Ente ex articolo 700 Cpc (misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito) che crea non solo giurisprudenza ma fa senz'altro chiarezza in questo mondo dai caratteri un po’ anarchici per così dire. Infatti il Tribunale, sezione specializzata in materia di Impresa, stabilisce la necessità che sia garantita la continuità dei servizi pubblici locali essenziali, rientrando in tale definizione i servizi: demografici; elettorali; stato civile; contabilità; gestione del personale, delle entrate tributarie ed extratributarie. 
Le software house non possono interrompere l'erogazione dei servizi dei Comuni, ai quali per la rilevanza degli interessi collettivi coinvolti deve sempre essere garantita la continuità nell'erogazione dei relativi servizi, comportando altrimenti conseguenze di rilievo non solo civilistico. 
Le conclusioni del Giudice, riconosciuta la meritevolezza e la fondatezza accoglieva il ricorso del Comune affermando importanti principi di diritto: la consegna al Comune del contenuto di tutte la banche dati sinora gestite su supporti magneto-ottici in formato Ascii decodificato, documentato e utilizzabile da chiunque; l'irreparabilità del pregiudizio della software house non può porsi in correlazione con quello molto maggiore che subirebbe il Comune, quale esponente della propria collettività. 

La sentenza di fatto, espone una serie di principi estendibili a tutti i Comuni, che vanno dall'obbligo di restituzione della banca dati, alla necessità che essi siano decodificati e utilizzabili da tutti, escludendo che le software house possano tenere sotto scacco l'ente pubblico e la propria collettività di riferimento, servendosi di meri interessi economici rispetto al ben più importante interesse generale. 
Non è infatti situazione remota e isolata quella in cui i comuni si vedono “ostaggio” dei propri dati informatici, impossibilitati a erogare servizi istituzionali e pubblici, tra l’altro essendo gli unici a poterli offrire ai cittadini. 

Il giudice nel valutare l’interesse economico della software house e quello generale istituzionale del Comune, all'utilizzo dei dati degli archivi informatici, correttamente fa prevalere il secondo. Questo senza alcun dubbio aggravato dal danno in cui versa così l’intera collettività, la quale verrebbe privata dei servizi di rilevanza essenziale. La pronuncia pur essendo cautelare, pone in risalto i problemi sottesi alla proprietà dei dati degli Enti locali, ed al loro libero utilizzo tramite decodifica, superando le eccezioni afferenti alla violazione del diritto d'autore sul software e le banche dati. 

La sentenza in esame ha avuto dunque il merito di aver dettato dei canoni generali estendibili a tutti i Comuni, riconoscendo e dando notevole importanza alla prevalenza dell'interesse generale e l'importanza dei dati, che devono essere restituiti e non possono essere codificati con piattaforme che rendono impossibile la loro utilizzabilità da parte dell'Ente locale, anche qualora il contratto sia ormai terminato.

25 agosto 2016

RISCOSSIONE ENTI LOCALI - FARE PRESTO, FARE BENE. ALTRO CHE EQUITALIA

L’abolizione di Equitalia sembra ormai non più un lontano miraggio ma sembra essere sempre più una concreta soluzione con scadenza fissata al 31 dicembre 2016. E’ così che da nord a sud sono decine i Comuni che hanno tolto ogni potere all'ente di riscossione con soluzioni diverse.
La Legge 166 che autorizza le amministrazioni locali a non servirsi più di Equitalia risale al 2011, a causa delle numerose proroghe e della mancanza ad oggi di un obbligo a fare autonomamente, non tutti gli enti si sono preparati adeguatamente al divorzio dalla società di riscossione e soprattutto non hanno ancora un quadro completo dei vantaggi che possono emergere istituendo una riscossione propria.
L’abolizione di Equitalia ha avuto effetti diversi e molteplici nei vari comuni d’Italia. C’è stato ad esempio il baratto amministrativo e l’abolizione della Tasi, citandone alcuni. 
Il punto fondamentale è che in materia di riscossione coattiva, in Italia vige ancora il Regio decreto n.639 del 1910, firmato da Vittorio Emanuele III, quindi se oggi un Comune decide di abbandonare Equitalia, come alternativa per la riscossione coattiva ha il regio decreto 639 del 1910. 
Gli ufficiali della riscossione, nel nostro Paese, ce li ha quasi tutti Equitalia, nonostante con l’art. 42 del D.Lgs. 112/1999 veniva previsto un concorso nazionale, bandito di concerto tra il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno, per l'idoneità degli ufficiali. L'ultimo bando, infatti porta la data del 15 dicembre 2003 ben prima dunque dell’entrata in vigore della Legge 248/2005 che ha interamente riformato il sistema della riscossione nazionale e locale. Tale norma per la verità, nella previsione di una possibile carenza delle figure in questione, ha stabilito come tale concorso, qualora necessario, potesse essere indetto senza la necessità di osservare alcuna specifica cadenza temporale avendo riferimento solo all'esigenza e alla necessità delle amministrazioni. A tutt'oggi però, dopo oltre 13 anni dall'ultimo bando, nulla è accaduto.
Il regio decreto caduto in disuso è tornato in auge da quando il DL 70/2011 articolo 7 comma 2 ha disposto l’uscita di Equitalia dal mondo dei comuni. Così si è tornati, contro l’evasione, all'ingiunzione fiscale, ovvero a un’ordine di pagamento emesso dall'ente locale. La misura prevede che, se il soggetto intimato non paga entro un certo termine, l’ente può attivare le procedure esecutive e pignorare i beni del debitore.
E allora negli ultimi anni molte amministrazioni si sono attrezzate per riscuotere i tributi direttamente, attraverso società in house o partecipate oppure attraverso soggetti privati selezionati con gara pubblica. Prima della riscossione coattiva, per i tributi locali di modesta entità ci sarà una fase stragiudiziale.
E' doveroso precisare però che si sono paventate inchieste aperte dalle procure di mezza Italia sulle attività di alcune società private di riscossione, creando non poca confusione ed un pizzico di timore. Tributi Italia è il caso più noto, ma non è certo l’unico.
A fare ordine però sono intervenuti Consiglio di Stato e Anac, come già esposto nel nostro precedente articolo, indicando quale scelta più efficace ed efficiente la riscossione coattiva diretta, effettuata dai Comuni avvalendosi di società la cui logica non sia condizionata dall'aggio (la commissione ricevuta da Equitalia su ogni cartella gestita). Così da poter avere il supporto ed il sostengo di professionisti del settore specializzati nella lotta all'evasione e nello stesso momento continuare ad avere sotto la propria giurisdizione tutto il loro operato.

Tra i primi ci sono stati Riccione, Morazzone (Varese), Thiene (Vicenza), San Donà di Piave (Venezia), Vigevano (Pavia), Zanica (Bergamo), Merate (Lecco) e Calalzo di Cadore (Belluno), che dal 2011 ha affidato la raccolta coattiva dei crediti insoluti alla Comunità montana Valbelluna, che già gestiva la riscossione delle tasse ordinarie. Il risparmio dichiarato dall'amministrazione comunale è di 26 mila euro l’anno. Tra i pionieri anche il Comune di Oristano. Solo un anno dopo il cambio, il risparmio ottenuto con la riscossione diretta era calcolato in un milione e mezzo di euro, con un aumento di 650mila euro nel gettito derivante dall’Ici e di 600mila euro per la Tarsu.

12 agosto 2016

IL TAR RESPINGE L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LE TARIFFE DELLA TARI SE SI APPLICANO I COEFFICENTI NORMALIZZATI

Il Tar Latina con sentenza n. 486/2016 ha chiarito che non occorre motivare le tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, cioè dal Dpr n. 158/1999, respingendo così il ricorso di alcuni gestori di stabilimenti balneari. In particolare i gestori delle strutture balneari hanno contestato la mancanza di motivazione della delibera di determinazione delle tariffe Tari 2014, in quanto l'atto avrebbe un carattere composito, in parte regolamentare e in parte provvedimentale. Ma il Tar Latina ha respinto l'eccezione negando che la delibera richieda una particolare o specifica motivazione, trattandosi di un atto generale. Nel dettaglio i giudici amministrativi evidenziano che la determinazione delle tariffe si basa sull'applicazione del metodo normalizzato disciplinato dal Dpr n. 158/1999. Ebbene, i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche dell'attività, con particolare riferimento alla diversa attitudine alla produzione di rifiuti dell'arenile rispetto al chiosco e del carattere stagionale dell'attività. Non a caso i coefficienti della specifica categoria sono diversi, e soprattutto sensibilmente più bassi, rispetto a quelli previsti per i pubblici esercizi (bar, pasticcerie, ristoranti) e in genere per le altre strutture ricettive (alberghi e campeggi). Il Comune ha quindi ritenuto corretto individuare il coefficiente di produttività per gli stabilimenti balneari all'interno del range previsto dal Dpr n. 158/1999. Scelta che non è stata censurata dal Tar, trattandosi di questione rientrante nel merito della discrezionalità amministrativa.

E’ senz’altro da evidenziare come la questione dell'obbligo motivazionale delle tariffe è sempre stata piuttosto controversa, specie con riferimento alla Tarsu. Infatti l'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993 impone ai Comuni di indicare analiticamente e in dettaglio le scelte effettuate in ordine alle tariffe, diversamente dagli altri tributi comunali. Sul punto si è però formato un orientamento giurisprudenziale oscillante, che per un verso ha ritenuto sempre necessaria una specifica motivazione (tra cui il Consiglio di Stato con le sentenze n. 5616/2010 e n. 5037/2009) e per altro verso ha negato la sussistenza di tale obbligo (tra cui la Cassazione con le sentenze n. 11966/2016, n. 8351/2015 e n. 7044/2014).
Si è andata via via per configurandosi una leggera apertura da parte del Consiglio di Stato, il quale ha affermato la possibilità di ritenere implicitamente motivate le tariffe Tarsu nel caso in cui il Comune abbia applicato il metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158/1999. Ciò in quanto il Dlgs n. 507/1993 deve intendersi integrato dal Dpr n. 158/1999 e il richiamo a quest'ultimo nella delibera comunale concretizza una motivazione «per relationem» del tutto legittima.

La decisione n. 486/2016 del Tar Latina è quindi in perfetta sincronia con l'orientamento pregresso sorto sul Dpr n. 158/1999. D'altronde sembra non esistere più alcuna norma, analoga all'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993, che imporrebbe di motivare le delibere tariffarie. Pertanto con la soppressione della Tarsu deve intendersi venuta meno la questione riguardante l'obbligo motivazionale della delibera tariffaria, visto che ora si applicano i coefficienti indicati dal Dpr n. 158/1999.

10 agosto 2016

RURALITA' DEL FABBRICATO E CLASSAMENTO CATASTALE

La Corte di cassazione si è espressa su una serie di controversie relative alla questione ormai storica della ruralità ai fini ICI, con particolare riferimento ai fabbricati strumentali delle cooperative agricole. L’interesse, attuale anche per i riflessi diretti in ambito IMU e TASI, è dato dal fatto che, dopo l’intervento delle Sezioni Unite avvenuto nel corso dell’anno 2009, che ha delineato la soluzione interpretativa sulla base di un preciso principio di diritto, non sono mancate alcune pronunce di legittimità di segno contrario, che hanno fatto temere un ritorno alla conflittualità del decennio antecedente. 
La ruralità è intesa come condizione che consente di accedere a diverse agevolazioni fiscali. Il favor fiscale assume ampiezza assai variabile nei vari ambiti tributari, sino a raggiungere il livello massimo dell’esenzione o dell’esclusione totale dal tributo, allorché siano presenti requisiti oggettivi e/o soggettivi, variamente combinati fra loro. Nei tributi locali il tema della ruralità, ha interessato in modo particolare l’ICI, difatti vede ancora dei contenziosi pendenti e attività di controllo in corso per le ultime due annualità. In vigenza di tale tributo il legislatore aveva operato un intervento decisivo per porre fine alla questione dibattuta della configurabilità del fabbricato rurale come presupposto d’imposta, stabilendone l’esclusione. In tal senso è la previsione recata dall’art. 23 comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con Legge 27 febbraio 2009, n. 14. Rimaneva però la conflittualità, sul piano sostanziale, della individuazione dei requisiti effettivi di ruralità del cespite, cui la norma citata opera rinvio. Con un approccio sistematico alla disciplina speciale del tributo, nel corso del 2009 la Corte di cassazione a Sezione Unite, con sentenza 21 agosto 2009, n. 18565 ha statuito una soluzione interpretativa ancorata alla pregiudizialità vincolante del classamento catastale. Nel dettaglio vediamo che nell’ ICI, tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali all’attività agricola, risultavano esclusi dalla soggezione all’imposta. Nell’IMU, la soggezione è tornata piena per i fabbricati ad uso abitativo, mentre per gli strumentali il regime di favore ha spaziato da una iniziale aliquota agevolata ad una successiva esclusione dal tributo. Nella TASI e sempre con riferimento ai soli fabbricati strumentali, è prevista un’aliquota agevolata massima che costituisce limite alle scelte di politica fiscale del Comune.
Dopo una serie infinita quindi di sentenze e tesi contrapposte la Corte, con un vero e proprio “pacchetto” di sentenze conformi, ha messo fine ad ogni dubbio residuo in ordine alla possibilità di valutare incidentalmente la sussistenza dei requisiti sostanziali di ruralità discostandosi dal diverso classamento e ha confermato la tassatività della previsione di retroattività quinquennale delle istanze ai sensi del D.L. n. 70, disattesa da alcuni giudici di merito. Il Comune è, dunque, sollevato da verifiche puntuali nel rapporto diretto col contribuente. Il controllo sostanziale potrà, invece, essere oggetto di segnalazioni nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Territorio per classamenti ritenuti incongrui o istanze di ruralità che appaiano non fondate. Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ha comportato, nel tempo, riflessi diversi sul piano fiscale per i quali può essere utile operare una ricognizione, tenendo conto delle annualità ancora oggetto di controllo da parte dell’ente impositore e della attualità delle ricadute. La ricognizione prende avvio dalla individuazione del fabbricato “rurale”, tale allorché siano presenti i requisiti di cui all’art. 9, comma 3 (per i fabbricati abitativi) e comma 3-bis (per i fabbricati strumentali), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. La verifica dei requisiti è operata dall’Agenzia delle entrate - Territorio su istanza o su DOCFA di parte, tenendo conto di eventuali segnalazioni da parte del Comune. La presenza del fabbricato rurale è attestata dalle risultanze catastali (classamento o annotazione di ruralità), con effetti vincolanti sulla fiscalità collegata. La verifica diretta dei requisiti da parte dell’ente impositore è limitata al caso in cui il cespite non sia ancora presente al catasto fabbricati. Il livello successivo dell’approccio fiscale attiene alla individuazione del regime fiscale da applicare, tenuto conto della variabilità degli effetti nei vari tributi e nel corso del tempo.

8 agosto 2016

RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, IL GOVERNO PONE L'ATTENZIONE SUI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA

Con l’interrogazione in commissione Finanze della Camera n. 5-08252/2016 è stato chiesto se il ministero delle Finanze intenda assumere adeguate iniziative normative, finalizzate a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, estendendo anche ai concessionari locali il sistema di autorizzazioni previsto per il servizio nazionale. 
L'interrogazione al Mef evidenzia la necessità di una maggiore attenzione del Governo in tale ambito, evidenziando come tali comportamenti nella gestione dell'attività di riscossione determinino gravi conseguenze finanziarie in danno dei Comuni coinvolti, i quali vengono privati di ingenti risorse. 
Il Mef, tramite il ViceMinistro, in riferimento alla richiesta di aumentare i controlli più pervasivi sulla raccolta dei tributi, da parte degli enti locali, fa presente che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'articolo 153, comma 4, già prevede espressamente che: «Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica». 
Con riferimento alla richiesta di attivare iniziative, da parte del Mef, il Governo, come già più volte annunciato, ha avviato approfondimenti nel merito con l'intento di riformare il sistema della riscossione coattiva delle entrate pubbliche. 
La finalità è, in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 157, e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula, sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini. Può quindi a ragion veduta essere verificata, a detta del Mef,  la possibilità di affinare anche il sistema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

5 agosto 2016

TRIBUTI LOCALE E PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER LA CARTELLA DI PAGAMENTO

Il pagamento di tributi locali è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche o idriche con I' unica differenza che, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito dal contribuente o alla entità dei consumi dello stesso. E’ la Commissione tributaria di Napoli con la sentenza n. 11319/2016 ad affermarlo, disponendo anche che i tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto dipendente e correlato caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo, in relazione alla quale l'utente è tenuto ad un’erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso. 
La decisione del giudice di legittimità conferma che gli importi pretesi dal Concessionario della riscossione, mediante cartelle di pagamento non impugnate, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica delle cartelle stesse, non essendo queste equiparabili a un provvedimento giurisdizionale. La questione giuridica, però, impone un aspetto preliminare cioè quello di precisare i concetti di decadenza e prescrizione.
La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già acquisito in un determinato tempo; tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (articolo 2934 e ss. Cc). La decadenza consiste nella perdita della possibilità di acquisire un diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà; il mancato esercizio della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza (articolo 2934 e ss. Cc). La differenza tra decadenza e prescrizione consiste nel fatto che la prima avviene prima che il diritto sia acquisito, mentre la prescrizione invece avviene dopo che il diritto è acquisito, ma non esercitato; la decadenza è il termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la prescrizione è la sanzione inflitta per non avere esercitato quel diritto già acquisito nei termini.
Premessi questi essenziali caratteri giuridici, è agevole comprendere il significato essenziale che emerge dalla pronuncia in esame: secondo la Ctp un atto amministrativo, nella fattispecie una cartella di pagamento, non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione, per cui nulla vale la notifica di un’intimazione oltre detto termine. E’ quindi chiaro evincere che le obbligazioni tributarie, hanno fisiologicamente insita la caratteristica della periodicità alla quale l’articolo 2948 n. 4 Cc riconduce la prescrizione quinquennale.

3 agosto 2016

L'ANNOSA QUESTIONE SULL'ICI E GLI ISTITUTI PARITARI

La Cassazione con la sentenza n. 13968/2016 torna sulla questione dell’esenzione ici per le scuole paritarie. Conferma con questa nuova sentenza l’orientamento già statuito in passato ribadendo la spettanza dell’agevolazione solo se l'attività è svolta con modalità non commerciale, che è onere del contribuente dimostrare. 
La Corte in opposizione alla teoria dell’ente ecclesiastico, secondo la quale il riconoscimento dello status di scuola paritaria dell'attività didattica svolta nell'immobile avrebbe dovuto comportare automaticamente la spettanza dell'esenzione, stabilisce che tale status non costituisce di per sé condizione sufficiente per accedere all'esenzione, essendo necessaria anche la dimostrazione, secondo quanto precisato dal Mef nella circolare n. 2/DF del 2009, che «l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica». Inoltre, si precisa che per quanto previsto dal decreto ministeriale 200/2012, ai fini dell'esenzione l'attività didattica deve essere «svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione» del costo. 
Ci sembra doveroso inoltre ricordare che la Suprema Corte già in passato si era espressa con il medesimo orientamento, citiamo dunque le sentenze n. 14225/2015 e 14226/2015, con le quale si evidenziava inoltre il principio secondo il quale l’esenzione in base all’originaria formulazione della norma è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell’art. 16 lett. a), della Legge 20 maggio 198 n 222, nelle quali non rientra l’esercizio di attività sanitarie, didattiche o ricettive salvo che non sia dimostrato specificatamente che le stesse siano svolte con modalità non commerciali. Citiamo ancora dalla sentenza 14225/2015, la conferma del principio secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma, lett. c) del D.lgs 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. 
C'è solo infine da rilevare che anche la sentenza in commento si pone in linea con quanto recentemente stabilito, proprio in tema di scuole paritarie, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 292/2016, ad avviso del quale il fine di lucro va posto in correlazione con le caratteristiche economico-commerciali dell'attività esercita e non con la natura dell'ente che le esercita. La scuola paritaria senza scopo di lucro sarebbe quindi quella che svolge il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico per il servizio prestato, dovendosi, al contrario ritenere che «il pagamento di rette di importo non minimo essere considerato fatto rilevatore dell'esercizio di un'attività con modalità commerciali».

2 agosto 2016

CONDONO TOMBALE PER GLI IMMOBILI DELLA CHIESA

E’ con l’articolo 6 della Legge 137/2016 che si dispone l'esonero da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione per tutti gli immobili della Chiesa che si trovano in zone extraterritoriali. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria convenzione fiscale tra il Governo italiano e la Santa Sede, in vigore dallo scorso 23 luglio.
Possiamo inquadrarla come una disposizione attuativa dell’articolo 16 del Trattato del Laterano del 1929, relativo agli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, tra i quali le tre Basiliche patriarcali, il palazzo pontificio di Castel Gandolfo, l'Università Gregoriana, i due palazzi di Sant'Apollinare, la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo, nonché altri immobili situati quasi tutti nelle zone extraterritoriali, cioè beneficiarie delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi diplomatiche di Stati esteri.
Doveroso è ricordare che tali immobili erano già esenti dall'Ici, in base all'articolo 7 del Dlgs 504/1992 ora applicabile all'Imu e, dal 2014, anche alla Tasi. Rimaneva quindi vacante, e fonte di incertezza, una regolamentazione riferita alla corrispondente imposta Tarsu. Impossibile un’interpretazione estensiva relativa alla disposizione dei dei patti lateranensi, poiché riguardante le imposte gravanti sui redditi degli immobili e quindi contrapposte ai tributi (come la Tarsu) correlati a un servizio reso dall'ente locale.
Non di poca rilevanza però faceva ingresso nella scena la recente giurisprudenza (cfr Cassazione n 4027/2012) cassando il principio secondo il quale si riteneva applicabile la Tarsu all’Università pontificia Gregoriana (immobile inserito nell’articolo 16 del Trattato del Laterano) e in genere agli istituti ecclesiastici, essendo immobili che producono rifiuti come tutti gli altri.
E’ però la Commissione tributaria regionale del Lazio, a portare confusione con la sentenza n. 3587/2014, ritenendo esenti dalla Tarsu gli immobili degli istituti pontifici, non condividendo quindi e ribaltando la tesi della natura programmatoria dell'articolo 16 del Trattato Lateranense, sostenuta invece dalla Cassazione due anni prima.
Divenuta necessaria dunque una regolamentazione normativa per risolvere la fattispecie viene redatta la Legge 137/2016 sopra riportata. Si tratta, quindi, di una clausola generale, formulata in modo tale da poter valere in futuro per ogni tipo di tributo senza necessità di introdurre, di volta in volta, una specifica disposizione di esonero. Ovviamente l'agevolazione viene meno se la prestazione economica, oggi corrispondente a un tributo, fosse un giorno trasformata in una tariffa dalla natura extratributaria.
Nota da non trascurare è l’evidenza temporale della norma, l'esonero non vale solo per il futuro ma si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. Viene quindi conferita alla norma una portata retroattiva per sanare le situazioni ancora pendenti, con il limite del giudicato. 
Possiamo giungere alla considerazione che siamo in presenza di un vero e proprio condono tombale per gli immobili della Chiesa. 
Da non trascurare però l’aggravio economico che invece incomberà necessariamente sui contribuenti, i quali si troveranno a sopperire la mancanza di gettito che deve essere comunque coperta in quanto importo del costo del servizio che l’ente qualsiasi esso sia deve far quadrare nel bilancio.
 
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