Diviene forma legale di notificazione quella fatta tramite PEC in quanto prevista dalla legge. A legittimare gli enti locali all'utilizzo di detta modalità di notifica è il combinato disposto di cui all'articolo 48, comma 2, del Dlgs 82/2005 "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" e articolo 149-bis del Cpc. Dobbiamo però sottolineare come la normativa prevede l’intervento dell'agente notificatore: il comma 2 dell'articolo 149–bis del Cpc dispone, infatti, che "l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni". Quindi, ne consegue che diviene necessario avvalersi per gli enti locali dei propri messi notificatori, tenuti ad attestare l’avvenuta notificazione mediante la stesura della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Cpc. Riguardo a detta relazione ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Cpc è necessario inserire nella stessa tutte le indicazioni richieste che specificano meglio il destinatario. Nel dettaglio la persona cui la notifica è destinata e le sue qualità, mentre il luogo della consegna è sostituito con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è inviato. Inoltre al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono, poi, allegate le ricevute di invio e di consegna previste dall'articolo 149-bis e dalle disposizioni regolamentari (Dm 44/2011) concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, il messo notificatore restituisce al richiedente l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione.
La normativa prevede pertanto il perfezionamento della notifica nel momento in cui il gestore ufficializza il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario ex art. 149-bis, comma 3 Cpc. Irrilevante diviene dunque, la fattispecie in cui il destinatario decida o meno di prenderne visione. Configurandosi così, l’esatta copia della compiuta giacenza, decorsi i dieci giorni dalla data di deposito dell’atto presso l’ufficio postale ai sensi dell’articolo 8 legge 890/1982, ipotesi prevista per la notifica a mezzo del servizio postale.
Saranno dunque, le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata a valere come mezzi probatori (cfr Cass. Civ. n. 15035/2016). Sarà così indispensabile a pena di nullità la contestazione sulla validità della stessa dinanzi al giudice ordinario proposta dal destinatario dell'atto mediante querela di falso ex articoli 221 e seguenti del Cpc.
E' così che con tale sentenza si viene ad ampliare la lunga tematica riguardante la notifica degli atti, segnando pertanto un ulteriore apertura verso differenti modalità di notifica. Restringendo così il monopolio che da sempre caratterizza Poste Italiane, che non poche volte rende un servizio poco soddisfacente escludendo la leale concorrenza.