NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

29 settembre 2016

LA SUPREMA CORTE TENTA DI RIBALTARE IL DESTINO DELL'INGIUNZIONE

La Suprema Corte con la sentenza n. 18491 del 21 settembre 2016 ha statuito che l'ingiunzione fiscale ha valore meramente accertativo e non è un atto della riscossione; per lo svolgimento delle azioni esecutive relative alle somme ingiunte si potrà procedere solo previa iscrizione a ruolo. Sembrano però principi non conformi alla consolidata giurisprudenza e in riferimento alle normative. 

Difatti la riscossione tramite ingiunzione di cui al Regio decreto 610/1939 è strumento di riscossione coattivo alternativo alla riscossione tramite ruolo di cui al Dpr 602/1973. Occorre in più richiamare l'articolo 36, comma 2 del Dl 248/2007, il quale molto chiaramente distingue tra le due modalità di riscossione, precisando che l'ingiunzione può essere utilizzata nei casi di riscossione coattiva svolta direttamente dall'ente locale o nel caso di affidamento a riscuotitori privati, di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, mentre si utilizza il ruolo nel caso di affidamento all'Agente della riscossione. A questo dobbiamo precisare che vista la vigente normativa a partire dal 1° gennaio 2017 i Comuni dovranno effettuare la riscossione coattiva solo sulla base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto data in cui Equitalia non potrà più riscuotere i crediti comunali.


Risulta al contrario palesemente evidente come l’ingiunzione sia essa stessa atto della riscossione coattiva, potremmo definirla l’attrice principale, con valore contestuale di titolo esecutivo e di precetto. Quindi chiaramente in contrasto con la volontà della Corte di farla passare come atto prodromico alla riscossione, conferendole così una minor portata e ristrettissima importanza. Le stesse sezioni unite, con sentenza 5 gennaio 2016 n. 30, hanno precisato, che l'ingiunzione è essenzialmente equivalente all'iscrizione a ruolo e conseguentemente assimilabile alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo e pertanto la giurisdizione è quella del giudice tributario.
Non vorremo contraddire la Corte ma a fronte dell’analisi compiuta tra giurisprudenza e normativa ci sembra proprio che la sentenza in esame n. 18491/2016 vada piuttosto relegata ad uno sfortunato incidente e che il principio emesso passi pertanto come mero “canto fuori dal coro”.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa