NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

23 settembre 2016

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' NON SEMPRE NECESSARIA

Con la sentenza 18453 la Corte di Cassazione ha statuito il principio per il quale il contribuente ha diritto alla riduzione a metà dell'Ici/Imu in presenza di fabbricato inagibile o inabitabile, anche se non ha presentato la denuncia, se tale situazione era già a conoscenza del Comune.

Il Certificato di agibilità in base a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per tutti gli interventi effettuati sugli edifici, nello specifico su immobili privati, commerciali, industriali, ed è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni degli edifici stessi.
Il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo normativo:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) (…);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.


L’inagibilità o inabitabilità deve quindi consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio.

Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello
Ai fini Ici, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, prevedeva una duplice procedura, alternativa, per il riconoscimento dell'agevolazione. In particolare, il proprietario poteva richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale, con spese a suo carico, oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti di legge. In entrambe le ipotesi, e ancor più ovviamente nella seconda di esse, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale, allegando idonea documentazione. La disciplina è rimasta invariata con l’entrata in vigore dell'Imu, poiché il Dl n. 201/11 ha recepito le regole Ici.
È meritevole di nota l'argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte che ha fatto leva sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Al contribuente, infatti, non può essere richiesta documentazione già in possesso della pubblica amministrazione. Si tratta peraltro di previsione espressiva del più ampio principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente.

E’ dunque ormai cassata la possibilità per il contribuente di esonerarsi dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità dell’immobile avendo nello stesso tempo però diritto alla riduzione prevista nel caso di specie. 
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa