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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

20 maggio 2016

TARI E RIFIUTI SPECIALI: LA CASSAZIONE DETTA LA DISCIPLINA DA SEGUIRE

La Suprema Corte con la sentenza n. 9858/16 ha dichiarato che non si paga la tassa rifiuti urbani nei locali adibiti alla lavorazione artigianale (sale di lavorazione) che appunto producono rifiuti speciali, ha così messo la parola fine a una questione annosa e a una specifica vicenda processuale protrattasi per circa un decennio. Anche se la suddetta sentenza riguardava l'allora tassa vigente, la Tia, nulla impedisce di leggere il principio affermato dalla Cassazione anche a fronte dell'attuale tassazione sui rifiuti urbani.

La Cassazione muove la sua decisione dal ricorso proposto dal gestore della riscossione del tributo che si opponeva alla decisione dei giudici tributari. Nella vicenda era coinvolta una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la Tia, in quanto essa provvedeva al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni. Infatti, la Cassazione, dopo aver constatato che il contribuente aveva dimostrato di aver provveduto a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti speciali, ha confermato l'esclusione dei rifiuti speciali dal pagamento del tributo. La Cassazione ha potuto verificare che venivano "esclusivamente" prodotti rifiuti speciali nelle superfici destinate alla produzione artigianale. Ha quindi statuito come conseguenza che la parte variabile della Tia non era dovuta, anche alla luce della giurisprudenza precedentemente espressa sull'argomento (Cass. sez. trib. 5829/2012 e 3756/2012).

L'impresa ha così ottenuto conferma del proprio convincimento di non essere assoggettabile, attraverso il principio - ora confermato dalla Cassazione - che non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti i locali destinati alla produzione in cui si producono rifiuti speciali.

La sentenza ha chiarito un aspetto problematico della tassazione rifiuti che si era puntualmente verificato a ogni nuova previsione tributaria. Difatti, la tariffa rifiuti si è trasformata diventando nel tempo Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt'oggi Tari. Sull'applicazione del tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far sì che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto oscillante e disorganica.
Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Da qui la tesi - ora confermata - secondo la quale la tassa rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate.
La sentenza dovrebbe portare la dovuta univocità nelle pretese tributarie dei Comuni che, stando all'attuale pronuncia, dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree dedicate alla produzione di rifiuti speciali a patto che i contribuenti interessati dimostrino di sostenere autonomamente costi relativi allo smaltimento degli stessi e contemporaneamente il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti speciali.

17 maggio 2016

IMU E COMODATO: ROMPICAPO E RISCHIO RINCARI

A un mese esatto dal pagamento dell'acconto dell’imposta IMU – la scadenza è giovedì 16 giugno – la tassazione immobiliare regala ai contribuenti l'ennesimo rompicapo.

Per la riduzione Imu e Tasi del 50% relativa al comodato d’uso gratuito dato ad un parente in linea diretta, la legge di Stabilità (la 208/2015), al comma 10 del suo unico articolo, fissa requisiti che suonano quasi impossibili:
• la casa non dev'essere di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9);
• la casa va concessa a parenti entro il primo grado (padri e figli) che la usano come abitazione principale (cioè, avendo la residenza e la dimora);
• il proprietario deve avere residenza e dimora nello stesso Comune della casa data in prestito e, oltre alla casa in comodato, può possedere nello stesso Comune solo un altro immobile, adibito a prima casa e non di pregio;
• il contratto di comodato deve essere registrato ed entro il 30 giugno 2017 va presentata la dichiarazione Imu.
In realtà, a semplificare un po' le cose è arrivata la risoluzione 1/DF delle Finanze, che ha considerato "non bloccante" il possesso di immobili non abitativi (come box auto e terreni). Una lettura che potrebbe aver allargato in modo sensibile il perimetro dello sconto. Difatti a livello nazionale da un calcolo stimato si suppone che ogni 100 contribuenti, ce ne siano 7,6 che hanno dato almeno un immobile in prestito e, tra questi, 4,8 che abbiano i requisiti per lo sconto del 50 per cento. Dunque, due possibilità su tre. Non è detto, però, che tutti i beneficiari potenziali sfruttino l'agevolazione. La registrazione del contratto costa 200 euro, più 16 euro di bollo per copia (in genere due). E l'onere va confrontato con il risparmio, che dipende dall'aliquota Imu (ed eventualmente Tasi) decisa dal Comune.
Ad esempio, su una casa con una rendita catastale di 450 euro, tassata con l'aliquota media applicata nel 2015 dai Comuni italiani – pari al 9,23 per mille – lo sconto vale 349 euro. Secondo gli ultimi dati delle Finanze, le case che risultano date in comodato dalle dichiarazioni dei redditi sono 931mila.

L'altro aspetto da considerare è che nel 2015 i sindaci a certe condizioni potevano "assimilare", cioè parificare, le case date in prestito ai parenti in primo grado. Una scelta compiuta circa da 1.700 Comuni, che la legge di Stabilità 2016 ha spazzato via, introducendo invece lo sconto "nazionale" del 50 per cento.
È evidente che in questi casi il passaggio è spesso peggiorativo. Prendiamo ancora la casa con la rendita da 450 euro. Se il Comune tassava la prima casa con la Tasi al 2,5 per mille e aveva deciso l'assimilazione, sull'abitazione in comodato si pagavano 189 euro, cifra che quest'anno aumenta in tutti i casi in cui il Comune ha deciso un'aliquota superiore al 5 per mille. Ma il proprietario, persa l'assimilazione, potrebbe non avere i requisiti per lo sconto del 50%, pagando di sicuro di più.
L'intreccio, però, non è ancora finito, perché la legge di Stabilità ha congelato gli aumenti Imu e Tasi nel 2016, salvando così le aliquote ridotte per il comodato che molti Comuni avevano previsto in aggiunta o al posto dell'assimilazione (si veda l'articolo in basso) e che potrebbero abbinarsi allo sconto del 50 per cento.

Resta il problema di come pagare l'acconto del 16 giugno. Per legge vanno usate «l'aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente». Nessun problema se l'aliquota 2015 è rimasta invariata, ma chi ha diritto allo sconto "nazionale" può già considerarlo. Difficile, invece, capire come deve pagare chi ha perso l'assimilazione: la soluzione più semplice sarebbe versare con l'aliquota "ordinaria" 2015, ma sarebbe saggio non sanzionare chi dovesse sbagliare.

13 maggio 2016

CANONE NON RICOGNITORIO: IL CONSIGLIO DI STATO INVERTE L'ORIENTAMENTO

Il Consiglio di Stato con la sentenza 1926 ha sancito la non obbligazione del canone concessorio se l'occupazione dei servizi a rete non impedisce in tutto o in parte la fruizione della strada, confermando l'annullamento di un regolamento comunale istitutivo del canone concessorio non ricognitorio. Si mette così la parola fine all'ampio contenzioso degli ultimi anni tra Comuni e gestori di acqua, gas, energia elettrica e telecomunicazioni. La materia del contendere riguarda l'applicazione del canone previsto dall'articolo 27 del Codice della strada, che molti Comuni hanno istituito con regolamento, poi impugnato assieme alle richieste di pagamento inviate ai gestori dei servizi a rete.
Nel 2014 l'appello al Consiglio di Stato che si pronunciò attribuendo al canone in questione la patente di legittimità (sentenza n. 6459/2014).
Ma il vento è cambiato. Una prima avvisaglia si è avuta con l'ordinanza 1191 del 7 aprile scorso dello stesso Consiglio di Stato, che dava atto di un orientamento favorevole alla tesi comunale, ma riteneva di pervenire a diverse conclusioni per «prevalenti ragioni testuali e sistematiche». Le stesse parole della sentenza depositata ieri all'esito dell'udienza pubblica tenutasi proprio il 7 aprile insieme a tanti altri appelli sul canone. Si attendono quindi altre sentenze dello stesso tenore, che conferma la decisione del Tar Milano (sentenza 1130/2015) sia pure per ragioni in parte diverse.
In particolare i giudici di Palazzo Spada evidenziando che il canone concessorio stradale non può essere richiesto a fronte di qualunque utilizzo della strada, ma solo in caso di utilizzo che impedisca in tutto o in parte la pubblica fruizione. Pertanto la pretesa sarà legittima solo durante la fase di posa in opera dell'infrastruttura a rete, trattandosi di lavori che occupano la sede stradale.
In sostanza, contrariamente a quanto affermato con la sentenza 6459/2014, il Consiglio di Stato esclude ora la possibilità di esigere il canone non ricognitorio in tutte le ipotesi di utilizzo del sottosuolo stradale che non impediscono o limitano l'uso pubblico della sede viaria, come nel caso delle infrastrutture idriche a rete. Un settore peraltro nel quale vige un principio di tendenziale gratuità della messa a disposizione della rete idrica (articolo 153 Dlgs 152/2006). Lo stesso dicasi anche per le reti di telecomunicazioni (articolo 93 Dlgs 259/2003), ma in questo caso il nodo interpretativo è stato definitivamente sciolto dal legislatore con l'articolo 12 del Dlgs 33/2016, che vieta l'applicazione di altri oneri. Per tutti gli altri gestori (acqua, gas ed energia elettrica), lo stop al canone è invece arrivato dal Consiglio di Stato.

12 maggio 2016

TAR: NIENTE ISCRIZIONE ALL'ALBO PER I CONCESSIONARI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE

Il Tar Lazio con al sentenza 5470/2016 ha sancito che non si può imporre l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari per affidare le attività di supporto alla riscossione delle entrate locali, censurando così l'operato di Consip che aveva indetto una procedura selettiva per i servizi strumentali alla gestione delle entrate comunali, limitandone la partecipazione alla sole società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/97.
La decisione consolida il filone giurisprudenziale già percorso con la sentenza 4649/2016 dello stesso Tar, in linea a quanto recentemente affermato dal Tar Bari con la sentenza 424/2016.
Il ragionamento è sempre lo stesso: è legittimo chiedere il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale solo se l'affidamento riguarda il maneggio di denaro pubblico, mentre è vietato se si tratta di un mero servizio di supporto alla gestione delle entrate, cioè senza alcuna riscossione.
In questo caso, l'iscrizione all'albo limita eccessivamente la concorrenza e risulta peraltro in contrasto ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità che consentono alla stazione appaltante di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che va sempre più consolidandosi, specie dopo la pronuncia del Consiglio di Stato 1421/2016, ma non del tutto persuasivo in quanto l'albo non riguarda solo la riscossione delle entrate ma anche l'attività di accertamento. Il maneggio di denaro non può quindi costituire l'unico elemento per tracciare i confini delle attività riservate. Senza considerare poi che il ricorso alle attività strumentali è ormai prevalente, quindi sarebbe superflua la stessa esistenza dell'albo nazionale.

11 maggio 2016

ANCORA DIFFICOLTA' SUI RIMBORSI IMU

Dopo essere riusciti nell’ardua impresa di accedere alla piattaforma predisposta dall'Economia per l'inserimento delle domande di rimborso dell'Imu alla luce del decreto e della circolare ministeriale che finalmente hanno disciplinato il tema, i Comuni, come già chiaramente previsto nella stesura del precedente articolo "LUNGA ANCORA LA STRADA VERSO I RIMBORSI IMU" si stanno ora scontrando con i primi problemi di caricamento dei dati. Il primo problema evidenziato riguarda il fatto che il sistema controlla l'esistenza dei soli versamenti effettuati tramite F24, sicché se il soggetto ha utilizzato altre forme di pagamento, l'istanza di rimborso non viene accettata. Il problema esiste anche per l'Imu e riguarda i versamenti degli italiani residenti all'estero. Lo stesso ministero, nel comunicato del 31 maggio 2012, ha precisato che ove non sia possibile per i residenti estero utilizzare il modello F24 occorre procedere al pagamento, per quanto riguarda la quota comunale, direttamente con bonifico su un conto individuato da ciascun Comune; per quanto riguarda la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. La copia di entrambi i versamenti deve poi essere inviata al Comune, con l'indicazione dei dettagli del versamento (codice tributo, anno di versamento, rata di acconto/saldo). Quindi, per ora, sembra che lo Stato non potrà disporre alcun rimborso per i residenti estero.

Altro problema di carattere generale è l'ammontare minimo di rimborso che lo Stato può effettuare: il quesito è se sarà dato corso anche a rimborsi al di sotto dei 12 euro. Al riguardo occorre premettere che l'articolo 1, comma 168 della legge 296/2006 rimette alla potestà comunale l'individuazione dell'importo minimo di versamento, che corrisponde anche all'importo minimo di rimborso. Se il Comune nulla ha regolamentato, si rende applicabile automaticamente l'importo minimo di 12 euro. Questa soluzione, se appare pacifica per l'Imu, lo è meno per la maggiorazione Tares, che ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti, del quale condivide però il regime delle riduzioni e delle agevolazioni, oltre che dell'accertamento: si dovrebbe quindi pervenire alle medesime conclusioni dell'Imu, ma un chiarimento ministeriale sarebbe quanto meno opportuno. Il ministero, nelle linee guida alla predisposizione del regolamento Imu, ha precisato che l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato. Da ciò consegue che in caso di provvedimento di rimborso, ad esempio di 20 euro, di cui 18 a carico del Comune e 2 a carico dello Stato, quest'ultimo dovrebbe provvedere a effettuare il rimborso.

Entrando nel dettaglio operativo, i Comuni si lamentano del fatto che lo stesso provvedimento di rimborso deve essere caricato più volte, in quanto il sistema richiede le stesse informazioni per singolo codice tributo e per singola rata di versamento. Quindi, un provvedimento di rimborso può dar luogo anche fino a 12 autonomi caricamenti manuali. Se è già inaccettabile il caricamento manuale dei singoli provvedimenti di rimborso, la richiesta di caricamento multipla dello stesso provvedimento appare ancora più assurda.

10 maggio 2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: NON C'E' SOSTA PER GLI UFFICI FINANZIARI

I responsabili degli uffici finanziari dei Comuni sembra proprio non riescano ad avere una tregua. Per molti dei quali infatti appena conclusa la recente quanto intensa attività di predisposizione del rendiconto sulla gestione e del bilancio di previsione, è già tempo di pensare alla predisposizione del piano esecutivo di gestione. L'articolo 169 del Tuel, difatti, impone a tutti gli enti con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti di deliberare tale documento entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
Se l'articolo 169 prevede venti giorni, più stringente appare la previsione del paragrafo 10.3 del principio contabile applicato 4/1 secondo cui l'approvazione dovrebbe avvenire nella prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. La proposta all'organo esecutivo dovrà essere predisposta da parte del direttore generale o del segretario comunale avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Il documento deve avere il medesimo orizzonte temporale del bilancio a cui è riferito ed è lo strumento che permette il passaggio fra gli indirizzi politici e la definizione degli obiettivi tecnici, che vengono con esso affidati ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie per raggiungerli.
All'interno del Principio Contabile Applicato, non viene definita una struttura obbligatoria, tuttavia vengono individuate alcune caratteristiche essenziali: 

• le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere, oltre che di un idoneo strumento di misurazione (indicatori);
• la struttura deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico responsabile;
• deve riflette sia la gestione di competenza che quella dei residui.

Tali richieste potrebbero portare a una struttura del documento secondo il seguente schema:
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

■ obiettivi di ordinaria amministrazione
■ obiettivi strategici e di miglioramento 

PIANO DELLE RISORSE 

■ finanziarie
■ di compentenza (con orizzonte triennale)
■ di cassa (con riferimento al primo esercizio)
■ dei residui
■ umane
■ strumentali

Entrate e spese vanno articolate in capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e che sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.
Ricordiamo, infine, la ragionevole previsione secondo cui «il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione». Il principio contabile 4/1 ne auspica l'adozione anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, magari in forma semplificata. In realtà per questi enti è un'opportunità da non perdere al fine di evitare la duplicazione di documenti similari (di cui spesso si fatica a trovare una fonte normativa chiara) e che rischiano di risultare scoordinati fra loro.

9 maggio 2016

ESENZIONE IMU: ACCORPATI ANCHE I TERRENI INCOLTI

Nella seduta di ieri in Commissione Finanze alla Camera il viceministro all'Economia Enrico Zanetti ha dichiarato che i terreni incolti e gli orti rientrano nel novero dei «terreni agricoli», e quindi seguono le stesse regole dell'esenzione Imu. Quando si parla di Imu agricola, però, l'intreccio delle regole è ormai inestricabile, e anche le indicazioni arrivate dall'Economia si muovono con cautela tra le tante variabili e hanno bisogno del solito sforzo interpretativo.
L'ultima manovra, nell’estremo tentativo di rimediare al marasma creato nel 2014, ha riesumato la circolare del 1993 per distinguere i Comuni montani da quelli «parzialmente montani» e dai pianeggianti, assicurando l'esenzione Imu a tutti i terreni montani e, in pianura, a quelli «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali». Il panorama fiscale, quindi, prevede in sintesi queste tre situazioni: nei Comuni montani sono esenti tutti i terreni, nei Comuni «parzialmente montani» l'esenzione è riservata ai terreni inclusi sempre nella circolare del 1993, e in pianura l'Imu evita tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Su queste basi, l'interrogazione ha chiesto di capire il trattamento fiscale previsto per i «terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti», ma la risposta ministeriale si è avventurata in una ricostruzione più ampia. Accanto alla legge di Stabilità, il punto di partenza richiamato da Zanetti è una sentenza di Cassazione (la 7369/2012, riferita all'Ici ma ritenuta dal ministero applicabile anche all'Imu), in cui si dice in pratica che per essere definito «agricolo» è sufficiente che il terreno sia «suscettibile di essere destinato a tale utilizzo», mentre non è indispensabile «l'effettivo esercizio» dell'attività agricola. Di conseguenza, chiude la risposta ministeriale, terreni incolti e gli orti «devono essere considerati nel novero dei terreni agricoli, e sono esclusi dall'applicazione dell'Imu nei termini declinati dal comma 13» dell'ultima manovra.
Ordunque, vista l’attuale situazione il caleidoscopio dell'Imu sui terreni muta ancora, e contempla un'altra esenzione: nei Comuni montani, l'Imu evita tutti gli orti e i terreni incolti, nei Comuni di pianura invece l'esenzione è limitata ai terreni dei coltivatori diretti
e degli imprenditori agricoli professionali. Ergo: i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di Iap continuano a pagare. In questo senso, infatti, andrebbe intesa la precisazione finale secondo cui anche negli orti e nei terreni incolti l'esenzione funziona «nei termini declinati dal comma 13» dell'ultima legge di Stabilità.
Le indicazioni dell'Economia non fanno di certo piacere ai Comuni, che sull'Imu dei terreni incolti hanno da tempo ingaggiato una battaglia interpretativa con l'amministrazione finanziaria. L'Ifel, in particolare, nel 2012 aveva sostenuto l'imponibilità di tutti i terreni incolti, anche in montagna, sulla base di un orientamento opposto rispetto a quello poi indicato dalla Cassazione richiamata ora dal Governo: in quello stesso 2012, con la circolare 3 del dipartimento Finanze, il ministero aveva escluso dall'imposta i terreni incolti collinari e montani, e con la risposta di ieri il beneficio scende in pianura, ma solo per una parte dei proprietari. Questa moltiplicazione delle "fonti" e la scarsa fondatezza logica di alcune di queste distinzioni mostrano che servirebbe una regola chiara e definitiva.

6 maggio 2016

IL NO DEFINITIVO ALLA PROROGA DELL'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE 2016

Il presidente dell'Anci Piero Fassino e quello dell’Upi Achille Variati hanno inoltrato con una lettera al ministro dell’Interno Angelino Alfano la richiesta, ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del Tuel, di posticipare la scadenza dell’approvazione dei bilanci comunali al 31 maggio prossimo. Questa presa di posizione da parte delle due associazioni muove dalla “considerazione delle difficoltà emerse in queste ore e della oggettiva complessità degli adempimenti”.
L'attesa per sapere se dal Ministero fosse stata accolta o meno la richiesta del presidente dell’Anci sulla proroga al 31 maggio per l’approvazione stessa dei bilanci, è dunque finita.
Difatti, Piero Fassino, nella relazione introduttiva al Consiglio Nazionale Anci svolto il 4 maggio con questa parole ha comunicato il secco no del Ministro.
"In ordine alla questione della proroga del termine di scadenza dei bilanci e/o dei consuntivi si fa presente che l'azione dell'ANCI è stata lineare e trasparente. Abbiamo evidenziato da subito gli effetti negativi della coincidenza delle due scadenze, ma il Governo ha mantenuto la propria posizione. Abbiamo verificato, alla luce del crescente disagio di molte amministrazioni segnalato anche da molte Anci regionali, la disponibilità del Governo a concedere una proroga ricevendo sempre un riscontro negativo. L'Anci a tal proposito ha scritto al Ministro Alfano chiedendo la massima cautela e avendo in seguito registrato un'apertura da parte del Governo ha formalizzato la richiesta di proroga che però non è stata accolta".  
E' dunque giunto ad una chiara definizione il dibattito che in questi ultimi mesi aveva sempre più occupato la scena dei salotti della Pubblica Amministrazione. 
Ora dunque tutti gli amministratori che speravano nell'accoglimento della richiesta da parte del Ministro, perchè ancora inadempienti, dovranno esperire tutte le pratiche necessarie e obbligatorie al fine di approvare i bilanci entro e non oltre il termine ammonito dal Ministro stesso.

4 maggio 2016

LUNGA ANCORA LA STRADA VERSO I RIMBORSI IMU

Nonostante la lunga attesa per dare alla luce il decreto ministeriale che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi dell'Imu versata allo Stato, ancora siamo lontani dalla reale concretizzazione del rimborso. Difatti l’applicativo predisposto dal ministero è macchinoso, richiede l’inserimento manuale di una pluralità di dati, compresa una "certificazione di rimborso" firmata elettronicamente. Questo materialmente si traduce nella peggiore delle situazioni ipotizzate: niente trasmissione di dati in forma massiva, ma solo caricamenti manuali, con dovizia di dati. La guida operativa è raggiungibile da questo link.

Diverrà così improbabile ed estremamente complicato per i Comuni rispettare il termine di 60 giorni concesso dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016 per il caricamento di tutte le domande di rimborso definitive dal 2012 all'aprile 2016.
Dobbiamo dapprima dire che l’amministratore dovrà procedere con una registrazione autorizzando se stesso sulla piattaforma «Okeanos», che regola gli accessi al portale del Federalismo fiscale, e poi autorizzare gli altri utenti. Solo dopo questo passaggio risulterà visibile la piattaforma relativa alla certificazione dei rimborsi. Una grande quantità di dati è richiesta agli Enti che quindi si troveranno a compiere una procedura non del tutto agevole, snella e celere. Ogni rimborso dovrà essere caricato manualmente e per ciascun anno, indicando cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, domicilio fiscale, codice fiscale, codice Iban, data del versamento, codice tributo, anno d'imposta, importo versato, ecc., con l'aggiunta di una certificazione di rimborso firmata elettronicamente.
Tutto questo, considerando che il termine di 60 giorni previsto per caricare gli arretrati ordinatorio, comporterà per i contribuenti ancora una lunga attesa.
La piattaforma è strutturata per il caricamento non solo dei rimborsi spettanti ai contribuenti ma anche per le regolazioni tra Comuni e Comuni e tra Comuni e Stato, ed ovviamente non c'è un ordine di priorità, ma questo può essere dato dal Funzionario responsabile dell'Imu, che dovrebbe prioritariamente evadere i provvedimenti di rimborso spettanti ai contribuenti, partendo prima dalle rimborsi più elevati, per poi, sotto una certa soglia, utilizzare un criterio cronologico.
Occorre, infatti, ricordare che lo Stato, ricevuta tramite la procedura telematica la comunicazione del rimborso spettante al contribuente, provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di ricezione. In conclusione si evince che la strada lungo il risultato finale dell’operazione rimborso è lunga e tortuosa.

3 maggio 2016

DOPPIA FINESTRA PER L'INVIO DEI CONSUNTIVI ALLA CORTE DEI CONTI

Con la deliberazione n. 12/2016 la sezione Autonomie della Corte di conti ha reso agli enti locali le modalità e i termini per la trasmissione dei dati del rendiconto dell'esercizio 2015, dovranno essere inviati tramite il Sirtel entro il 30 giugno per i Comuni con più di 20mila abitanti, le Province e Città metropolitane ed entro il 15 luglio per i Comuni fino a 19.999 abitanti.

I responsabili dei servizi finanziari, dunque, dovranno inviare in formato «Xml» i dati del rendiconto dell'esercizio 2015, riferiti ai quadri previsti dal Dpr 194/1996. Non devono essere mandati i quadri riassuntivi della gestione finanziaria e della gestione di competenza e possono non essere inviati i quadri relativi al conto economico, al conto del patrimonio e al prospetto di conciliazione.
Relativamente alla versione armonizzata del rendiconto in base al Dlgs 118/2011, gli enti dovranno inviare, con le modalità che verranno rese note nel sito www.corteconti.it, l'allegato a) «Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione» e il «Quadro generale riassuntivo» (allegato 10). Per tener conto delle oggettive difficoltà degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione i magistrati contabili prevedono che queste amministrazioni debbano inviare, in sostituzione dei quadri al Dpr 194/1996, alcuni prospetti della gestione allegati al rendiconto armonizzato, con le modalità che verranno rese note nel sito web www.corteconti.it. I dati da far avere alla Corte sono relativi a:

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A);
• quadro generale riassuntivo (allegato10);
• gestione delle entrate per titoli e tipologie (allegato G);
• riepilogo generale delle spese (allegato10);
• riepilogo delle spese per titoli e macro aggregati (allegato E);
• verifica degli equilibri (allegato10).

Il calendario dell'adempimento prevede una doppia finestra: dal 1° al 30 giugno 2016 per le Città metropolitane, le Province e i Comuni con più di 20mila abitanti; dal 15 giugno al 15 luglio 2016 per i Comuni fino a 19.999 abitanti.
Gli enti delle regioni a Statuto speciale, la cui legislazione preveda per l'approvazione del rendiconto un termine diverso dal 30 aprile, devono inviare i dati entro 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto.

28 aprile 2016

LE SCADENZE PIU' IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI COMUNI HANNO LA STESSA DATA: 30 APRILE

Il 30 aprile cadono tutte le scadenze più importanti per la gestione dei Comuni: entro il 30 vanno chiusi i preventivi 2016, i rendiconti del 2015, il questionario da inviare alla corte dei conti sui preventivi 2015, il documento unico di programmazione nella sua versione finale e, nell'esercizio provvisorio, la risistemazione di impegni e accertamenti in seguito al riaccertamento ordinario dei residui. Quest'affollamento di scadenze ha riacceso, anche se in via informale, la  pressione per un rinvio dei termini per i preventivi, su cui però il governo aveva già chiarito in più occasioni di non voler tornare, anche per continuare il "miglioramento" rispetto all'anno scorso, quando la data chiave per i preventivi era stata fissata al 30 luglio. La sincronia dei termini fra bilanci di previsione e consuntivi, però, sta complicando parecchio la vita degli uffici ragioneria e dei revisori dei conti.
Il peso politico dato dal governo all'arretramento delle scadenze dei preventivi, in effetti, ha fatto accelerare tutta la macchina amministrativa, che in largo anticipo rispetto agli scorsi anni ha prodotto i numeri chiave per i conti locali.
Come sempre accade il quadro della finanza locale è dinamico, e anche questa primavera dovrebbe veder fiorire un nuovo decreto enti locali con novità importanti per l'equilibrio dei conti. Un problema a sé, prima di tutto, riguarda gli enti che nel 2015 hanno sforato il Patto di stabilità, un gruppo formato da 270 Comuni invece dei soliti 70-80 degli anni passati. In base alle regole ordinarie, queste amministrazioni dovrebbero mettere a preventivo un taglio al fondo di solidarietà pari allo sforamento, ma è forte la pressione per replicare il tetto già previsto dal decreto enti locali dell'anno scorso. Proprio le sanzioni, del resto, sono il problema che ha avviato il cantiere del nuovo decreto, perché l'equivalenza fra sforamento 2015 e taglio 2016 porterebbe dritta al dissesto la maggioranza delle 76 Province e Città metropolitane che hanno mancato gli obiettivi di finanza pubblica per quasi un miliardo. I Comuni, d'altra parte, hanno realizzato anche nel 2015 il solito superamento miliardario dei target fissati dalla manovra, di fatto cancellando l'impatto sul consolidato della Pa delle difficoltà degli enti di area vasta.
La prospettiva del decreto, però, riaccende di certo il dibattito sugli altri provvedimenti che potrebbero apportare più flessibilità ai bilanci dei Comuni.

27 aprile 2016

OFFERTA INAMMISSIBILE SE CONTENENTE ALCUNE VOCI PARI A ZERO

Si dibatte sull'esclusione dalla gara della società partecipante che ha inserito all'interno della stessa alcune voci in cui si articolava l’offerta economica pari a zero.
In particolare la formula di valutazione prevista dalla lex specialis di gara presupponeva un valore positivo per ciascuna voce e sub voce dell’offerta. L’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una «mancata offerta» e pertanto è inammissibile. Statuisce così la Terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1307 del 1 aprile 2016. Il Tar nel motivare la sentenza ha affermato che «un’offerta economica pari a zero, anche con riguardo ad una sola delle sotto voci in cui risulta strutturata dalla stazione appaltante, equivale a mancata offerta economica, essendo questa priva di un elemento essenziale».
In sede d’appello i Giudici di Palazzo Spada (che confermano la decisione di rigetto pronunciata dal Tar territoriale) spiegano che la questione sottoposta all'esame del collegio ha dato luogo in giurisprudenza a due diversi orientamenti. Un indirizzo ha giudicato ammissibile l'offerta, sul presupposto che in mancanza di un’esplicita previsione del disciplinare che sanzioni, a pena di inammissibilità, la presentazione di un’offerta pari a zero per una delle voci, la stazione appaltante non può disporre l’esclusione dell’offerta ovvero omettere di applicare la formula matematica prescritta; risultando quindi ragionevole, a fronte di voci di prezzo pari a zero, applicare comunque la formula matematica, sostituendo il prezzo zero con un prezzo infinitesimale che consenta l’operatività della formula, senza snaturare l’offerta più vantaggiosa. (si veda Consiglio di Stato, sezione VI, 17 settembre 2009 n. 5583).
L’altro indirizzo, invece, giudica inammissibile l'offerta (confrontare Consiglio di Stato, Sezione V, 16 luglio 2010 n. 4624; Sezione III, 15 gennaio 2013, n. 177).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ritiene convincente il secondo degli orientamenti richiamati. Per i Giudici di Palazzo Spada quindi l'offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una «mancata offerta» in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile dovendosi giudicare irrilevante il fatto che la lex specialis non precludesse espressamente di formulare una siffatta offerta.

Di conseguenza deve considerarsi legittima la decisione della Commissione di gara che, nei casi come quello in esame, sanziona con l’esclusione il concorrente che presenta un’offerta in cui alcune voci sono uguali a zero, rilevando a tal riguardo il difetto di un elemento essenziale dell'offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio dall'approntamento della formula matematica di valutazione.
 
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