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11 maggio 2016

ANCORA DIFFICOLTA' SUI RIMBORSI IMU

Dopo essere riusciti nell’ardua impresa di accedere alla piattaforma predisposta dall'Economia per l'inserimento delle domande di rimborso dell'Imu alla luce del decreto e della circolare ministeriale che finalmente hanno disciplinato il tema, i Comuni, come già chiaramente previsto nella stesura del precedente articolo "LUNGA ANCORA LA STRADA VERSO I RIMBORSI IMU" si stanno ora scontrando con i primi problemi di caricamento dei dati. Il primo problema evidenziato riguarda il fatto che il sistema controlla l'esistenza dei soli versamenti effettuati tramite F24, sicché se il soggetto ha utilizzato altre forme di pagamento, l'istanza di rimborso non viene accettata. Il problema esiste anche per l'Imu e riguarda i versamenti degli italiani residenti all'estero. Lo stesso ministero, nel comunicato del 31 maggio 2012, ha precisato che ove non sia possibile per i residenti estero utilizzare il modello F24 occorre procedere al pagamento, per quanto riguarda la quota comunale, direttamente con bonifico su un conto individuato da ciascun Comune; per quanto riguarda la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. La copia di entrambi i versamenti deve poi essere inviata al Comune, con l'indicazione dei dettagli del versamento (codice tributo, anno di versamento, rata di acconto/saldo). Quindi, per ora, sembra che lo Stato non potrà disporre alcun rimborso per i residenti estero.

Altro problema di carattere generale è l'ammontare minimo di rimborso che lo Stato può effettuare: il quesito è se sarà dato corso anche a rimborsi al di sotto dei 12 euro. Al riguardo occorre premettere che l'articolo 1, comma 168 della legge 296/2006 rimette alla potestà comunale l'individuazione dell'importo minimo di versamento, che corrisponde anche all'importo minimo di rimborso. Se il Comune nulla ha regolamentato, si rende applicabile automaticamente l'importo minimo di 12 euro. Questa soluzione, se appare pacifica per l'Imu, lo è meno per la maggiorazione Tares, che ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti, del quale condivide però il regime delle riduzioni e delle agevolazioni, oltre che dell'accertamento: si dovrebbe quindi pervenire alle medesime conclusioni dell'Imu, ma un chiarimento ministeriale sarebbe quanto meno opportuno. Il ministero, nelle linee guida alla predisposizione del regolamento Imu, ha precisato che l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato. Da ciò consegue che in caso di provvedimento di rimborso, ad esempio di 20 euro, di cui 18 a carico del Comune e 2 a carico dello Stato, quest'ultimo dovrebbe provvedere a effettuare il rimborso.

Entrando nel dettaglio operativo, i Comuni si lamentano del fatto che lo stesso provvedimento di rimborso deve essere caricato più volte, in quanto il sistema richiede le stesse informazioni per singolo codice tributo e per singola rata di versamento. Quindi, un provvedimento di rimborso può dar luogo anche fino a 12 autonomi caricamenti manuali. Se è già inaccettabile il caricamento manuale dei singoli provvedimenti di rimborso, la richiesta di caricamento multipla dello stesso provvedimento appare ancora più assurda.
 
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