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20 maggio 2016

TARI E RIFIUTI SPECIALI: LA CASSAZIONE DETTA LA DISCIPLINA DA SEGUIRE

La Suprema Corte con la sentenza n. 9858/16 ha dichiarato che non si paga la tassa rifiuti urbani nei locali adibiti alla lavorazione artigianale (sale di lavorazione) che appunto producono rifiuti speciali, ha così messo la parola fine a una questione annosa e a una specifica vicenda processuale protrattasi per circa un decennio. Anche se la suddetta sentenza riguardava l'allora tassa vigente, la Tia, nulla impedisce di leggere il principio affermato dalla Cassazione anche a fronte dell'attuale tassazione sui rifiuti urbani.

La Cassazione muove la sua decisione dal ricorso proposto dal gestore della riscossione del tributo che si opponeva alla decisione dei giudici tributari. Nella vicenda era coinvolta una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la Tia, in quanto essa provvedeva al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni. Infatti, la Cassazione, dopo aver constatato che il contribuente aveva dimostrato di aver provveduto a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti speciali, ha confermato l'esclusione dei rifiuti speciali dal pagamento del tributo. La Cassazione ha potuto verificare che venivano "esclusivamente" prodotti rifiuti speciali nelle superfici destinate alla produzione artigianale. Ha quindi statuito come conseguenza che la parte variabile della Tia non era dovuta, anche alla luce della giurisprudenza precedentemente espressa sull'argomento (Cass. sez. trib. 5829/2012 e 3756/2012).

L'impresa ha così ottenuto conferma del proprio convincimento di non essere assoggettabile, attraverso il principio - ora confermato dalla Cassazione - che non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti i locali destinati alla produzione in cui si producono rifiuti speciali.

La sentenza ha chiarito un aspetto problematico della tassazione rifiuti che si era puntualmente verificato a ogni nuova previsione tributaria. Difatti, la tariffa rifiuti si è trasformata diventando nel tempo Tarsu, Tia, Tares, e in ultimo a tutt'oggi Tari. Sull'applicazione del tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far sì che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto oscillante e disorganica.
Il tributo costituisce il corrispettivo che i Comuni richiedono a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Da qui la tesi - ora confermata - secondo la quale la tassa rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono da sé i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate.
La sentenza dovrebbe portare la dovuta univocità nelle pretese tributarie dei Comuni che, stando all'attuale pronuncia, dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree dedicate alla produzione di rifiuti speciali a patto che i contribuenti interessati dimostrino di sostenere autonomamente costi relativi allo smaltimento degli stessi e contemporaneamente il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti speciali.
 
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