Nella seduta di ieri in Commissione Finanze alla Camera il viceministro all'Economia Enrico Zanetti ha dichiarato che i terreni incolti e gli orti rientrano nel novero dei «terreni agricoli», e quindi seguono le stesse regole dell'esenzione Imu. Quando si parla di Imu agricola, però, l'intreccio delle regole è ormai inestricabile, e anche le indicazioni arrivate dall'Economia si muovono con cautela tra le tante variabili e hanno bisogno del solito sforzo interpretativo.
L'ultima manovra, nell’estremo tentativo di rimediare al marasma creato nel 2014, ha riesumato la circolare del 1993 per distinguere i Comuni montani da quelli «parzialmente montani» e dai pianeggianti, assicurando l'esenzione Imu a tutti i terreni montani e, in pianura, a quelli «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali». Il panorama fiscale, quindi, prevede in sintesi queste tre situazioni: nei Comuni montani sono esenti tutti i terreni, nei Comuni «parzialmente montani» l'esenzione è riservata ai terreni inclusi sempre nella circolare del 1993, e in pianura l'Imu evita tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Su queste basi, l'interrogazione ha chiesto di capire il trattamento fiscale previsto per i «terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti», ma la risposta ministeriale si è avventurata in una ricostruzione più ampia. Accanto alla legge di Stabilità, il punto di partenza richiamato da Zanetti è una sentenza di Cassazione (la 7369/2012, riferita all'Ici ma ritenuta dal ministero applicabile anche all'Imu), in cui si dice in pratica che per essere definito «agricolo» è sufficiente che il terreno sia «suscettibile di essere destinato a tale utilizzo», mentre non è indispensabile «l'effettivo esercizio» dell'attività agricola. Di conseguenza, chiude la risposta ministeriale, terreni incolti e gli orti «devono essere considerati nel novero dei terreni agricoli, e sono esclusi dall'applicazione dell'Imu nei termini declinati dal comma 13» dell'ultima manovra.
Ordunque, vista l’attuale situazione il caleidoscopio dell'Imu sui terreni muta ancora, e contempla un'altra esenzione: nei Comuni montani, l'Imu evita tutti gli orti e i terreni incolti, nei Comuni di pianura invece l'esenzione è limitata ai terreni dei coltivatori diretti
e degli imprenditori agricoli professionali. Ergo: i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di Iap continuano a pagare. In questo senso, infatti, andrebbe intesa la precisazione finale secondo cui anche negli orti e nei terreni incolti l'esenzione funziona «nei termini declinati dal comma 13» dell'ultima legge di Stabilità.
Le indicazioni dell'Economia non fanno di certo piacere ai Comuni, che sull'Imu dei terreni incolti hanno da tempo ingaggiato una battaglia interpretativa con l'amministrazione finanziaria. L'Ifel, in particolare, nel 2012 aveva sostenuto l'imponibilità di tutti i terreni incolti, anche in montagna, sulla base di un orientamento opposto rispetto a quello poi indicato dalla Cassazione richiamata ora dal Governo: in quello stesso 2012, con la circolare 3 del dipartimento Finanze, il ministero aveva escluso dall'imposta i terreni incolti collinari e montani, e con la risposta di ieri il beneficio scende in pianura, ma solo per una parte dei proprietari. Questa moltiplicazione delle "fonti" e la scarsa fondatezza logica di alcune di queste distinzioni mostrano che servirebbe una regola chiara e definitiva.