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13 maggio 2016

CANONE NON RICOGNITORIO: IL CONSIGLIO DI STATO INVERTE L'ORIENTAMENTO

Il Consiglio di Stato con la sentenza 1926 ha sancito la non obbligazione del canone concessorio se l'occupazione dei servizi a rete non impedisce in tutto o in parte la fruizione della strada, confermando l'annullamento di un regolamento comunale istitutivo del canone concessorio non ricognitorio. Si mette così la parola fine all'ampio contenzioso degli ultimi anni tra Comuni e gestori di acqua, gas, energia elettrica e telecomunicazioni. La materia del contendere riguarda l'applicazione del canone previsto dall'articolo 27 del Codice della strada, che molti Comuni hanno istituito con regolamento, poi impugnato assieme alle richieste di pagamento inviate ai gestori dei servizi a rete.
Nel 2014 l'appello al Consiglio di Stato che si pronunciò attribuendo al canone in questione la patente di legittimità (sentenza n. 6459/2014).
Ma il vento è cambiato. Una prima avvisaglia si è avuta con l'ordinanza 1191 del 7 aprile scorso dello stesso Consiglio di Stato, che dava atto di un orientamento favorevole alla tesi comunale, ma riteneva di pervenire a diverse conclusioni per «prevalenti ragioni testuali e sistematiche». Le stesse parole della sentenza depositata ieri all'esito dell'udienza pubblica tenutasi proprio il 7 aprile insieme a tanti altri appelli sul canone. Si attendono quindi altre sentenze dello stesso tenore, che conferma la decisione del Tar Milano (sentenza 1130/2015) sia pure per ragioni in parte diverse.
In particolare i giudici di Palazzo Spada evidenziando che il canone concessorio stradale non può essere richiesto a fronte di qualunque utilizzo della strada, ma solo in caso di utilizzo che impedisca in tutto o in parte la pubblica fruizione. Pertanto la pretesa sarà legittima solo durante la fase di posa in opera dell'infrastruttura a rete, trattandosi di lavori che occupano la sede stradale.
In sostanza, contrariamente a quanto affermato con la sentenza 6459/2014, il Consiglio di Stato esclude ora la possibilità di esigere il canone non ricognitorio in tutte le ipotesi di utilizzo del sottosuolo stradale che non impediscono o limitano l'uso pubblico della sede viaria, come nel caso delle infrastrutture idriche a rete. Un settore peraltro nel quale vige un principio di tendenziale gratuità della messa a disposizione della rete idrica (articolo 153 Dlgs 152/2006). Lo stesso dicasi anche per le reti di telecomunicazioni (articolo 93 Dlgs 259/2003), ma in questo caso il nodo interpretativo è stato definitivamente sciolto dal legislatore con l'articolo 12 del Dlgs 33/2016, che vieta l'applicazione di altri oneri. Per tutti gli altri gestori (acqua, gas ed energia elettrica), lo stop al canone è invece arrivato dal Consiglio di Stato.
 
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