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3 maggio 2016

DOPPIA FINESTRA PER L'INVIO DEI CONSUNTIVI ALLA CORTE DEI CONTI

Con la deliberazione n. 12/2016 la sezione Autonomie della Corte di conti ha reso agli enti locali le modalità e i termini per la trasmissione dei dati del rendiconto dell'esercizio 2015, dovranno essere inviati tramite il Sirtel entro il 30 giugno per i Comuni con più di 20mila abitanti, le Province e Città metropolitane ed entro il 15 luglio per i Comuni fino a 19.999 abitanti.

I responsabili dei servizi finanziari, dunque, dovranno inviare in formato «Xml» i dati del rendiconto dell'esercizio 2015, riferiti ai quadri previsti dal Dpr 194/1996. Non devono essere mandati i quadri riassuntivi della gestione finanziaria e della gestione di competenza e possono non essere inviati i quadri relativi al conto economico, al conto del patrimonio e al prospetto di conciliazione.
Relativamente alla versione armonizzata del rendiconto in base al Dlgs 118/2011, gli enti dovranno inviare, con le modalità che verranno rese note nel sito www.corteconti.it, l'allegato a) «Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione» e il «Quadro generale riassuntivo» (allegato 10). Per tener conto delle oggettive difficoltà degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione i magistrati contabili prevedono che queste amministrazioni debbano inviare, in sostituzione dei quadri al Dpr 194/1996, alcuni prospetti della gestione allegati al rendiconto armonizzato, con le modalità che verranno rese note nel sito web www.corteconti.it. I dati da far avere alla Corte sono relativi a:

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A);
• quadro generale riassuntivo (allegato10);
• gestione delle entrate per titoli e tipologie (allegato G);
• riepilogo generale delle spese (allegato10);
• riepilogo delle spese per titoli e macro aggregati (allegato E);
• verifica degli equilibri (allegato10).

Il calendario dell'adempimento prevede una doppia finestra: dal 1° al 30 giugno 2016 per le Città metropolitane, le Province e i Comuni con più di 20mila abitanti; dal 15 giugno al 15 luglio 2016 per i Comuni fino a 19.999 abitanti.
Gli enti delle regioni a Statuto speciale, la cui legislazione preveda per l'approvazione del rendiconto un termine diverso dal 30 aprile, devono inviare i dati entro 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto.
 
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