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10 maggio 2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: NON C'E' SOSTA PER GLI UFFICI FINANZIARI

I responsabili degli uffici finanziari dei Comuni sembra proprio non riescano ad avere una tregua. Per molti dei quali infatti appena conclusa la recente quanto intensa attività di predisposizione del rendiconto sulla gestione e del bilancio di previsione, è già tempo di pensare alla predisposizione del piano esecutivo di gestione. L'articolo 169 del Tuel, difatti, impone a tutti gli enti con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti di deliberare tale documento entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
Se l'articolo 169 prevede venti giorni, più stringente appare la previsione del paragrafo 10.3 del principio contabile applicato 4/1 secondo cui l'approvazione dovrebbe avvenire nella prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. La proposta all'organo esecutivo dovrà essere predisposta da parte del direttore generale o del segretario comunale avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Il documento deve avere il medesimo orizzonte temporale del bilancio a cui è riferito ed è lo strumento che permette il passaggio fra gli indirizzi politici e la definizione degli obiettivi tecnici, che vengono con esso affidati ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie per raggiungerli.
All'interno del Principio Contabile Applicato, non viene definita una struttura obbligatoria, tuttavia vengono individuate alcune caratteristiche essenziali: 

• le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere, oltre che di un idoneo strumento di misurazione (indicatori);
• la struttura deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico responsabile;
• deve riflette sia la gestione di competenza che quella dei residui.

Tali richieste potrebbero portare a una struttura del documento secondo il seguente schema:
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

■ obiettivi di ordinaria amministrazione
■ obiettivi strategici e di miglioramento 

PIANO DELLE RISORSE 

■ finanziarie
■ di compentenza (con orizzonte triennale)
■ di cassa (con riferimento al primo esercizio)
■ dei residui
■ umane
■ strumentali

Entrate e spese vanno articolate in capitoli, che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e che sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.
Ricordiamo, infine, la ragionevole previsione secondo cui «il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuel e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione». Il principio contabile 4/1 ne auspica l'adozione anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, magari in forma semplificata. In realtà per questi enti è un'opportunità da non perdere al fine di evitare la duplicazione di documenti similari (di cui spesso si fatica a trovare una fonte normativa chiara) e che rischiano di risultare scoordinati fra loro.
 
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