La decisione consolida il filone giurisprudenziale già percorso con la sentenza 4649/2016 dello stesso Tar, in linea a quanto recentemente affermato dal Tar Bari con la sentenza 424/2016.
Il ragionamento è sempre lo stesso: è legittimo chiedere il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale solo se l'affidamento riguarda il maneggio di denaro pubblico, mentre è vietato se si tratta di un mero servizio di supporto alla gestione delle entrate, cioè senza alcuna riscossione.
Il ragionamento è sempre lo stesso: è legittimo chiedere il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale solo se l'affidamento riguarda il maneggio di denaro pubblico, mentre è vietato se si tratta di un mero servizio di supporto alla gestione delle entrate, cioè senza alcuna riscossione.
In questo caso, l'iscrizione all'albo limita eccessivamente la concorrenza e risulta peraltro in contrasto ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità che consentono alla stazione appaltante di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che va sempre più consolidandosi, specie dopo la pronuncia del Consiglio di Stato 1421/2016, ma non del tutto persuasivo in quanto l'albo non riguarda solo la riscossione delle entrate ma anche l'attività di accertamento. Il maneggio di denaro non può quindi costituire l'unico elemento per tracciare i confini delle attività riservate. Senza considerare poi che il ricorso alle attività strumentali è ormai prevalente, quindi sarebbe superflua la stessa esistenza dell'albo nazionale.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che va sempre più consolidandosi, specie dopo la pronuncia del Consiglio di Stato 1421/2016, ma non del tutto persuasivo in quanto l'albo non riguarda solo la riscossione delle entrate ma anche l'attività di accertamento. Il maneggio di denaro non può quindi costituire l'unico elemento per tracciare i confini delle attività riservate. Senza considerare poi che il ricorso alle attività strumentali è ormai prevalente, quindi sarebbe superflua la stessa esistenza dell'albo nazionale.